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Sentenza

Sentenza n. 203/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - della comunicazione del Verbale della Riunione del 3 marzo 2025 del Comitato per la formazione e la vigilanza dell’elenco di cui all’art. 179 ter disp. att. c.p.c., con cui è stata deliberata la mancata ammissione del ricorrente all’elenco dei delegati alla vendita presso il Tribunale di Rimini e motivazioni allegate; - del Verbale della riunione n. II 2024 del 27 settembre 2024 del Comitato per la formazione e la vigilanza dell’elenco di cui all’art. 179 ter disp. att. c.p.c.; - del verbale della riunione 2 ottobre 2023 del Comitato per la formazione e la vigilanza dell’elenco di cui all’art. 179 ter disp. att. c.p.c. ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500769

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata ammissione all'elenco dei professionisti delegati alla vendita presso il Tribunale di Rimini, unitamente ai verbali del Comitato relativi alla verifica della formazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (tribunale e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo aver frequentato un corso organizzato dal Consiglio nazionale forense in collaborazione con l'Università degli Studi di Foggia e aver superato la prova finale, ha impugnato la mancata iscrizione nell'elenco dei delegati alla vendita. Il diniego era fondato sulla mancata produzione di attestazioni relative alle modalità di svolgimento delle esercitazioni laboratoriali e dell'esame finale, nonché della copia del test e del documento di identità. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990, l'illegittimo aggravamento del procedimento, il difetto di istruttoria e l'errore nella motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto acquisire direttamente le informazioni dal Consiglio nazionale forense. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione e falsa applicazione dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché errore sui presupposti, errore di fatto e di diritto, difetto di motivazione, incompetenza, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, lesione del legittimo affidamento e violazione dei principi di correttezza, diligenza e buona fede. Il ricorrente ha sostenuto che le linee guida ammettessero la formazione a distanza e non disciplinassero le modalità della prova finale, sicché non avrebbe potuto essergli richiesta la dimostrazione di modalità ulteriori. È stata inoltre contestata l'applicazione del regolamento del Consiglio nazionale forense del 2024, successivo al corso frequentato. Con il terzo motivo è stata dedotta la disparità di trattamento rispetto ad altri Tribunali. Il ricorrente ha anche richiamato una risposta della Scuola superiore dell'Avvocatura attestante la conformità del corso alle linee guida e descrivente i laboratori a distanza.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso l'illegittimo aggravamento del procedimento, rilevando che l'art. 179-ter disp. att. c.p.c. impone al richiedente di allegare alla domanda i titoli e i documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica. La richiesta di integrazione documentale era quindi funzionale a colmare una carenza della domanda e costituiva espressione di collaborazione procedimentale, non un aggravamento illegittimo. Il Comitato non aveva messo in discussione l'idoneità astratta del corso, attività ritenuta estranea alla sua competenza, ma doveva verificare in concreto la serietà delle modalità di svolgimento del corso e della prova finale. Il TAR ha riconosciuto al Comitato un potere tecnico-discrezionale, comprensivo della verifica dell'adeguatezza della formazione ai fini dell'accertamento della competenza richiesta per l'iscrizione. Tale verifica può riguardare, soprattutto nei corsi a distanza, lo svolgimento in presenza dei momenti laboratoriali e, quanto alla prova finale, lo svolgimento in presenza con identificazione del partecipante oppure la certificazione delle modalità di controllo dell'identità e della prova da remoto. Il fatto che le linee guida della Scuola superiore della magistratura non disciplinassero espressamente le modalità dell'esame finale non limitava il potere del Comitato, ma rendeva necessario un accertamento discrezionale volto a garantire l'effettività e la serietà della formazione. Il regolamento del Consiglio nazionale forense del 2024 non è stato applicato retroattivamente: è stato considerato soltanto quale formalizzazione successiva di principi già rilevanti per orientare la valutazione del Comitato. È stata inoltre ritenuta irrilevante l'attività di accesso svolta dal ricorrente presso la Scuola superiore dell'Avvocatura, poiché i documenti acquisiti non attestavano in concreto né lo svolgimento dei laboratori in presenza né le modalità di identificazione e di espletamento della prova finale. Il ricorrente non aveva quindi dimostrato l'adeguatezza della formazione né aveva chiesto all'ente organizzatore le informazioni necessarie. Il terzo motivo è stato respinto per mancata dimostrazione di una concreta disparità di trattamento nell'esercizio di un potere discrezionale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 179-ter disp. att. c.p.c.

    Alla domanda sono allegati i titoli e i documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente

    La disposizione consente al Comitato di verificare la documentazione prodotta e di richiedere integrazioni quando essa non dimostri adeguatamente la specifica competenza tecnica, comprese le modalità concrete di svolgimento della formazione e della prova finale.

  • artt. 534-bis e 591-bis c.p.c.

    Richiamati per individuare le operazioni di vendita che possono essere delegate ai professionisti iscritti nell'elenco.

  • artt. 1, 2 e 3 l. n. 241/1990

    Non risultano violati: la richiesta di integrazione documentale era necessaria per completare una domanda carente e non costituiva illegittimo aggravamento del procedimento.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il TAR non ha ravvisato violazioni nella verifica discrezionale svolta dal Comitato.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla contestata applicazione di regole successive; il TAR ha escluso che il regolamento del 2024 fosse stato applicato retroattivamente.

Massime di principio

  • Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei professionisti delegati alla vendita, il Comitato competente può richiedere integrazioni documentali quando la domanda non dimostri adeguatamente la specifica competenza tecnica del richiedente; tale richiesta non costituisce illegittimo aggravamento del procedimento se è funzionale alla verifica dei requisiti previsti dalla legge.
  • Il potere del Comitato di valutare la domanda di iscrizione comprende una valutazione tecnico-discrezionale sulla serietà e sull'adeguatezza delle modalità concrete di svolgimento del corso di formazione e della prova finale, anche quando il corso sia stato organizzato da un ente qualificato e risulti astrattamente conforme alle linee guida.
  • In presenza di formazione a distanza, è legittimo verificare che i momenti laboratoriali si siano svolti con modalità idonee a garantire una formazione effettiva e che l'esame finale sia stato svolto in presenza con identificazione del candidato oppure da remoto con adeguati sistemi di certificazione dell'identità e della regolarità della prova.
  • L'assenza, nelle linee guida, di una disciplina dettagliata delle modalità dell'esame finale non esclude il potere del Comitato di richiedere informazioni e documenti su tali modalità; al contrario, tale lacuna lascia spazio alla valutazione discrezionale necessaria ad assicurare la serietà della verifica finale.
  • Un regolamento sopravvenuto che disciplini le modalità di svolgimento della prova finale non può essere applicato retroattivamente come fonte diretta del diniego, ma può costituire, in mancanza di una disciplina legislativa specifica, un elemento indicativo dei principi idonei a orientare la valutazione discrezionale del Comitato.
  • La disparità di trattamento nell'esercizio di un potere tecnico-discrezionale deve essere dimostrata mediante la concreta comparabilità delle situazioni e l'effettiva diversità dell'azione amministrativa; il mero richiamo a decisioni di altri Tribunali non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAlbi e iscrizionePartecipazione al procedimento
RamiProfessioni e ordini professionaliProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàBuona fede e correttezza della PA

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