Cassazione Civile, Ordinanza n. 14272/2025 del 28/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Gli attori, quali eredi di un socio deceduto nel 2012, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla liquidazione della quota del de cuius nella società e la condanna dei convenuti al pagamento di quanto dovuto. Hanno inoltre domandato di essere manlevati rispetto a costi e oneri derivanti da cartelle di pagamento emesse da Equitalia e da altri creditori per posizioni debitorie della società sorte prima dell’ingresso del loro dante causa nella compagine. Il Tribunale ha ritenuto che, per la domanda di liquidazione della quota, il legittimato passivo fosse solo la società; ha poi valorizzato la consulenza tecnica d’ufficio, che stimava la quota ereditaria con valore negativo, e ha escluso la prova dell’asserita esenzione dagli obblighi per i debiti sociali. L’appello è stato dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. Gli eredi hanno quindi proposto ricorso per cassazione avverso sia la sentenza di primo grado sia l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, articolando cinque motivi: violazione dell’art. 2289 c.c.; violazione dell’art. 36; decadenza dalla prova documentale e violazione degli artt. 183 e 2697 c.c., nonché dell’art. 2426 c.c.; violazione degli artt. 2272, 2274, 2280 e 2495 c.c. e dell’art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973; violazione degli artt. 167 c.p.c., 2267 e 2291 c.c. con riguardo alla responsabilità per obbligazioni sociali e alla legittimazione del socio chiamato in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, quando si impugnano congiuntamente la sentenza di primo grado e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., il ricorso deve contenere una trattazione separata delle censure dirette a ciascun provvedimento e, se si assume un medesimo errore, deve essere chiarita l’identità della doglianza rispetto ai due atti. Nel caso concreto, i motivi erano formulati in modo confuso e indistinto, con riferimento promiscuo ai due provvedimenti e senza specificare quali statuizioni dell’uno o dell’altro si intendessero censurare. La Corte ha inoltre ribadito che, avverso l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., sono deducibili solo vizi propri di natura processuale, non errors in iudicando né vizi motivazionali se non nei casi estremi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile. È stata ritenuta comunque non decisiva la deduzione sulla pretesa decadenza del socio chiamato, poiché il difetto di legittimazione è rilevabile d’ufficio se emerge dagli atti. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese per mancata resistenza degli intimati, ed è stato disposto l’onere del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura relativa alla liquidazione della quota del socio defunto, senza che la Corte entrasse nel merito per l’inammissibilità del ricorso
art. 36
richiamato dai ricorrenti in tema di obblighi e responsabilità per debiti sociali; la Corte non ne ha esaminato il merito per difetto di specificità dei motivi
evocato in relazione alla pretesa decadenza dalla prova documentale
richiamato per il profilo dell’onere della prova
richiamato nel motivo relativo alla valutazione della quota sociale
evocato tra le norme asseritamente violate in relazione allo scioglimento del rapporto sociale
evocato tra le norme asseritamente violate in relazione alla fase di liquidazione e scioglimento
evocato tra le norme asseritamente violate in relazione ai rapporti con il socio uscente o gli eredi
evocato tra le norme asseritamente violate con riferimento alla vicenda societaria
art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973
richiamato dai ricorrenti in materia di responsabilità per debiti fiscali, senza scrutinio di merito
richiamato per la disciplina delle contestazioni e delle difese della parte convenuta
evocato in tema di responsabilità per le obbligazioni sociali
evocato in tema di responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali
norma base dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello; il ricorso per cassazione avverso tale ordinanza è ammesso solo per vizi propri processuali
richiamato per delimitare l’ambito del controllo di legittimità sull’ordinanza di inammissibilità dell’appello
art. 111, comma 7, Cost.
fondamento del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, ma nei limiti dei vizi propri processuali
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
non è deducibile, contro l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., come errore di diritto sostanziale
impone l’onere di specificità dei motivi di ricorso, con indicazione delle norme violate e confronto con la motivazione impugnata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando si impugnano congiuntamente una sentenza di primo grado e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., il ricorso per cassazione deve distinguere in modo netto le censure dirette contro ciascun provvedimento, oppure spiegare con precisione perché la medesima doglianza investa entrambi; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di specificità.
- Avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c. sono deducibili solo vizi propri della decisione di natura processuale, mentre non sono proponibili errores in iudicando né censure motivazionali, salvo i casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
- Il ricorso per cassazione che denunci violazione di legge deve indicare le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il punto della decisione che si pone in contrasto con esse; non è sufficiente un richiamo generico o promiscuo alle disposizioni di legge.
- Il difetto di legittimazione passiva può essere rilevato d’ufficio dal giudice se emerge dagli atti, anche quando non sia stato specificamente contestato dalla controparte.
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