Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9611/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 629 c.p. e deduce due censure principali: 1) che l'appello principale fosse stato ingiustamente dichiarato generico e quindi inammissibile (violazione degli artt. 591 e 581 c.p.p.); 2) che la Corte di appello abbia omesso di valutare correttamente e di dare corso alla procedura prevista per l'eventuale sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva (lavoro di pubblica utilità), richiamando l'art. 56-bis della L. n. 689/1981 e l'art. 545-bis c.p.p.; in particolare la difesa aveva prodotto la dichiarazione di disponibilità dell'ente Auser e chiesto il differimento per consentire la predisposizione del "programma", mentre la Corte di appello ha rifiutato di rinviare motivando sull'assenza del programma e senza svolgere la valutazione preliminare sui presupposti per l'applicazione della pena sostitutiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: l'appello era effettivamente generico e la Corte di appello ha correttamente dichiarato la sua inammissibilità richiedendo specificità e confronto con le ragioni di primo grado (richiamo alla giurisprudenza Galtelli). Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte di Cassazione ha rilevato omissioni e contraddittorietà nella motivazione della Corte di appello in relazione alla disciplina procedimentale dell'art. 545-bis c.p.p., che richiede una valutazione esplicita dei presupposti per l'accesso alle pene sostitutive e, se necessario, la fissazione di una udienza entro sessanta giorni; pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla violazione dell'art. 56-bis della L. n. 689/1981 e il procedimento è rimesso per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia, mentre è stata dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità (la condanna nel merito resta confermata salvo la verifica sulle sanzioni sostitutive).

Norme richiamate

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    "il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso."

    La Corte interpreta la norma come prescrittiva di una specifica sequenza procedimentale: prima valutazione della sussistenza dei presupposti per le pene sostitutive; se non possibile decidere subito e l'imputato acconsente (o è possibile la sostituzione), il giudice deve fissare un'udienza entro 60 giorni dando avviso alle parti e all'ufficio esecuzione penale esterna e sospendere il processo. L'omessa applicazione di questa procedura configura vizio da colmare in sede di rinvio.

  • art. 56-bis L. n. 689/1981

    Riferimento normativo richiamato dalla difesa in relazione alla disciplina delle pene sostitutive/accoglimento di misure alternative; la Corte ha ritenuto che la violazione connessa a questa norma sia fondata in relazione alla procedura prevista dall'art. 545-bis c.p.p.

  • artt. 53, 58 e 59 L. 24 novembre 1981, n. 689 (come riformulati dal d.lgs. n. 150/2022)

    Indicano i presupposti sostanziali e i criteri di valutazione per l'applicazione e la scelta delle pene sostitutive (durata massima per sostituibilità, potere discrezionale del giudice parametrato all'art.133 c.p., condizioni soggettive ostative). La Corte richiama questi articoli come parametri che il giudice deve considerare nella valutazione dell'idoneità della pena sostitutiva.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri per la determinazione della pena (finalità di rieducazione, personalizzazione); richiamato quale parametro da valutare ai fini dell'applicabilità delle sanzioni sostitutive secondo l'art. 58 della L. n. 689/1981.

  • art. 591 e art. 581 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla presunta illegittima dichiarazione di genericità dell'appello; la Corte di Cassazione ha ritenuto invece che la Corte di appello abbia correttamente applicato i principi di specificità e concretezza del motivo di impugnazione.

  • art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022

    Norma transitoria richiamata dalla difesa per sostenere la possibilità di applicazione della disciplina riformata; citata come elemento della normativa di riferimento per la valutazione delle pene sostitutive.

  • art. 4-bis ord. pen.

    Richiamato in riferimento alle esclusioni soggettive previste dall'art. 59 (reati che escludono la sostituzione); la Corte segnala che tali esclusioni sono limitate e indicano una più ampia possibilità di applicazione delle pene sostitutive salvo i casi tassativamente previsti.

Massime di principio

  • Il motivo di appello deve essere specifico e confrontarsi punto per punto con le ragioni della decisione di primo grado: una generica contestazione dell'attribuibilità dei fatti è inammissibile.
  • Quando l'imputato chiede l'applicazione di una pena sostitutiva, il giudice ha l'obbligo di valutare esplicitamente la sussistenza dei presupposti sostanziali e procedurali per la sostituzione; l'assenza di tale valutazione costituisce motivo di annullamento limitato della decisione e rimessione per nuovo esame.
  • La procedura prevista dall'art. 545-bis c.p.p. è vincolante: se non è possibile decidere immediatamente e sussistono i presupposti, il giudice deve fissare un'udienza entro 60 giorni, dare avviso alle parti e all'ufficio esecuzione penale esterna e sospendere il processo.
  • La mancanza di un "programma" prodotto dalla difesa non legittima da sola l'omissione dell'udienza o della valutazione preliminare; il giudice deve prima accertare se ricorrono i presupposti per l'accesso alla sanzione sostitutiva e solo in un successivo momento valutare i dettagli attuativi.
  • Se il giudice, per precedenti penali o per ragioni di idoneità alla rieducazione, ritiene la pena sostitutiva inidonea, può decidere senza ulteriori accertamenti; in tal caso non esiste obbligo di verificare condizioni economiche o disponibilità di enti.
  • La Cassazione può annullare la decisione solo in relazione alla violazione procedurale o interpretativa individuata, lasciando impregiudicata l'affermazione di responsabilità quando il vizio non ne tocchi la base probatoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.