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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06533/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

I ricorrenti avevano incaricato un avvocato di tutelare le loro ragioni contro un Comune in relazione a un procedimento ablatorio che aveva interessato un suolo edificatorio e un fabbricato del loro dante causa. Nel giudizio contro il Comune, l'avvocato aveva agito per il risarcimento dei danni da occupazione illegittima e per l'impossibilità di retrocessione dei beni, ma non aveva tempestivamente coltivato la domanda relativa all'indennità di occupazione legittima. Successivamente, gli eredi del professionista sono stati convenuti in giudizio per responsabilità professionale, assumendo che quell'omissione avesse impedito di ottenere l'indennità, quantificata in euro 173.417,66. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo che, a prescindere dalla responsabilità professionale, non fosse provato un danno effettivo, poiché il Comune aveva già pagato agli attori, in esecuzione della sentenza di primo grado, proprio la somma oggetto della condanna a titolo di indennità di occupazione e non aveva poi chiesto la restituzione di quanto versato. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia e ultrapetizione, sostenendo che la Corte d'appello si fosse pronunciata su circostanze non dedotte, avesse richiesto loro di impugnare un capo a sé favorevole e avesse dato rilievo a una prescrizione che non era stata oggetto di causa. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 50 d.P.R. 327/2001, sostenendo che il danno fosse in re ipsa, che il pagamento del Comune non escludesse il pregiudizio e che, comunque, la somma versata dovesse considerarsi soltanto un acconto dell'importo dovuto ex lege.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, osservando che il giudice di appello può confermare il rigetto della domanda anche con argomentazioni diverse da quelle del primo giudice, purché resti entro il petitum e la causa petendi. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale non aveva deciso su un'eccezione nuova né omesso di pronunciare, ma aveva ritenuto assorbita la questione della responsabilità professionale in senso proprio, perché mancava la prova del danno causato dall'asserito inadempimento. Quanto al secondo motivo, la Cassazione lo ha ritenuto non specifico e non confrontato con la ratio della sentenza impugnata, perché i ricorrenti non avevano contestato l'affermazione secondo cui non avevano impugnato la quantificazione dell'indennità ottenuta nel giudizio contro il Comune e non avevano dimostrato in che cosa consistesse l'asserito errore di quantificazione. La Corte ha anche richiamato il principio per cui il danno non può essere considerato in re ipsa. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti rispettivamente per nullità della sentenza e violazione di legge

  • art. 112 c.p.c.

    usato come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per escludere il vizio di ultrapetizione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per ribadire che il creditore deve provare il nesso causale tra inadempimento professionale e danno subito

  • art. 50 d.P.R. 327/2001

    invocato dai ricorrenti come criterio di quantificazione dell'indennità di occupazione legittima

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    indicato quale rito di trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per i presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il principio del tantum devolutum quantum appellatum non impediscono al giudice di confermare il rigetto della domanda sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti o di diverse argomentazioni giuridiche, purché rimanga entro i limiti del petitum e della causa petendi.
  • Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice introduce una domanda diversa o un diverso titolo costitutivo, oppure attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto; non ricorre se il giudice si limita a valorizzare fatti già emersi dagli atti per respingere la pretesa.
  • In tema di responsabilità professionale, il cliente non può limitarsi ad allegare l'inadempimento del professionista, ma deve provare che la condotta negligente abbia causalmente determinato la perdita dell'utilità perseguita e quindi il danno subito.
  • Il danno non può essere ritenuto in re ipsa: occorre la prova concreta della lesione patrimoniale, anche quando si discuta di prestazioni professionali strumentali rispetto all'interesse finale del creditore.
  • L'omessa pronuncia non si configura quando il giudice abbia, anche implicitamente o per assorbimento, respinto la questione dedotta; in tal caso, la critica deve investire la statuizione di assorbimento o la ratio decisoria effettivamente adottata.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile o infondato se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e se non indica in modo specifico perché la quantificazione o la valutazione contestata sarebbe errata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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