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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25404/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 17/01/2024 che aveva revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata e confermato la condanna per ricettazione e detenzione illegale di munizioni con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. La difesa deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione perché la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod. pen. sarebbe incompatibile con la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata disposta dal Tribunale di sorveglianza per fatti commessi nello stesso periodo; (ii) omessa o insufficiente motivazione riguardo agli aumenti di pena applicati ai sensi dell'art. 81, comma finale, cod. pen.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato: la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata non comporta automaticamente l'eliminazione della recidiva qualificata, poiché la recidiva è una circostanza aggravante rivolta alla commisurazione della pena e fondata sul rapporto tra precedenti e fatto attuale, mentre la misura di sicurezza si basa su una prognosi di pericolosità sociale futura; la revoca disposta dal Tribunale di sorveglianza è stata considerata una presa d'atto non contraddittoria rispetto alla conferma della recidiva. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: gli aumenti di pena per reato continuato sono stati adeguatamente motivati, tenuto conto della minima distanza dalla pena minima edittale e di elementi concreti come il potenziale offensivo dell'arma e la detenzione di munizioni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    La recidiva qualificata costituisce una circostanza aggravante relativa alla persona che rileva ai fini della commisurazione della pena; si fonda sul collegamento prognostico tra precedenti e reato successivo e non viene automaticamente esclusa dalla revoca di una misura di sicurezza basata su valutazioni di pericolosità futura.

  • art. 81 cod. pen. (c.p.v.)

    L'aumento di pena per reati continuati deve essere motivato e proporzionato; tuttavia, quando la pena risultante è vicina al minimo edittale la motivazione può essere meno articolata richiamando i criteri generali dell'art. 133 cod. pen.; nel caso specifico gli aumenti sono stati ritenuti congrui e adeguatamente giustificati.

  • art. 203 cod. pen.

    Richiamato nella sentenza come riferimento agli indici di valutazione della personalità dell'imputato ai fini della prognosi per l'applicazione delle misure di sicurezza; tali indici integrano la valutazione di pericolosità senza trasformarla in una misura equivalente alla recidiva.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri di determinazione della pena e gli elementi oggettivi e soggettivi che il giudice può richiamare; la Corte ricorda che l'intensità della motivazione richiesta dipende dalla distanza della pena inflitta dal minimo edittale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    Riferimenti normativi che consentono il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; richiamati ai fini del procedimento di trattazione del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • La revoca di una misura di sicurezza basata sulla prognosi di pericolosità non comporta automaticamente l'esclusione della recidiva come circostanza aggravante: sono istituti distinti con finalità diverse (tutela sociale prospettica versus valutazione aggravante per la pena).
  • La recidiva va valutata in relazione al nesso tra precedenti e fatto attuale: il giudice può bilanciare la rilevanza della recidiva tenendo conto della sua incidenza sulla colpevolezza del reato, ma essa non si 'revoca' in ossequio a decisioni sulle misure di sicurezza.
  • Nel giudizio di applicazione della misura di sicurezza occorre una prognosi sulla probabilità di recidiva futura che utilizza indici diversi e più ampi rispetto alla mera sussistenza di precedenti penali.
  • In materia di reato continuato l'aumento di pena deve essere motivato distintamente per i reati satelliti, ma l'intensità della motivazione richiesta dipende dalla distanza della pena dal minimo edittale: più la pena è vicina al minimo, meno dettagliata può essere la motivazione.
  • La decisione del Tribunale di sorveglianza che rileva l'assenza di violazioni della misura non necessariamente contraddice la valutazione del giudice penale in ordine alla recidiva; può assumere valore di presa d'atto fattuale senza incidere sull'aggravante.
  • Chi propone ricorso in Cassazione rischia la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. se il ricorso viene rigettato come infondato o manifestamente infondato.

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