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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16055/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa contributiva dell'ente previdenziale nei confronti di una professionista architetto per contributi dovuti sulla base dei redditi da attività libero-professionale prodotti negli anni 2008, 2009 e 2010. La Corte d'appello, pur ritenendo legittima l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata, aveva dichiarato prescritto il credito contributivo per tutte e tre le annualità, escludendo sia la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. sia la decorrenza del termine dalla data prorogata per il pagamento fissata dai d.P.C.M. annuali. L'ente previdenziale ricorre per due motivi: con il primo denuncia violazione dell'art. 2935 c.c. e della disciplina speciale sulla riscossione dei contributi dichiarativi, sostenendo che per i redditi 2010 la prescrizione dovesse decorrere dal 6.7.2011, come stabilito dal d.P.C.M. 12.5.2011; con il secondo, subordinatamente e/o in via principale per le annualità 2008 e 2009, deduce violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., lamentando che la mancata compilazione del quadro RR integrasse doloso occultamento del debito contributivo. La Corte di cassazione accoglie il primo motivo, affermando che il dies a quo della prescrizione coincide con il termine di pagamento prorogato dal d.P.C.M. applicabile, e accoglie in parte il secondo motivo: lo rigetta per il 2009, escludendo che la mera omissione del quadro RR basti a dimostrare il dolo, ma lo accoglie per il 2008, rilevando d'ufficio che il termine iniziale andava collocato al 6.7.2009, con conseguente tempestività dell'atto interruttivo. La sentenza impugnata viene dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello per nuovo esame della prescrizione e della tempestività dell'interruzione, limitatamente ai profili residui.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha accolto il secondo motivo solo in relazione ai redditi del 2008, rigettandolo invece per il 2009. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze affinché riesamini la tempestività dell'atto interruttivo della prescrizione alla luce del corretto dies a quo: per il 2010 il 6.7.2011, come stabilito dal d.P.C.M. 12.5.2011; per il 2008 il 6.7.2009, termine prorogato dal relativo d.P.C.M. annuale. Per il 2009, invece, è stato confermato che la sola omessa compilazione del quadro RR non integra automaticamente il doloso occultamento del debito ex art. 2941 n. 8 c.c., in mancanza di ulteriori circostanze di fatto. Il giudice di rinvio dovrà quindi decidere nuovamente sulla prescrizione e sulla validità dell'interruzione, conformandosi ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso di contributi dovuti in base alla dichiarazione dei redditi, il dies a quo coincide con il termine di pagamento prorogato dal d.P.C.M. applicabile.

  • art. 2941 n. 8 c.c.

    La sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito non può desumersi automaticamente dalla sola omessa compilazione del quadro RR; occorrono ulteriori elementi idonei a dimostrare il dolo.

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    Disciplina il regime contributivo richiamato nella controversia sulla gestione separata e sull'obbligo di versamento.

  • art. 18 d.lgs. n. 241/1997

    Norma richiamata nel quadro della disciplina dei versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 17 d.P.R. n. 435/2001

    Richiamato come parte della disciplina dei termini di versamento rilevanti ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • d.P.C.M. 12 maggio 2011

    Per i contributi relativi al 2010 ha fissato il termine di pagamento al 6.7.2011, da cui decorre la prescrizione.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997

    Attribuisce al d.P.C.M. il potere di modificare i termini degli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base al decreto, con conseguente rilevanza del termine prorogato per la decorrenza della prescrizione.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dei contributi e della loro riscossione.

  • art. 1 d.lgs. n. 462/1997

    Richiamato come norma di raccordo nella disciplina del controllo automatizzato e dei versamenti derivanti dalla dichiarazione.

  • art. 10, comma 1, d.lgs. n. 241/1997

    Richiamato nel contesto degli obblighi di versamento e delle scadenze dichiarative.

  • art. 1 d.P.C.M. 4 giugno 2009

    Per i contributi relativi al 2008 ha fissato il termine di pagamento al 6.7.2009, da cui decorre la prescrizione.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti in base alla dichiarazione dei redditi, la decorrenza della prescrizione va individuata nel termine di pagamento, anche se prorogato da d.P.C.M. adottato in forza di una previsione legislativa di rinvio a fonte secondaria.
  • La mera omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non integra di per sé il doloso occultamento del debito contributivo ex art. 2941 n. 8 c.c.; la sospensione della prescrizione richiede elementi ulteriori che consentano di desumere il dolo.
  • Quando si discute della sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, il giudice può e deve verificare d'ufficio la corretta individuazione del dies a quo, perché si tratta di profilo logicamente preliminare rispetto alla sospensione stessa.
  • L'atto interruttivo della prescrizione, se recapitato ma non consegnato per assenza del destinatario e successivo deposito presso l'ufficio postale, si considera conosciuto al momento del rilascio dell'avviso di giacenza.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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