Cassazione Civile, Ordinanza n. 32849/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle entrate, aveva confermato un avviso di accertamento in materia di Ires, Irap e Iva, fondato su contestazioni relative a transfer pricing, omessa contabilizzazione di ricavi e indeducibilità di costi connessi a cessioni gratuite di beni e servizi. La CTR aveva inoltre ritenuto legittimo il raddoppio dei termini di accertamento ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973 e aveva negato la disapplicazione delle sanzioni per assenza di obiettiva incertezza normativa. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha poi depositato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. rottamazione quater) e, successivamente, le quietanze di pagamento delle rate scadute, chiedendo la sospensione e quindi l'estinzione del processo. La Corte ha considerato perfezionata la definizione agevolata ai fini dell'estinzione del giudizio, in forza della disciplina sopravvenuta e della norma di interpretazione autentica che collega l'effetto estintivo al versamento della prima o unica rata, dichiarando la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rilevando che la contribuente aveva adempiuto alle condizioni previste per la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, con produzione della dichiarazione di adesione e della documentazione attestante i pagamenti. Ha inoltre posto le spese di lite a carico di chi le aveva anticipate, escludendo l'applicazione dell'art. 13-quater d.P.R. n. 115/2002 per la natura sopravvenuta dell'esito estintivo. Il ricorso non è stato deciso nel merito delle doglianze fiscali originarie.
Norme richiamate
richiamato dalla CTR per affermare la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento nella versione ratione temporis applicabile
art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022
disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, utilizzata come base per la richiesta di estinzione del giudizio
art. 1, comma 231, L. n. 197/2022
"i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni"
la definizione agevolata consente l'estinzione dei debiti pagando capitale e spese, con stralcio di interessi, sanzioni e altri accessori
art. 1, comma 236, L. n. 197/2022
"L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati"
regola processuale che collega l'estinzione del giudizio al perfezionamento della definizione e alla produzione della prova dei pagamenti
art. 12-bis d.l. n. 84/2025 conv. in L. n. 108/2025
norma di interpretazione autentica: ai soli fini dell'estinzione dei giudizi, il perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata e l'estinzione è dichiarata d'ufficio sulla base della documentazione richiesta
art. 13-quater d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione nel caso di inammissibilità sopravvenuta/estinzione del giudizio da definizione agevolata
Massime di principio
- Nei giudizi tributari pendenti, la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione può determinare l'estinzione del processo se il debitore deposita la dichiarazione di adesione e la documentazione attestante il pagamento richiesto dalla disciplina applicabile.
- La norma di interpretazione autentica introdotta nel 2025 chiarisce, ai soli fini dell'estinzione del giudizio, che il perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata, non essendo necessario attendere l'integrale pagamento dell'intero piano rateale.
- Quando interviene l'estinzione del giudizio per adesione a una definizione agevolata, il merito delle originarie censure contro l'atto impositivo non viene esaminato e restano ferme le conseguenze processuali previste dalla disciplina speciale sulle spese e sull'inefficacia dei provvedimenti non passati in giudicato.
- La prova dell'adesione e dei versamenti richiesti dalla definizione agevolata è decisiva: in mancanza di tale documentazione l'estinzione non può essere dichiarata.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, non si applicano automaticamente le conseguenze economiche previste per altre ipotesi di soccombenza o inammissibilità non sovrapponibili al caso speciale disciplinato dalla legge fiscale.
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