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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14887/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dall’occupazione d’urgenza di terreni privati da parte del Comune per la realizzazione di un nuovo padiglione ospedaliero, senza successivo decreto di esproprio. Dopo una sentenza che aveva accertato il danno da irreversibile trasformazione, l’amministrazione competente ha adottato un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, quantificando un indennizzo ritenuto dai proprietari troppo basso perché i terreni erano stati considerati agricoli. In sede di opposizione alla stima, la Corte d’appello ha accolto le doglianze dei proprietari e, sulla base di CTU, ha qualificato le aree come edificabili e ha determinato un valore significativamente più alto, applicando un criterio analitico-ricostruttivo fondato sul valore di trasformazione della struttura ospedaliera realizzata. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la nullità della relazione integrativa del CTU per violazione del contraddittorio e dell’art. 195 c.p.c., sostenendo che l’elaborato definitivo fosse radicalmente diverso dalla bozza trasmessa alle parti e che il consulente avesse impropriamente considerato un parere pro veritate di parte; dall’altro lato, ha censurato il criterio di stima, assumendo che il valore delle aree dovesse essere riferito al momento del decreto di acquisizione sanante e che la CTU avesse erroneamente valorizzato il costruito senza considerare correttamente i vincoli urbanistici e paesaggistici sopravvenuti, oltre ad avere omesso di detrarre tutte le opere realizzate e di disporre una nuova CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata specifica indicazione della concreta lesione del diritto di difesa; inoltre lo ha ritenuto infondato perché il procedimento seguito dal CTU rispettava l’art. 195 c.p.c. e l’azienda sanitaria aveva comunque potuto svolgere osservazioni e difese. Ha inoltre affermato che il CTU e la Corte d’appello potevano legittimamente valutare anche il parere pro veritate depositato dalla parte, essendo una semplice allegazione difensiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in sostanza a una nuova rivalutazione del merito e introduceva aspetti nuovi non debitamente localizzati negli atti. La Corte ha comunque osservato che la decisione di merito aveva correttamente ricostruito il valore delle aree con riferimento al momento dell’acquisizione sanante, tenendo conto dell’edificabilità e delle sopravvenienze urbanistiche, e che il diniego di una nuova CTU rientrava nella discrezionalità del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    Il provvedimento di acquisizione sanante rileva ai fini della determinazione del valore dell’area e dell’indennizzo, che va riferito al momento dell’adozione dell’atto acquisitivo.

  • art. 195 c.p.c.

    Il subprocedimento sulla CTU deve rispettare il contraddittorio, ma la mancata trasmissione di un elaborato provvisorio non determina nullità in assenza di una concreta lesione del diritto di difesa; il termine per le osservazioni ha natura ordinatoria e acceleratoria.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato come parametro del contraddittorio, ma la violazione non è stata ravvisata in concreto.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa è leso solo se l’irregolarità della CTU comporta un pregiudizio concreto e specificamente allegato.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere l’indicazione specifica e la trascrizione degli atti rilevanti; la mancata riproduzione degli elementi essenziali rende il motivo inammissibile.

  • art. 156 c.p.c.

    Le nullità relative del procedimento peritale sono sanabili se non tempestivamente dedotte.

  • art. 157 c.p.c.

    Le nullità relative della consulenza tecnica devono essere eccepite nella prima difesa successiva, altrimenti restano sanate.

  • art. 175 c.p.c.

    Il giudice può organizzare e dirigere il processo, inclusa la gestione del subprocedimento peritale.

  • art. 143, comma 9, d.lgs. n. 42/2004

    I vincoli del piano paesaggistico producono effetti cogenti dalla sua approvazione; prima di tale momento non possono retroagire per incidere sulla valutazione del bene nel caso esaminato.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di consulenza tecnica d’ufficio, le irregolarità del subprocedimento peritale determinano nullità solo se producono una concreta lesione del diritto di difesa; non è sufficiente la mera deduzione astratta di un vizio formale.
  • La nullità della CTU per vizi procedurali ha natura relativa e deve essere eccepita tempestivamente nella prima difesa utile, altrimenti si sana.
  • Il termine per le osservazioni alla bozza di CTU, quando previsto o assegnato dal giudice, ha funzione ordinatoria e acceleratoria; la mancata reiterazione delle osservazioni nel termine assegnato non preclude di per sé la successiva critica del mezzo istruttorio, salvo che si tratti di nullità del procedimento peritale.
  • I pareri pro veritate e le perizie stragiudiziali hanno valore di allegazioni difensive o indizi, non di prova piena; il giudice può valutarli e anche aderirvi o discostarsene con adeguata motivazione.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova rivalutazione del merito probatorio quando la decisione impugnata abbia motivato in modo coerente sulla ricostruzione tecnica e fattuale della controversia.
  • Nella determinazione del valore di aree acquisite coattivamente, il riferimento temporale rilevante è quello del provvedimento acquisitivo; elementi urbanistici e paesaggistici devono essere considerati secondo la loro efficacia al momento rilevante, senza retroazioni improprie.
  • La richiesta di rinnovo o integrazione della CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e il suo mancato accoglimento non richiede una motivazione espressa, se dal complesso della decisione risulta la superfluità dell’indagine.
  • Il ricorso per cassazione deve individuare con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda e localizzare processualmente le circostanze nuove o contestate; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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