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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11568/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La vicenda riguarda l'opposizione, poi il ricorso per cassazione, contro una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata da Banca d'Italia a un esponente di vertice di una banca, ritenuto responsabile di irregolarità connesse all'operazione denominata "Fresh" e alla correttezza delle segnalazioni di vigilanza. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi: applicazione del favor rei per effetto delle modifiche del T.U.B.; violazione del contraddittorio nel procedimento sanzionatorio; illegittima commistione tra funzione istruttoria e decisoria; carenza di istruttoria e motivazione; necessità di sospensione del procedimento amministrativo in attesa dell'esito del giudizio penale; violazione del principio di pregiudizialità amministrativo-penale e del principio di specialità; erronea attribuzione della responsabilità per condotte non proprie o anteriori all'assunzione della carica; erronea ripartizione dell'onere della prova; infine, errata determinazione della sanzione per cumulo/concorso di illeciti e per mancata considerazione della minore gravità rispetto ad altri coobbligati. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo sul principio di specialità e ha rigettato i motivi dal secondo al settimo, affermando che il giudice di merito aveva adeguatamente accertato la posizione di garanzia del ricorrente, il suo dovere di curare la correttezza delle segnalazioni di vigilanza, la sua conoscenza degli atti rilevanti e la sussistenza della condotta omissiva/commissiva sanzionata; ha inoltre ribadito che, in materia di sanzioni amministrative, opera la presunzione di colpa ex art. 3 l. n. 689/1981 e che il ricorrente non aveva assolto l'onere di dimostrare l'assenza di colpa. Il ricorso principale è stato quindi rigettato; quello incidentale condizionato della Banca d'Italia è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e infondati gli altri motivi, valorizzando l'accertamento del giudice di merito sulla responsabilità del ricorrente quale soggetto tenuto, per ruolo e regolamento interno, a garantire la correttezza delle segnalazioni alla Vigilanza e a curare i rapporti con l'autorità di controllo. Ha escluso vizi di motivazione, ha confermato l'applicazione della presunzione di colpa nelle sanzioni amministrative bancarie e ha ritenuto corretto anche il criterio sanzionatorio adottato, osservando che le condotte erano plurime e quindi soggette alla disciplina del concorso formale ex art. 8 l. n. 689/1981. Il ricorso incidentale condizionato della Banca d'Italia è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 144 T.U.B.

    norma richiamata nel contesto della disciplina sanzionatoria bancaria, ma il ricorso non ha superato il controllo di legittimità sulle censure mosse alla sua applicazione.

  • art. 144-ter T.U.B.

    norma evocata dal ricorrente in relazione alla modificazione normativa e al favor rei; la Corte non ne ha accolto la censura.

  • d.lgs. n. 72 del 12 maggio 2015

    richiamato per sostenere l'applicazione del favor rei alle sanzioni bancarie, ma la doglianza non è stata accolta.

  • artt. 51 e 66 T.U.B.

    richiamati per individuare i doveri di comunicazione e corretta segnalazione verso la Banca d'Italia; la Corte li utilizza per confermare la posizione di garanzia del ricorrente.

  • art. 3 l. n. 689/1981

    la Corte ribadisce la presunzione di colpa nelle sanzioni amministrative: una volta provata la fattispecie tipica dall'autorità, grava sul trasgressore l'onere di dimostrare di aver agito senza colpa.

  • art. 8 l. n. 689/1981

    si applica al concorso formale di illeciti amministrativi quando vi siano più condotte realizzatrici della medesima violazione; non è applicabile in via analogica la continuazione penale.

  • art. 8-bis l. n. 689/1981

    richiamato per escludere che la disciplina della reiterazione alteri la regola sul concorso formale; non deroga al requisito dell'unicità dell'azione o omissione.

  • art. 9 l. n. 689/1981

    norma sul principio di specialità: la Corte ha escluso la sua violazione perché le contestazioni amministrative e penali non erano sovrapponibili, anche per la diversa struttura soggettiva dell'illecito penale.

  • art. 11 l. n. 689/1981

    norma sui criteri di commisurazione della sanzione; la Corte ha ritenuto non sindacabile in cassazione la valutazione di merito sul quantum, salvo vizi non emersi.

  • art. 24 l. n. 689/1981

    richiamato dal ricorrente sul tema della pregiudizialità penale/amministrativa, ma la censura non è stata accolta.

  • art. 2638 c.c.

    fattispecie penale evocata per sostenere la specialità rispetto all'illecito amministrativo; la Corte evidenzia che il delitto richiede il dolo specifico di ostacolare le funzioni di vigilanza, non sovrapponibile alla mera suitas della condotta amministrativa.

  • art. 27, comma 2, Cost.

    richiamato dal ricorrente per contestare la pretesa probatoria a suo carico; la Corte afferma che la violazione costituzionale non può essere dedotta direttamente come motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c.

  • art. 13 l. n. 689/1981

    richiamato in relazione alla presunzione di responsabilità e all'onere probatorio a carico del trasgressore.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere un'erronea inversione dell'onere della prova; la Corte nega che vi sia stata una violazione, poiché la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e sono denunciabili solo anomalie motivazionali gravi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per precisare che la violazione di norme costituzionali non può essere dedotta direttamente come motivo se non tramite la norma applicata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che deduce violazione di legge deve confrontarsi con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito: se la censura mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione della fattispecie concreta, essa è inammissibile.
  • In materia di sanzioni amministrative bancarie, la responsabilità non richiede la prova del dolo o della colpa in senso psicologico pieno: l'autorità deve provare la fattispecie tipica e la condotta doverosa violata, mentre al trasgressore incombe l'onere di dimostrare di avere agito senza colpa.
  • Il principio di specialità tra illecito amministrativo e reato opera solo se vi è reale sovrapponibilità del fatto contestato; se la fattispecie penale richiede un elemento soggettivo ulteriore, come il dolo specifico di ostacolare la vigilanza, non può dirsi automaticamente assorbente l'illecito amministrativo fondato sulla mera consapevolezza della condotta.
  • Quando il soggetto vigilato ha, per ruolo o regolamento interno, il compito di curare la correttezza delle segnalazioni all'autorità di vigilanza, egli assume una posizione di garanzia che implica il dovere di informarsi sulla vicenda rilevante e di verificare la completezza/correttezza delle comunicazioni dovute.
  • In tema di sanzioni amministrative, se la medesima violazione è realizzata tramite più condotte distinte, si applica il concorso formale ex art. 8 l. n. 689/1981 e non la continuazione penale in via analogica; la quantificazione della sanzione resta, nei limiti di legge, prevalentemente insindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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