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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22713/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

La società correntista aveva convenuto in giudizio la banca originaria chiedendo la restituzione delle somme asseritamente indebitamente trattenute in esecuzione di un contratto di apertura di credito in conto corrente ritenuto affetto da illegittimità. Sopravvenuta la liquidazione coatta amministrativa della banca, il giudizio era stato riassunto sia contro la procedura sia contro l'istituto di credito indicato come cessionario del rapporto nell'ambito dell'operazione di cessione disciplinata dal d.l. n. 99 del 2017. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte nei confronti del cessionario; in appello, invece, era stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva del cessionario e l'improcedibilità della domanda verso la banca in L.C.A. Nel ricorso principale la società censurava: 1) la violazione del d.l. n. 99 del 2017 e dei criteri ermeneutici contrattuali per avere la Corte territoriale escluso dal perimetro della cessione i contenziosi relativi a rapporti bancari già estinti, sostenendo che la pendenza della lite fosse sufficiente a far rientrare il rapporto tra quelli trasferiti; 2) la violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. per avere il giudice d'appello rilevato il difetto di titolarità passiva nonostante la contestazione fosse stata proposta dal cessionario solo in comparsa conclusionale. Il cessionario, con ricorso incidentale, lamentava invece l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme che esso aveva chiesto di ottenere dalla società vittoriosa in primo grado, dopo la riforma della sentenza. La Corte ha ritenuto infondati i due motivi del ricorso principale: ha affermato che, secondo l'interpretazione del d.l. n. 99 del 2017 e del contratto di cessione, i rapporti contrattuali già estinti alla data del 26.6.2017 e rientranti nel c.d. contenzioso escluso non sono trasferiti al cessionario; ha inoltre precisato che la contestazione della titolarità passiva non è eccezione in senso stretto e che il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di corrispondenza tra il credito azionato e i rapporti ceduti. Ha invece accolto il motivo incidentale, ravvisando l'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla domanda restitutoria conseguente al riformato accoglimento dell'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e ha accolto il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, affinché decida anche sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado e sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • d.l. n. 99 del 2017

    La disciplina della cessione delle attività e passività delle banche venete è rimessa a un contratto successivo, efficace verso i terzi dopo la pubblicazione, entro limiti inderogabili fissati dalla norma; i rapporti esclusi dal contratto e quelli non funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria non sono trasferiti.

  • L. n. 121 del 2017

    Legge di conversione del d.l. n. 99 del 2017.

  • art. 2560 c.c.

    Richiamato come parametro interpretativo invocato nel primo motivo, ma non accolto.

  • artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1369 c.c.

    Sono richiamati per l'ermeneutica del contratto di cessione; la Corte valorizza il testo contrattuale e il comportamento successivo delle parti come conferma dell'esclusione dei rapporti estinti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul ricorso per cassazione per violazione di legge, richiamata per i motivi di ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e la loro allegazione, non la qualificazione giuridica o gli effetti giuridici dei fatti.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla contestazione tardiva della titolarità passiva.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte rileva l'omessa pronuncia della sentenza d'appello sulla domanda restitutoria proposta dall'appellante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione principale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato per rinviare alle più ampie motivazioni delle precedenti ordinanze della stessa sezione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla cessione delle banche venete, la verifica della legittimazione/titolarità passiva del cessionario va compiuta alla luce del contratto di cessione interpretato secondo i criteri ermeneutici contrattuali, coordinati con il d.l. n. 99 del 2017, poiché la norma ha demandato alle parti la delimitazione del perimetro trasferito entro limiti inderogabili.
  • La pendenza della lite al momento della cessione non è, da sola, criterio sufficiente per ritenere trasferito al cessionario un rapporto già estinto; occorre che il rapporto rientri tra quelli inclusi nel perimetro negoziale della cessione e sia inerente e funzionale all'esercizio dell'impresa bancaria ceduta.
  • Il concetto di 'rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria' va riferito al singolo rapporto contrattuale e alla sua concreta funzionalità rispetto all'attività del cessionario, non alla mera astratta categoria dei rapporti bancari.
  • La contestazione della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio non integra un'eccezione in senso stretto e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, purché sui fatti storici rilevanti vi sia stata regolare allegazione delle parti.
  • Il principio di non contestazione non impedisce al giudice di qualificare giuridicamente diversamente i fatti allegati e di trarne conseguenze in punto di titolarità del rapporto sostanziale.
  • Quando l'appello viene accolto e la parte appellante ha formulato una domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, il giudice d'appello deve pronunciarsi espressamente su tale domanda; la sua omissione integra vizio di omessa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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