Cassazione Civile, Ordinanza n. 11547/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società appaltatrice, mandataria di un'associazione temporanea di imprese, aveva stipulato con il Comune un contratto di appalto per la costruzione degli edifici destinati a sostituire le "Vele di Scampia". Nel corso dell'esecuzione dei lavori aveva chiesto il rimborso di maggiori oneri e costi aggiuntivi, assumendo che fossero derivati da ritardi e impedimenti imputabili al Comune e avendo iscritto due riserve nel registro di contabilità. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo tardive le riserve; la Corte d'appello aveva confermato, rilevando che la potenzialità dannosa dei fatti era già percepibile molti anni prima dell'iscrizione delle riserve, anche alla luce di una lettera del 4 novembre 1999 e di altre successive. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sulla valutazione delle prove e sull'onere della prova, sostenendo che l'eccezione di decadenza era stata formulata dal Comune in modo generico e che gravava sull'amministrazione dimostrare la tardività delle riserve. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione della disciplina delle riserve negli appalti pubblici, sostenendo che, in presenza di fatti continuativi e di anomalo andamento dei lavori, la decadenza non poteva essere dichiarata per l'intero pregiudizio ma solo per i fatti anteriori alla riserva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando, da un lato, che la questione della violazione dell'art. 2697 c.c. appariva nuova e non specificamente devoluta in appello, e, dall'altro, che in materia di appalti pubblici l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve grava sull'appaltatore, sicché la stazione appaltante può limitarsi a eccepire la decadenza anche in termini generali. Ha respinto anche il secondo motivo, ribadendo che l'obbligo di immediata iscrizione della riserva sussiste pure per i fatti continuativi, non appena la potenzialità dannosa divenga obiettivamente apprezzabile secondo ordinaria diligenza e buona fede. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva escluso il diritto ai maggiori compensi per tardività delle riserve e ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di contributo unificato previsti dalla legge.
Norme richiamate
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
La Corte ha affermato che, in materia di riserve negli appalti pubblici, grava sull'appaltatore l'onere di provare la tempestività delle riserve, mentre l'amministrazione può eccepire la decadenza anche genericamente.
art. 26 del Capitolato generale delle opere pubbliche (D.P.R. 1063/1962)
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla tempestività e sull'ambito delle riserve nei lavori pubblici.
art. 54 del regolamento di contabilità (R.D. 350/1895)
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla tempestività e sull'ambito delle riserve nei lavori pubblici.
art. 31 del d.m. n. 145 del 2000
La Corte lo richiama quale disciplina delle modalità di iscrizione tempestiva delle riserve nel registro di contabilità o in altri documenti.
artt. 164 e ss. del d.P.R. n. 554 del 1999
Richiamati per ribadire che l'appaltatore deve iscrivere le riserve entro la prima annotazione utile, esplicarle nel termine di quindici giorni e confermarle nel conto finale.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nell'appalto pubblico, chi intenda ottenere maggiori compensi, indennizzi o danni in relazione all'esecuzione dell'opera deve iscrivere tempestivamente apposita riserva nella contabilità; in difetto opera la decadenza dal diritto.
- L'onere di provare la tempestività e ritualità delle riserve grava sull'appaltatore, mentre l'amministrazione può limitarsi a eccepire la decadenza senza dover indicare analiticamente tutti i profili formali mancanti.
- L'obbligo di immediata riserva sussiste anche per i fatti continuativi o non immediatamente produttivi di maggiore onerosità, non appena la loro potenzialità dannosa divenga obiettivamente percepibile secondo ordinaria diligenza e buona fede.
- La valutazione del momento in cui un fatto diventa apprezzabile nella sua potenzialità dannosa è apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti.
- In presenza di una decadenza già accolta in primo grado, la deduzione in cassazione di censure nuove e non specificamente devolute in appello è inammissibile come questione nuova.
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