Cassazione Civile, Ordinanza n. 27745/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva ottenuto l'annullamento, davanti al giudice amministrativo, del provvedimento comunale di revoca dell'aggiudicazione dell'appalto per il trasporto degli alunni della scuola materna e delle frazioni comunali. In esecuzione di quella decisione, il Comune aveva accertato il possesso dei requisiti, dichiarato efficace l'aggiudicazione e sottoposto alla società un nuovo contratto con efficacia retroattiva dalla data indicata negli atti; la società aveva rifiutato di sottoscriverlo e l'appalto era stato affidato a un'altra impresa. Nei successivi giudizi di ottemperanza, il TAR aveva dichiarato un ricorso inammissibile per mancata notifica alla controinteressata e l'altro improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, decisione confermata in appello dal giudice amministrativo. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sulla giurisdizione sostenendo che la controversia riguardasse la fase esecutiva paritetica del rapporto, quindi spettante al giudice ordinario, e che il giudice amministrativo avesse anche invaso la sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione qualificando il rifiuto di stipulare come grave illecito professionale rilevante ai fini delle future gare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la questione di giurisdizione non era più deducibile perché nel giudizio amministrativo non era stata proposta tempestivamente e si era formato giudicato implicito, dato che i giudici di merito avevano deciso nel merito affermando implicitamente la propria giurisdizione. Ha inoltre osservato che le ulteriori doglianze miravano a censurare errores in procedendo o in iudicando, estranei al sindacato della Corte di cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., e comunque la censura sull'asserito sconfinamento nella discrezionalità amministrativa non risultava devoluta nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavi una specifica regula iuris decisiva nel merito.
Richiamato dalla ricorrente per fondare il ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione; la Corte ribadisce che tale rimedio non consente di censurare errores in procedendo o in iudicando.
art. 111, comma 8, Cost.
Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo per motivi attinenti alla giurisdizione, non per errori di diritto processuale o sostanziale.
art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per escludere la giurisdizione amministrativa, ma la Corte ritiene la censura preclusa dal giudicato implicito sulla giurisdizione.
Nel processo amministrativo il difetto di giurisdizione deve essere dedotto tempestivamente; in mancanza si forma giudicato implicito.
art. 121 d.lgs. n. 50 del 2016
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di qualificare la fase come esecutiva e paritetica, senza esito favorevole nel giudizio di legittimità.
art. 122 d.lgs. n. 50 del 2016
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione ordinaria sulla fase esecutiva del contratto, ma la censura è dichiarata inammissibile.
art. 32, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016
Richiamato dalla ricorrente nella seconda censura; la Corte non entra nel merito della relativa doglianza per inammissibilità.
art. 19, comma 3, d.m. Trasporti e Infrastrutture 7 marzo 2018, n. 49
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 32, comma 8, del codice dei contratti pubblici, senza che la Corte ne esamini la portata nel merito.
art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016
Evocato dalla ricorrente per sostenere che il giudice amministrativo avrebbe indebitamente inciso sulla valutazione del grave illecito professionale, ma la censura è ritenuta inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, se la questione di giurisdizione non è eccepita in primo grado né devoluta con specifico motivo in appello, si forma giudicato implicito sulla giurisdizione e la questione non può essere riproposta in cassazione.
- Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è consentito soltanto per veri motivi attinenti alla giurisdizione; non può essere utilizzato per denunciare errores in procedendo o in iudicando, che restano interni all'esercizio della giurisdizione.
- L'eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale oltrepassi i limiti esterni della propria giurisdizione, invadendo la sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure pronunciandosi su materia attribuita a un diverso giudice; non basta la mera erroneità della decisione.
- La deduzione in cassazione di uno sconfinamento del giudice amministrativo nella discrezionalità della pubblica amministrazione è inammissibile se la questione non risulta tempestivamente devoluta nei gradi di merito.
- La qualificazione della controversia come attinente alla fase esecutiva di un appalto non basta, da sola, a superare le preclusioni processuali già maturate sulla giurisdizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27717/2022 del 22/09/2022
- ordinanza_civile · 22 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27718/2022 del 22/09/2022
- ordinanza_civile · 22 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27719/2022 del 22/09/2022
- ordinanza_civile · 22 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27720/2022 del 22/09/2022
- ordinanza_civile · 22 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27721/2022 del 22/09/2022
- ordinanza_civile · 22 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27723/2022 del 22/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →