Sentenza del 14/02/2025 n. 3787 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società chiedeva il rimborso dell’IRBA versata per gli anni 2015-2020 e impugnava il diniego dell’Amministrazione. Sosteneva che l’imposta fosse incompatibile con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, perché priva di una finalità specifica distinta dal generico finanziamento del bilancio; contestava inoltre la motivazione del diniego e l’efficacia delle obbligazioni pregresse salvate dalla norma che aveva soppresso il tributo dal 2021. In cassazione la Corte ha esaminato anche d’ufficio la legittimazione passiva della Regione.
La decisione
La Cassazione ha respinto la richiesta della Regione di rinviare la decisione. Ha dichiarato che la legittimazione passiva per la domanda di rimborso spettava esclusivamente all’Agenzia delle Dogane, data la natura erariale derivata dell’IRBA e il ruolo marginale della Regione nella sua gestione; ha quindi cassato senza rinvio la sentenza limitatamente alla Regione e dichiarato inammissibile, nei suoi confronti, il ricorso introduttivo. Nei confronti dell’Agenzia ha accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo l’IRBA incompatibile con la direttiva UE: la destinazione del gettito al rafforzamento patrimoniale delle ASL o al capitale di una società regionale non costituiva una finalità specifica, ma una finalità di bilancio, senza nesso diretto con la tutela della salute o dell’ambiente collegata al consumo di carburante. La clausola che faceva salve le obbligazioni tributarie già insorte non poteva mantenere efficace un prelievo incompatibile con il diritto UE; l’imposta era quindi non dovuta anche per gli anni anteriori al 2021. Il primo motivo sulla motivazione del diniego è rimasto assorbito. La Corte ha cassato la sentenza anche nei confronti dell’Agenzia e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della società. Spese dei giudizi di merito e di cassazione integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE
Le due condizioni, che mirano ad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi, hanno carattere cumulativo e, per quanto attiene alla prima di dette condizioni, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che una finalità specifica ai sensi della disposizione di cui trattasi è una finalità che non sia puramente di bilancio.
Un’imposta indiretta aggiuntiva sui prodotti soggetti ad accisa è ammessa solo se rispetta entrambe le condizioni previste dalla direttiva. La finalità specifica non può consistere nel mero reperimento di entrate: occorre un obiettivo concreto distinto dalla generica copertura delle spese pubbliche.
Art. 3, comma 13, legge n. 549 del 1995
per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente
La disciplina statale dell’IRBA attribuisce agli uffici finanziari le funzioni di accertamento e liquidazione e rinvia alle regole sulle accise anche per il contenzioso e l’individuazione dell’organo competente. Nel caso deciso, ciò concorre a fondare la legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia delle Dogane per il rimborso.
Art. 29, comma 2, legge n. 428 del 1990
il fornitore, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell' art. 29 , comma 2, della legge n. 428 del 1990 .
La domanda di rimborso del tributo indebitamente versato spetta al soggetto che lo ha fornito e pagato all’Amministrazione, non al consumatore finale. La decisione individua inoltre nell’Agenzia delle Dogane l’amministrazione legittimata passivamente nella controversia.
Art. 1, comma 628, legge n. 178 del 2020
Sono abrogati. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.
La disposizione ha soppresso l’IRBA dal 2021 e ha previsto la salvezza delle obbligazioni anteriori; tuttavia, secondo la Corte, tale clausola non può conservare l’efficacia di obbligazioni fondate su un’imposta incompatibile con il diritto dell’Unione.
Art. 3, legge regionale Campania n. 28 del 2003
Alla luce di quanto esposto, dunque, deve ritenersi che, conformemente a quanto affermato dai giudici unionali, la legge regionale n. 28 del 2003 non ha previsto una "finalità specifica" ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, dovendosi considerare che il finanziamento di un fondo del bilancio regionale avente come scopi il rafforzamento patrimoniale delle Aziende sanitarie locali e l'incremento del capitale di una società destinata a sviluppare programmi per la gestione del debito sanitario regionale rappresenti una finalità di bilancio.
La destinazione del gettito a un fondo regionale per le ASL o per una società collegata al debito sanitario non basta a integrare una finalità specifica europea. Si tratta di finanziamento generale di bilancio, non legato direttamente agli effetti del consumo del carburante.
Massime di principio
- Un’imposta aggiuntiva su prodotti già soggetti ad accisa deve perseguire un obiettivo concreto e non puramente finanziario; la mera destinazione del gettito a sanità, enti territoriali o altri capitoli di spesa non è sufficiente.
- Per dimostrare la finalità specifica occorre un nesso diretto tra il gettito e l’obiettivo perseguito, ad esempio mediante assegnazione vincolata a interventi connessi agli effetti del prodotto tassato. In alternativa, la struttura dell’imposta deve essere effettivamente concepita per scoraggiare l’uso dei prodotti più dannosi.
- La soppressione di un tributo e la clausola che salva le obbligazioni pregresse non impediscono il rimborso se il tributo era incompatibile con il diritto UE: il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile anche per i periodi anteriori alla soppressione.
- La legittimazione passiva va individuata considerando chi ha disciplinato e gestito il tributo, non soltanto chi ne ha ricevuto il gettito. Nel caso dell’IRBA, la natura erariale derivata e la gestione statale hanno reso legittimata l’Agenzia delle Dogane, non la Regione beneficiaria delle entrate.
- La domanda di rimborso del tributo indebitamente versato spetta al soggetto che lo ha fornito e versato all’Amministrazione, secondo la disciplina applicabile; la posizione del consumatore finale e quella del soggetto obbligato al versamento non vanno confuse.
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