Cassazione Civile, Ordinanza n. 35403/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La lite nasce da un rapporto di subappalto per lavori eseguiti in un cantiere. Il subappaltante aveva agito in giudizio chiedendo l'accertamento negativo del credito vantato dal subappaltatore per ulteriori somme pretese a titolo di corrispettivo dei lavori aggiuntivi. Il subappaltatore, costituitosi, aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento del saldo, sostenendo che le opere integrative dovessero essere remunerate a tempo, sulla base delle ore lavorate, e non a misura secondo la ricostruzione della controparte. Aveva anche chiamato in causa una società collegata al committente originario. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale e respinto la riconvenzionale, ritenendo non provata la pattuizione di un compenso a tempo per tutte le lavorazioni aggiuntive. L'appello era stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Nel ricorso per cassazione il subappaltatore ha dedotto: violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita errata distribuzione dell'onere della prova e per omesso esame di fatti decisivi; violazione dell'art. 1657 c.c. per mancata applicazione dei criteri suppletivi di determinazione del corrispettivo; omesso esame sul fatto relativo alla chiamata in causa del terzo. In sostanza, ha sostenuto che il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere provato o comunque presunto il criterio di pagamento a ore e, in difetto, liquidare il compenso secondo tariffe, usi o valutazione giudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure fondate sull'art. 360, n. 5, c.p.c. perché la decisione di appello si innestava su una doppia conforme in fatto; ha inoltre escluso che vi fosse violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio. Quanto all'art. 2697 c.c., la Corte ha affermato che non vi è stata alcuna inversione dell'onere della prova: la pattuizione di un compenso a tempo per l'appalto/subappalto è criterio eccezionale e derogatorio, sicché grava sulla parte che lo invochi dimostrarne l'esistenza. Solo in mancanza di prova di tale pattuizione non opera l'art. 1657 c.c. nel senso preteso dal ricorrente, perché tale norma presuppone che il corrispettivo non sia stato concordato o che, pur concordato, resti indeterminato sulla base dello stesso criterio di computo. La Corte ha quindi confermato l'accertamento negativo del credito e il rigetto della domanda riconvenzionale. Le spese non sono state liquidate perché le controparti erano rimaste intimate; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'onere di provare la pattuizione di un compenso a tempo grava sulla parte che la invoca, poiché si tratta di criterio eccezionale e derogatorio rispetto ai criteri ordinari di quantificazione del corrispettivo nell'appalto.
La loro violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito; occorre allegare l'uso di prove non dedotte, prove legali disapplicate o prove libere trattate come legali.
La norma sui criteri suppletivi di determinazione del corrispettivo opera solo quando il prezzo non sia stato determinato o quando, sulla base dello stesso criterio di computo, permangano incertezze non dimostrate; non si applica per sostituire una pattuizione a misura con una pretesa a tempo non provata.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, quando confermata da una doppia conforme in fatto, preclude in cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 348-ter, terzo comma, c.p.c.
Consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado quando l'appello è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
art. 348-ter, quarto comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme in fatto, non è deducibile il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel rapporto di appalto o subappalto, il compenso pattuito a tempo costituisce modalità eccezionale e derogatoria rispetto ai criteri ordinari di determinazione del prezzo a corpo o a misura; chi la invoca deve provarne l'esistenza.
- La mera contestazione della valutazione delle prove non integra violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: tali norme sono violate solo quando il giudice utilizzi prove non acquisite ritualmente, disattenda prove legali o attribuisca efficacia di prova legale a elementi liberamente valutabili.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non ricorre quando il giudice reputa non assolto l'onere da parte di chi fa valere il diritto.
- L'art. 1657 c.c. opera come criterio suppletivo di liquidazione del corrispettivo solo in caso di mancanza o indeterminatezza del prezzo nei termini previsti dalla norma, non per sostituire una diversa quantificazione non dimostrata da una parte.
- In presenza di doppia conforme in fatto, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione.
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