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Sentenza

Sentenza del 13/09/2023 n. 26485 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

AE aveva sospeso il rimborso IVA 2014 pari a Euro 1.281.803,39 ritenendo sussistere profili di rischio a seguito di un processo verbale di constatazione per gli anni d'imposta 2006-2011 e sospendendo il rimborso in attesa della definizione delle pendenze o della presentazione di idonea garanzia senza limiti temporali.

La decisione

La CTR ha respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di GPS. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'AE: ha ritenuto illegittima la sospensione del rimborso perché l'Amministrazione, pur avendo ottenuto una polizza fideiussoria valida (stipulata 25/06/2014 e scadente 25/06/2018) e idonea a coprire l'importo, ha comunque applicato una misura cautelare duplicativa; inoltre la sospensione è risultata carente di motivazione e non poteva essere disposta con riferimento a reati o periodi d'imposta diversi. Pertanto la sospensione è illegittima e la sentenza impugnata è confermata. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis

    art. 38-bis (richiesta di garanzia per rimborsi IVA)

    La Corte osserva che l'Amministrazione che ottiene la garanzia ai sensi dell'art. 38-bis non può poi utilizzare strumenti cautelari alternativi in periodo di vigenza della garanzia, per evitare duplicazione della cautela e oneri eccessivi per il contribuente.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 23

    art. 23 (strumenti cautelari previsti dal D.Lgs. 472/1997)

    L'Amministrazione non può invocare ex post l'art. 23 come giustificazione della sospensione quando è già stata prestata una polizza; l'uso contemporaneo di misure cautelari alternative determina una duplicazione illegittima.

  • R.D. 14 aprile 1923, n. 2440, art. 69

    art. 69 (misure cautelari previste dal R.D.)

    Richiamato come ulteriore esempio di strumenti cautelari che non possono essere utilizzati cumulativamente con la garanzia ottenuta ai sensi dell'art. 38-bis.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1

    art. 10, c.1 (principio di collaborazione e buona fede)

    La Corte sottolinea il principio di collaborazione e buona fede negli rapporti tra PA e contribuente, invocandolo per criticare pratiche che impongono oneri duplicativi al contribuente.

  • Costituzione, art. 2

    art. 2 (principio di solidarietà)

    Il principio di solidarietà è richiamato per argomentare che i rapporti PA-contribuente devono ispirarsi a equità evitando oneri eccessivi.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 23 (richiamato procedimentalmente)

    La Corte osserva che il richiamo a tale norma operato per la prima volta in giudizio è insufficiente se l'atto amministrativo originario manca di adeguata motivazione a fondamento della sospensione.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    art. 360 c.p.c., 1, n.3 (violazione di norme di diritto)

    Fondamento del ricorso per cassazione con cui l'AE deduceva violazione e falsa applicazione delle norme tributarie in relazione alla motivazione dell'atto di sospensione.

  • Codice di procedura civile, art. 384 c.p.c., u.c.

    art. 384 c.p.c., u.c. (correzione della motivazione)

    La Corte indica che, pur ritenendo il motivo infondato, la motivazione del provvedimento impugnato deve essere eventualmente corretta ai sensi di quest'articolo.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. U., n. 2320 del 31/01/2020

    Principio consolidato secondo cui l'amministrazione non può applicare strumenti cautelari alternativi alla garanzia ottenuta senza determinare duplicazione della cautela e oneri eccessivi per il contribuente.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione finanziaria ottiene una garanzia valida ai sensi dell'art. 38-bis (polizza fideiussoria), non può contestualmente applicare altre misure cautelari sullo stesso credito: l'uso cumulativo è illegittimo e costituisce duplicazione della cautela.
  • La legge non impone che la polizza fideiussoria sia priva di limiti temporali; una garanzia con durata determinata può essere comunque efficace a impedire la sospensione del rimborso durante la sua vigenza.
  • La sospensione di un rimborso deve essere motivata in modo chiaro e preciso, così da consentire al contribuente una difesa compiuta: motivazioni generiche o basate su contestazioni riferite ad altri periodi d'imposta sono insufficienti.
  • Non è legittimo sospendere un rimborso basandosi su reati o contestazioni riferite a periodi d'imposta diversi da quello del rimborso, salvo che la correlazione sia espressamente e adeguatamente motivata.
  • Quando l'Amministrazione introduce in giudizio per la prima volta una diversa base normativa per la sospensione (es. art. 23 D.Lgs. 472/1997), occorre che l'atto originario sia stato adeguatamente motivato; altrimenti l'eccezione è fondata.
  • In casi di novità giurisprudenziale sul punto, i giudici possono compensare le spese processuali tra le parti.

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