Cassazione Civile, Ordinanza n. 35100/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (terzi proprietari)
La controversia
Nel corso di un'espropriazione mobiliare promossa nei confronti di un debitore, alcuni terzi proponevano opposizione ex art. 619 c.p.c. sostenendo che i beni mobili pignorati non appartenessero al debitore, ma fossero di loro proprietà in base a scritture datate 30-31 marzo 2005 e 11-12 novembre 2008, ricondotte dal giudice d'appello a disposizioni testamentarie e a un negozio esecutivo della volontà del de cuius. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione; la Corte d'appello aveva respinto il gravame del creditore, ritenendo le scritture dotate di data certa e idonee a provare l'estraneità dei beni al patrimonio del debitore. Il creditore ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di numerose norme sostanziali e processuali (tra cui artt. 513, 619, 621 e 2697 c.c., nonché artt. 587 e 602 c.c.) e lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito efficacia probatoria alle scritture private, in assenza di valida prova della proprietà dei beni in capo agli opponenti e in violazione dei rigorosi limiti probatori dell'opposizione di terzo all'esecuzione. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non chiariva adeguatamente le ragioni dedotte in appello, cumulava in modo generico plurime censure eterogenee senza specifico confronto con la sentenza impugnata e pretendeva una rivalutazione delle scritture private senza trascriverle o riprodurle nel ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto dei requisiti di contenuto-forma dell'art. 366 c.p.c. e per difetto di specificità del motivo: mancava una chiara esposizione del devolutum in appello, il motivo cumulava doglianze eterogenee senza individuare con precisione le rationes decidendi censurate e il ricorrente non aveva riprodotto i documenti negoziali su cui fondava le proprie critiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sull'opposizione di terzo all'esecuzione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza del ricorso.
richiamato dal ricorrente in tema di limiti probatori dell'opposizione di terzo all'esecuzione, senza che la Corte entri nel merito della questione per l'inammissibilità del ricorso.
richiamato dal ricorrente quale norma dell'espropriazione mobiliare, ma non esaminato nel merito.
invocato per contestare l'onere della prova sulla proprietà dei beni, ma la Corte non affronta il merito della ripartizione probatoria.
richiamato dal ricorrente per sostenere la natura testamentaria di una scrittura, ma non oggetto di scrutinio di merito.
richiamato dal ricorrente in relazione alla forma e prova delle disposizioni testamentarie, senza decisione nel merito.
richiamato dal ricorrente come norma sul contenuto del diritto di proprietà, ma non esaminato nel merito.
invocato quale criterio ermeneutico delle scritture private, ma non esaminato nel merito.
invocato quale criterio ermeneutico delle scritture private, ma non esaminato nel merito.
invocato quale criterio ermeneutico delle scritture private, ma non esaminato nel merito.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla motivazione, ma la Corte non entra nel merito della censura.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione della sentenza impugnata, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
richiamato dal ricorrente in tema di motivazione, senza che la Corte esamini il merito.
richiamato dal ricorrente con riferimento al disconoscimento di scritture private, ma la Corte dichiara inammissibile il motivo.
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
la Corte lo applica come parametro di ammissibilità del ricorso, ritenendo carente l'esposizione dei fatti, la specificità dei motivi e la riproduzione dei documenti rilevanti.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
indicato dal ricorrente come base formale della censura, ma la doglianza è stata reputata inammissibile per difetto dei requisiti di specificità e autosufficienza.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1-bis del medesimo art. 13, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato.
Cass., Sez. U, ord. n. 6826 del 22/03/2010
richiamata per affermare che, in presenza di inammissibilità del ricorso, può prescindersi dalla verifica della ritualità della notifica all'intimato contumace in appello.
Cass., Sez. U, sent. n. 23745 del 28/10/2020
richiamata per ribadire che non spetta alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa della norma violata o dei punti della sentenza che si assumono contrastanti con essa.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare con chiarezza le ragioni effettivamente dedotte nei gradi di merito, così da consentire alla Corte di verificare il thema decidendum e l'eventuale formazione del giudicato interno su singole questioni.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico: non è sufficiente cumulare in una sola censura doglianze eterogenee, riferite a norme diverse e a vizi diversi, senza un preciso confronto tra le affermazioni della sentenza impugnata e il precetto normativo asseritamente violato.
- La Corte di cassazione non può essere chiamata a svolgere una ricerca esplorativa per individuare autonomamente la norma violata o i passaggi della decisione censurati; incombe sul ricorrente un onere di puntuale allegazione e di argomentazione.
- Quando il ricorso si fonda sull'interpretazione di documenti o scritture private, questi devono essere riprodotti o trascritti nei passaggi rilevanti, non potendo demandarsi alla Corte la loro ricerca nel fascicolo di parte o nei documenti prodotti.
- L'inammissibilità del ricorso rende superflua la verifica di ulteriori profili, come la ritualità della notifica all'intimato contumace nel giudizio di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34997/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34998/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34999/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35000/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35001/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35003/2023 del 14/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →