Cassazione Civile, Ordinanza n. 27166/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda due giudizi riuniti. Nel primo, l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza regionale che aveva annullato avvisi di accertamento per gli anni 2000 e 2001, relativi a maggiori ricavi non dichiarati ai fini IRPEG, IRAP e IVA e al recupero a tassazione di costi del personale. La CTR aveva ritenuto decaduto l’Ufficio dal potere di accertamento, escludendo la proroga biennale dei termini ex art. 10 L. 289/2002 perché la società aveva presentato domanda di condono pur senza perfezionarlo. L’Agenzia deduceva violazione dell’art. 10 L. 289/2002 e, con un secondo motivo, nullità per motivazione apparente. Nel secondo giudizio, l’Agenzia impugnava la decisione che aveva annullato una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione provvisoria a ruolo del 50% delle imposte accertate sulla base del medesimo avviso per l’anno 2000. L’Ufficio censurava l’omessa pronuncia su alcune doglianze, la motivazione apparente sull’annullamento totale della cartella nonostante lo sgravio parziale e la liquidazione delle spese con incongruenza tra motivazione e dispositivo.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Nel primo procedimento ha accolto il primo motivo dell’Agenzia, ritenendo errata la CTR nell’escludere la proroga biennale dei termini di accertamento: ai fini dell’art. 10 L. 289/2002 rileva la presentazione della domanda di condono, indipendentemente dal suo accoglimento o rigetto, e quindi anche il contribuente che non può fruire della definizione agevolata rientra tra i soggetti per cui opera la proroga. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro un’argomentazione resa solo ad abundantiam e non decisiva. Nel secondo procedimento la Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo sull’apparenza della motivazione e ha accolto il ricorso, assorbendo gli altri motivi: la CTR aveva annullato totalmente la cartella con motivazione insufficiente, senza spiegare in modo controllabile perché dovesse venir meno anche la parte relativa a somme comunque dovute dopo lo sgravio parziale. In entrambi i casi la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
"per contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9 della presente legge ... i termini ... sono prorogati di due anni"
La proroga biennale dei termini di accertamento opera sia quando il contribuente non intenda avvalersi del condono sia quando non possa avvalersene per mancanza dei presupposti; rileva la presentazione della domanda o comunque l’avvalersi delle disposizioni di favore, non il loro effettivo perfezionamento.
art. 9, comma 14, lett. a), L. 289/2002
È richiamato come causa ostativa al perfezionamento della definizione agevolata nel caso di p.v.c. con esito positivo non preventivamente definito.
Sono le norme che disciplinano la definizione agevolata, richiamate per escludere il perfezionamento del condono nel caso concreto.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
L’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza è stata respinta perché il ricorso conteneva gli elementi necessari per la comprensione della controversia.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di censura per violazione e falsa applicazione di legge, utilizzato per denunciare l’erronea applicazione dell’art. 10 L. 289/2002.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro di censura per nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e per motivazione apparente.
Invocato per omessa pronuncia sulle censure contenute nell’appello.
Invocato per motivazione apparente e per contrasto tra motivazione e dispositivo.
L’iscrizione provvisoria a ruolo segue la sorte della sentenza che ne costituisce il presupposto ed è travolta dalla sua riforma o cassazione.
È richiamato per l’effetto espansivo esterno della riforma della sentenza presupposta sugli atti esecutivi fondati su di essa.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale: una motivazione solo apparente rende nulla la sentenza.
Massime di principio
- In tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla legge speciale opera nei confronti di tutti i contribuenti che si siano avvalsi o abbiano tentato di avvalersi delle disposizioni agevolative, anche quando la definizione non si sia poi perfezionata per difetto dei presupposti: ai fini della proroga conta la presentazione della domanda, non l’esito finale del procedimento di condono.
- L’espressione normativa che collega la proroga ai contribuenti che "non si avvalgono" del condono non va interpretata in senso restrittivo fino a escludere chi non possa legittimamente accedere alla definizione; sarebbe irragionevole distinguere tra chi non vuole e chi non può fruire del beneficio, quando in entrambi i casi la posizione fiscale è stata comunque portata all’attenzione dell’Amministrazione.
- La censura di legittimità non può colpire argomentazioni svolte dalla sentenza solo ad abundantiam, se non hanno inciso sulla decisione: il ricorso per cassazione richiede interesse concreto e attuale rispetto alla ratio decidendi effettiva.
- Ricorre motivazione apparente, con nullità della sentenza, quando il ragionamento del giudice è espresso in modo tale da non consentire di comprendere l’effettiva base logica della decisione o di controllarne la correttezza, specie se la pronuncia annulla integralmente un atto impositivo senza spiegare perché la patologia investa anche la parte dell’atto rimasta astrattamente dovuta.
- L’iscrizione provvisoria a ruolo ex art. 68 d.lgs. 546/1992 segue la sorte della decisione che costituisce il suo presupposto: se la sentenza presupposta viene riformata o cassata, vengono meno gli effetti esecutivi del ruolo e della cartella emessa sulla sua base.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27074/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27075/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27076/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27078/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27080/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27081/2023 del 22/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →