Cassazione Civile, Ordinanza n. 15506/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all'anno d'imposta 2007, emesso nei confronti di una società di ristorazione sulla base di uno studio di settore nell'ambito di un accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. L'Ufficio contestava sia maggiori ricavi non dichiarati sia costi non di competenza. In primo grado il ricorso della società veniva accolto solo in parte: veniva confermata la ripresa sui costi e ridotta la pretesa sui ricavi. In appello, proposto solo dall'Agenzia, la sentenza di primo grado veniva integralmente confermata, ma con motivazione che escludeva la sussistenza dei presupposti per l'accertamento analitico-induttivo. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere la CTR deciso su questioni coperte da giudicato interno, in relazione alla ripresa sui ricavi e alla conferma di quella sui costi; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per pronuncia su questioni non devolute; 3) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., per avere ritenuto insussistenti le condizioni che rendevano inattendibile la contabilità; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., poiché la CTR avrebbe escluso i presupposti dell'accertamento analitico-induttivo senza una reale argomentazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha ritenuto la sentenza d'appello contraddittoria e affetta da motivazione meramente apparente, perché da un lato negava i presupposti dell'accertamento analitico-induttivo e dall'altro confermava integralmente la sentenza di primo grado, che aveva invece riconosciuto almeno in parte la ripresa per maggiori ricavi; inoltre, la decisione di merito risultava incompatibile con il giudicato interno formatosi sulla ripresa relativa ai costi, non essendo stata proposta impugnazione incidentale dalla contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo quando ricorrano presunzioni gravi, precise e concordanti o comunque elementi che rendano inattendibile la contabilità; la Corte censura la motivazione d'appello perché esclude tali presupposti senza confrontarsi con gli esiti accertati in primo grado.
È richiamato per il giudicato sostanziale: il giudice di appello non può rimettere in discussione questioni coperte da giudicato interno.
È richiamato per il giudicato formale e interno formatosi sulle parti della decisione non impugnate.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande ed eccezioni devolute; la censura è prospettata in relazione a una decisione ritenuta ultra/extra petita.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato come vizio motivazionale, ma il relativo motivo resta assorbito.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e non meramente apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza deve esistere in modo intellegibile e non solo assertivo.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
È richiamato quale parametro della completezza e concretezza della motivazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudice d'appello che confermi integralmente una sentenza di primo grado non può adottare una motivazione incompatibile con i capi della decisione non impugnati o coperti da giudicato interno.
- La motivazione è apparente quando afferma conclusioni di diritto senza spiegare il percorso logico-giuridico e probatorio che consente di pervenire a quelle conclusioni, soprattutto se il quadro processuale contiene accertamenti già compiuti in senso opposto.
- In materia di accertamento analitico-induttivo, l'esclusione dei presupposti dello strumento presuntivo deve essere sorretta da una valutazione concreta degli elementi acquisiti in causa e non può essere meramente assertiva.
- Il giudicato interno limita il devolutum e impedisce al giudice di legittimità o d'appello di riesaminare capi della decisione non impugnati dalla parte interessata.
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