Cassazione Penale, Ordinanza n. 09055/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La persona ammessa all'affidamento in prova al servizio sociale ha impugnato l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva revocato la misura, sostenendo che la motivazione fosse carente e illogica. In particolare, ha dedotto che il giudice di sorveglianza avrebbe trascurato la ricostruzione dei fatti compiuta dalla polizia locale, dalla quale emergeva che egli non era alla guida dell'auto e non aveva materialmente posto in essere le manovre pericolose contestate; avrebbe inoltre chiesto più volte al conducente di fermarsi e di interrompere la fuga, senza quindi concorrere nella condotta pericolosa. Ha anche sostenuto di aver compreso la gravità della vicenda e di aver tenuto sino ad allora una condotta corretta e rispettato le prescrizioni della misura. Con memoria successiva ha ribadito le censure, lamentando due travisamenti della motivazione del tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze non si confrontassero con la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale aveva valorizzato plurime violazioni commesse il 24/10/2024: l'associazione con un soggetto noto come condannato, il concorso nella fuga posta in essere con modalità molto pericolose e la successiva resistenza violenta a pubblico ufficiale durante il tentativo di arresto. Da tali elementi il tribunale aveva logicamente tratto il giudizio di incapacità di comprendere la portata delle proprie azioni, di persistenza della tendenza a delinquere e di inidoneità della misura alternativa a prevenire la reiterazione criminosa. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come delitto commesso in data 24/10/2024 e valorizzato quale violazione sintomatica dell'inidoneità della misura alternativa e della pericolosità della condotta.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Norma di riferimento implicita della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale revocata dal tribunale di sorveglianza.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per la verifica della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza, il ricorso è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti senza evidenziare un concreto vizio motivazionale.
- La revoca dell'affidamento in prova può essere sorretta dalla valutazione di plurime violazioni commesse dal soggetto ammesso alla misura, specie quando esse mostrino adesione a condotte criminose, partecipazione a fatti di fuga o resistenza violenta all'intervento dell'autorità, e consentano di ritenere la misura inidonea a prevenire la reiterazione.
- Ai fini della conferma o revoca di una misura alternativa, il giudice può valorizzare non solo il singolo episodio ma anche la condotta complessiva, i precedenti penali e l'atteggiamento tenuto dall'interessato rispetto alla contestazione dei fatti, per desumerne la persistente inclinazione a delinquere.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
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