Cassazione Civile, Ordinanza n. 03258/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato che non vi sono i presupposti per procedere alla correzione richiesta, quindi ha respinto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Il provvedimento conferma che la mancata liquidazione delle spese in favore del difensore non integra un errore correggibile in quella sede, perché la Corte di cassazione non ha competenza a liquidare tali compensi nel patrocinio a spese dello Stato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte soccombente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha presentato un'istanza definita come domanda di correzione di errore materiale avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione, lamentando che in quel provvedimento non era stata disposta la liquidazione delle spese in favore del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio. La Corte ha qualificato l'atto come sollecitazione all'esercizio del potere officioso di correzione ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c., ma ha escluso che vi fossero i presupposti per intervenire, rilevando che la Cassazione non è competente a liquidare il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; il richiamo all'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 non muta tale assetto, poiché quella previsione ha solo funzione acceleratoria e non modifica le regole di competenza.
Norme richiamate
consente di sollecitare la correzione d'ufficio dell'errore materiale, ma solo nei limiti propri del rimedio e senza trasformarlo in uno strumento per ottenere pronunce non adottabili nel provvedimento originario.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
attribuisce la competenza alla liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato al giudice individuato dalla norma, escludendo che sia la Corte di cassazione a provvedervi.
art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
decreto di pagamento «contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta»
ha finalità esclusivamente acceleratoria e non incide sulle regole di competenza per la liquidazione del compenso.
ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 83 d.P.R. n. 115/2002, senza però modificare la competenza a liquidare i compensi nel patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- L'istanza di correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per ottenere una statuizione che il giudice non era competente ad adottare nel provvedimento originario.
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso del difensore segue le regole di competenza stabilite dall'art. 83 d.P.R. n. 115/2002 e non può essere sostituita da un intervento correttivo della Corte di cassazione.
- Il comma 3-bis dell'art. 83 d.P.R. n. 115/2002 introduce un criterio di tempestività nella emissione del decreto di pagamento, ma non altera la ripartizione delle competenze sulla liquidazione.
- La mancata pronuncia sulla liquidazione del compenso del difensore non integra, di per sé, un errore materiale correggibile quando il giudice adito non è competente a provvedere su tale voce.
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