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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20250/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente pubblica contrattualizzata di ottenere il riconoscimento del diritto alla mensa, in forma sostitutiva mediante buono pasto, per il periodo 20 settembre 2002 - 31 dicembre 2008, anche per i turni notturni 20.00-8.00. Il giudice d'appello aveva accolto in parte la domanda, ritenendo che il turno continuativo notturno integrasse la "particolare articolazione dell'orario di lavoro" prevista dal CCNL sanità e che, quindi, il buono pasto spettasse anche in quella fascia oraria; aveva però limitato il riconoscimento per prescrizione, reputando applicabile la prescrizione decennale e dichiarando prescritte le pretese anteriori al 7 novembre 2008. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 29 CCNL sanità e dell'art. 8 d.lgs. 66/2003, sostenendo che il diritto al buono pasto era stato originariamente limitato ai turni 12.30-14.30 e solo dal 16 dicembre 2008 esteso ai turni notturni; 2) violazione dell'art. 1362 c.c. per errata interpretazione del verbale aziendale del 16 dicembre 2008; 3) violazione degli artt. 1322, 1362 e 1363 c.c. per mancato coordinamento delle fonti collettive; 4) violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. per avere la Corte d'appello applicato la prescrizione decennale anziché quinquennale; 5) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, deducendo che la Corte territoriale si era limitata a richiamare precedenti di legittimità senza spiegare la riconducibilità della fattispecie concreta ai principi richiamati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il diritto alla mensa/buono pasto nel pubblico impiego privatizzato, ex art. 29 CCNL sanità, non dipende dalla collocazione del turno in fasce orarie normalmente destinate al pasto, ma dalla sussistenza di una particolare articolazione dell'orario collegata al diritto alla pausa; il turno notturno continuativo 20.00-8.00 può quindi rientrare nella previsione contrattuale. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva riprodotto né localizzato il contenuto del verbale aziendale del 16 dicembre 2008. Ha respinto il quarto motivo affermando che il buono pasto ha natura assistenziale e non retributiva, sicché non si applica la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c.; la Corte richiama inoltre il collegamento tra mancato riconoscimento della pausa/pasto e possibile pretesa risarcitoria ex art. 2087 c.c., senza che però il tema della decorrenza di tale prescrizione fosse stato devoluto. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo, osservando che la motivazione per relationem a precedenti conformi non integra vizio quando consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29 CCNL comparto sanità del 7 aprile 1999

    attribuisce il diritto alla mensa a tutti i dipendenti in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro; il diritto non è limitato alle sole fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto.

  • art. 29 CCNL integrativo comparto sanità del 20 settembre 2001

    il diritto alla mensa, e quindi al buono pasto sostitutivo, sorge quando l'orario di lavoro è articolato in modo da rendere necessaria la pausa per il pasto.

  • art. 8 d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66

    il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa quando l'orario giornaliero supera le sei ore; le modalità e la durata sono stabilite dai contratti collettivi o, in difetto, dalla disciplina legale minima.

  • art. 1362 c.c.

    la doglianza è inammissibile se non si trascrivono e localizzano gli atti negoziali o collettivi di cui si denuncia l'erronea interpretazione.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato come parametro ermeneutico delle fonti collettive, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per il coordinamento delle clausole collettive, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2946 c.c.

    la pretesa al buono pasto non è qualificata come diritto soggetto alla prescrizione quinquennale delle retribuzioni, ma viene ricondotta alla prescrizione ordinaria decennale secondo il ragionamento della Corte territoriale confermato in cassazione.

  • art. 2948 c.c.

    non si applica al buono pasto, poiché questo ha natura assistenziale e non retributiva.

  • art. 2087 c.c.

    il mancato riconoscimento della pausa/pasto e del buono sostitutivo può assumere rilievo come lesione dell'obbligo di sicurezza e tutela del benessere psico-fisico del lavoratore.

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente.

  • art. 366 c.p.c.

    impone il principio di specificità del ricorso per cassazione, violato quando manchi la riproduzione e la localizzazione degli atti rilevanti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se assente o meramente apparente; il richiamo a precedenti conformi è sufficiente se rende intellegibile il percorso argomentativo.

  • art. 111 Cost.

    il c.d. minimum costituzionale di motivazione è rispettato quando la sentenza consenta di comprendere la ratio decidendi.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nella decisione.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto alla mensa o al buono pasto non dipende dalla collocazione della prestazione nelle fasce orarie tradizionalmente destinate al pasto, ma dalla presenza di un'articolazione dell'orario che renda necessaria una pausa lavorativa per la consumazione del pasto.
  • Il buono pasto ha natura assistenziale e non retributiva; pertanto, non gli si applica la prescrizione breve prevista per i crediti di lavoro di natura retributiva.
  • L'interpretazione delle clausole collettive deve coordinare testo contrattuale e disciplina legale sulla pausa, e un'esclusione o limitazione del beneficio deve risultare da una volontà negoziale espressa in modo chiaro.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura sull'interpretazione di un atto collettivo o aziendale richiede la riproduzione dei passaggi rilevanti e la loro precisa localizzazione negli atti di causa; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione del principio di specificità.
  • La motivazione per relationem a precedenti di legittimità non è di per sé nulla o apparente quando la sentenza consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito e la riconducibilità del caso concreto al principio richiamato.
  • Il mancato riconoscimento della pausa per il pasto e del relativo buono sostitutivo può assumere rilievo anche sotto il profilo della tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore, richiamando l'obbligo datoriale di sicurezza ex art. 2087 c.c.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizione

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