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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50467/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato il decreto della Corte d'appello di Napoli del 18/06/2023 che, in esito al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, aveva annullato il decreto applicativo della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) emesso dal Tribunale di Napoli il 10/07/2018 nei confronti di Candurro. Il ricorso deduceva violazione di legge e motivazione apparente: la Corte del rinvio non si sarebbe adeguatamente confrontata con le ragioni del rinvio della Cassazione, non avrebbe esercitato poteri officiosi di acquisizione di elementi integrativi, non avrebbe valutato correttamente l'incidenza di precedenti assoluzioni/archiviazioni e di altri procedimenti (tra cui un'ordinanza di custodia cautelare per associazione e reati connessi alla contraffazione di valori bollati), e avrebbe omesso di considerare come fatti penali liberatori potessero comunque concorrere, in combinazione con altri elementi, a giustificare l'applicazione o il mantenimento della misura di prevenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale. Ha ritenuto la censura generica e fondata su una mera rivalutazione degli elementi di fatto già esaminati dai giudici di merito, mentre il sindacato di legittimità sulle motivazioni è consentito soltanto per vizi di violazione di legge o per assenza/apparenza della motivazione. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia risposto in modo razionale ai rilievi della precedente sentenza di annullamento, spiegando l'assenza di elementi integrativi utili (documentali o dichiarativi) e motivando la non rilevanza delle pronunce penali favorevoli (assoluzioni/archiviazioni) rispetto alla prova indiziaria complessiva necessaria per mantenere la misura. Ha inoltre escluso l'obbligo di condurre in sede di rinvio indagini esplorative non sollecitate e ha dato rilievo alla genericità delle doglianze del ricorrente. Pertanto il decreto impugnato è stato confermato nel senso della sua decisione (rigetto del ricorso del Procuratore), e la misura di prevenzione applicativa è rimasta annullata dalla Corte d'appello.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4 comma 1 lett. a)

    Norma concernente la pericolosità qualificata (appartenenza ad associazione di tipo mafioso). La Corte ha richiamato che il Tribunale aveva inquadrato il prevenuto in tale categoria ma che mancavano elementi diversi e ulteriori (anche alla luce di provvedimenti di archiviazione) per giustificare tale inquadramento.

  • D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4 comma 1 lett. b)

    Norma relativa alla pericolosità derivante da scelte di vita votate al profitto criminoso (pericolosità generica/abitualità nel ricorso ai proventi illeciti). La Corte d'appello aveva ritenuto più consona questa fattispecie in un precedente grado, ma la Cassazione ha valutato che, al rinvio, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'impossibilità di fondare la misura su tale quadro probatorio.

  • D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1 lett. b)

    Richiamata nella discussione circa la configurabilità della pericolosità come esistenza tendenzialmente votata al godimento di proventi delittuosi; la Cassazione ha ritenuto che gli elementi indicati (procedimenti pendenti, ordinanze cautelari) non fossero, da soli e senza specificazioni, sufficienti a sostenere la misura.

  • Codice di procedura penale, art. 51 comma 3-bis

    Norma che disciplina l'uso indiziario di reati diversi per ricondurre una persona alla pericolosità. La Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha indicato quale specifica fattispecie ai sensi di tale comma consentisse il collegamento invocato dalla procura.

  • Codice penale, art. 416-bis

    Articolo relativo al reato di associazione mafiosa; nella vicenda si è dato rilievo al fatto che era intervenuto provvedimento di archiviazione rispetto a imputazioni connesse a tale ambito, elemento che richiede cautela nella sua utilizzazione ai fini della misura preventiva.

  • D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132

    Norma richiamata tra le fattispecie menzionate dal ricorrente (riferite agli ambiti di reato indicati) la cui incidenza sul giudizio di prevenzione doveva essere valutata; la Corte ha comunque giudicato non sufficientemente fondata la richiesta di diversa valutazione.

  • D.Lgs. n. 143 del 1991, art. 5

    Richiamata tra le norme menzionate come riferimento ai reati economico-finanziari indicati dal Procuratore; la sentenza osserva che la mera esistenza di procedimenti non sostituisce elementi probatori integrativi richiesti per la misura.

  • Legge n. 356 del 1992, art. 12-quinquies

    Richiamata tra le fattispecie evocate dal ricorrente; la Corte ha rilevato che la valutazione degli effetti di pronunce penali favorevoli deve essere motivata e non può essere semplicemente ribaltata in sede di legittimità senza vizi di legge.

  • D.L. n. 137 del 2020, art. 23 comma 8

    Norma richiamata perché il procedimento in Cassazione è stato trattato in forma cartolare ai sensi di tale disposizione; la Corte ha comunque esaminato le conclusioni scritte e le memorie depositate.

  • D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10 comma 3

    Prevede che il ricorso in Cassazione avverso il decreto della corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge; la Corte ha ribadito che il sindacato sulle motivazioni è quindi limitato ai casi di assenza o apparente motivazione.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di Cassazione sulle decisioni in materia di misure di prevenzione è limitato: può censurare la motivazione solo per assenza totale o per mera apparente motivazione, non per una diversa valutazione degli elementi di fatto.
  • In sede di rinvio dalla Cassazione la corte territoriale deve confrontarsi con i rilievi della Suprema Corte, ma non è obbligata a compiere indagini esplorative di propria iniziativa senza puntuali istruzioni o richieste delle parti; l'assenza di nuovi elementi documentali o dichiarativi può legittimare il rigetto della misura.
  • Pronunce penali favorevoli (assoluzioni, archiviazioni) rilevano negativamente per la prova dell'appartenenza a fattispecie mafiose o pericolosità, ma il loro effetto nel giudizio di prevenzione dipende dalla presenza di ulteriori elementi corroboranti: non sono automaticamente escludenti né automaticamente neutri.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere adeguatamente motivate e corroborate per avere decisività nel giudizio di prevenzione; valutazioni generiche sulla loro attendibilità non sono sufficienti.
  • La mera esistenza di procedimenti penali pendenti o di provvedimenti cautelari non basta da sola a fondare una misura di prevenzione; è necessaria una motivazione che colleghi concretamente quei fatti alla valutazione della pericolosità.
  • Il pubblico ministero che impugna per vizi di motivazione deve indicare con precisione quali accertamenti o quali fonti probatorie avrebbe dovuto acquisire la corte del rinvio: censure generiche vengono normalmente respinte dalla Corte di legittimità.

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