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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24840/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un'azione proposta dal correntista per ottenere il ricalcolo del saldo di chiusura di un conto corrente e la condanna della banca alla restituzione delle somme asseritamente indebitamente addebitate. In primo grado la domanda è stata respinta; la Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo tardiva e generica la contestazione degli estratti conto e valorizzando, per i prelievi bancomat, le risultanze informatiche delle apparecchiature. Successivamente la corte territoriale ha respinto la revocazione proposta contro la sentenza d'appello; la Cassazione ha a sua volta rigettato il ricorso avverso tale decisione con ordinanza n. 24252/2022. Con l'odierna impugnazione per revocazione di quest'ultima ordinanza, il ricorrente deduce due errori di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.: (1) omessa pronuncia sul motivo con cui si denunciava la violazione degli artt. 1832 e 1857 c.c. per avere la Corte d'appello confermato la decadenza dalla contestazione degli estratti conto; (2) ulteriore errore di fatto relativo al momento e all'oggetto del dibattito processuale sulla documentazione dei prelievi bancomat, sostenendo che in merito si fosse discusso della legittimità delle scritture contabili della banca e non di specifici documenti. La banca resiste con controricorso.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Rileva, anzitutto, che non vi è stata alcuna omissione di pronuncia: il precedente giudizio di legittimità si era effettivamente pronunciato sul motivo di revocazione, nel quale era compresa anche la dedotta violazione degli artt. 1832 e 1857 c.c., sicché la censura mira in realtà a contestare la valutazione giuridica e non un errore percettivo. Inoltre, la Corte osserva che manca la decisività dell'asserito errore di fatto, perché l'ordinanza impugnata fondava il rigetto anche su autonome rationes decidendi non attinte dalla censura: da un lato la considerazione dell'inverosimiglianza della mancata effettuazione di prelievi bancomat per anni, dall'altro l'onere, gravante sul correntista attore in ripetizione di indebito, di provare i pagamenti eseguiti e l'assenza di una valida causa debendi. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per una svista percettiva decisiva, non per contestare la valutazione o l'interpretazione degli atti compiuta dal giudice.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Costituisce il veicolo processuale per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge.

  • art. 1832 c.c.

    Richiamato come norma la cui violazione era stata denunciata in relazione alla tardiva contestazione degli estratti conto.

  • art. 1857 c.c.

    Richiamato come norma la cui violazione era stata denunciata in relazione al regime del conto corrente bancario e dei relativi addebiti.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama il principio dell'onere della prova in capo al correntista attore che agisce per la ripetizione dell'indebito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È menzionato solo per il deposito di memoria da parte del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto è esperibile solo quando vi sia un vero travisamento percettivo degli atti interni al giudizio di legittimità, non quando si contesti la lettura giuridica del motivo o la sufficienza della motivazione.
  • Non ricorre errore revocatorio se la Corte ha comunque deciso sul motivo, anche senza esaminare analiticamente tutte le argomentazioni svolte a suo sostegno; in tal caso la doglianza attiene all'error in iudicando e non alla svista di fatto.
  • L'errore di fatto revocatorio deve essere decisivo: il rimedio è inammissibile quando la decisione impugnata sia sorretta anche da autonome rationes decidendi non colpite dalla censura.
  • Nel giudizio promosso dal correntista per la ripetizione dell'indebito, l'assenza di documentazione delle operazioni contestate non giova all'attore, che resta onerato della prova del pagamento indebito e della mancanza di una valida causa debendi.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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