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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04072/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatrice)

La controversia

La lite nasce da due contratti di appalto stipulati nel 2011 e nel 2013 tra una committente e un'appaltatrice. In sede arbitrale, con lodo non definitivo del 2014 furono rigettate eccezioni di rito e questioni preliminari; con lodo definitivo del 2016 il collegio arbitrale dichiarò la risoluzione dei contratti per inadempimento della committente, la condannò al risarcimento dei danni, al rimborso del 50% dei compensi del collegio arbitrale e del consulente tecnico, nonché al pagamento della metà delle spese di lite. La committente propose impugnazione davanti alla Corte d'appello, che la rigettò. In cassazione la ricorrente articolò due motivi: con il primo censurò la declaratoria di inammissibilità dei primi sei motivi di impugnazione del lodo definitivo, sostenendo che il lodo non definitivo non era immediatamente impugnabile perché non aveva deciso nel merito e che, comunque, il lodo definitivo aveva rielaborato e superato le questioni decise nel lodo parziale; con il secondo denunciò violazione delle norme sull'impugnazione del lodo e sulla decadenza delle eccezioni, oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente qualificato come attinenti al merito, e quindi non impugnabili se non espressamente consentito, i motivi relativi alla condizione sospensiva, al carattere trilaterale del rapporto, alla risoluzione, al risarcimento, alla consulenza tecnica e agli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto i passaggi rilevanti del lodo non definitivo del 2014 su cui fondava la tesi del mancato giudicato interno. Ha poi rigettato il secondo motivo perché l'art. 829, comma 3, c.p.c. consente l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto relative al merito solo nei casi espressamente previsti dalla legge o dalle parti, profilo che il giudice dell'impugnazione può rilevare d'ufficio; inoltre, i motivi di impugnazione originari concernevano effettivamente violazioni di regole di diritto attinenti al merito, e quindi erano inammissibili in assenza della specifica previsione richiesta. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 827 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina dell'impugnazione del lodo arbitrale e della necessità di far valere tempestivamente anche il lodo non definitivo quando impugnabile insieme al definitivo.

  • art. 829 c.p.c.

    L'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge; il relativo profilo di ammissibilità è rilevabile d'ufficio dal giudice dell'impugnazione.

  • art. 167 c.p.c.

    La Corte esclude che la questione della mancata previsione pattizia o legale dell'impugnabilità per errors in iudicando sia una mera eccezione soggetta a decadenza della controparte, trattandosi di profilo rilevabile d'ufficio.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il motivo di ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza quando non riproduce i passaggi decisivi degli atti e dei provvedimenti su cui si fonda.

  • art. 1353 c.c.

    Censurato dalla ricorrente con riferimento all'avveramento della condizione sospensiva della conferma d'ordine, ma la doglianza è ricondotta a violazione di norme di diritto relative al merito della controversia.

  • L. 231/2002

    Richiamata dalla ricorrente per contestare la decorrenza degli interessi; anche tale censura è stata ricompresa tra i motivi attinenti al merito non deducibili se non nei limiti dell'art. 829 c.p.c.

  • D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, il motivo che deduce l'impugnabilità o meno del lodo non definitivo deve essere sorretto da rigorosa autosufficienza, con trascrizione dei passaggi rilevanti del lodo parziale e degli atti processuali necessari a verificare la dedotta formazione del giudicato interno.
  • Se un lodo non definitivo ha deciso questioni di rito o preliminari e non è stato impugnato nei modi dovuti, quanto in esso statuito non è più contestabile nel successivo giudizio di impugnazione del lodo definitivo.
  • La qualificazione di un motivo come attinente a violazioni di regole di diritto relative al merito della controversia dipende dal suo contenuto sostanziale e non dall'etichetta formale attribuita dalla parte.
  • Ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., l'impugnazione del lodo per errores in iudicando è ammissibile solo quando la possibilità sia espressamente prevista dalla legge o dalle parti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Il giudice dell'impugnazione può rilevare d'ufficio la mancanza dei presupposti di ammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale, senza che operi una decadenza della controparte su tale profilo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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