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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37777/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di rivendicazione/regolamento di confini relativa a un fabbricato sito in Fondi, nel quale il ricorrente sosteneva di essere comproprietario, per quota indivisa, di una porzione comprendente anche un vano bagno al primo piano e alcune soffitte al secondo piano, che assumeva essere state sottratte dai vicini e inglobate nella loro unità immobiliare confinante. In primo grado la domanda era stata accolta. In appello, la Corte territoriale ha invece ritenuto, sulla base del titolo di divisione del 1958 e della c.t.u., che la porzione spettante alla dante causa del ricorrente comprendesse solo la parte soprastante il vano terraneo in asse, al primo e al secondo piano, con esclusione del vano bagno e della soffitta soprastante il vano posteriore. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 948 c.c. e vizio motivazionale, assumendo che la Corte d'appello avesse male interpretato la clausola dell'atto di divisione e non avesse considerato la scala di accesso e la planimetria storica; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1158 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte avesse svalutato le prove testimoniali e non avesse riconosciuto l'usucapione della porzione contesa in favore della dante causa, in possesso esclusivo dal 1956 fino al 2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nella determinazione del confine tra immobili originariamente appartenuti a un unico proprietario deve aversi primario riguardo ai titoli di acquisto e, in particolare, all'atto di divisione, se da esso siano ricavabili elementi sufficienti a individuare la linea di confine. Ha ritenuto corretto l'operato della Corte d'appello, che aveva privilegiato il tenore del titolo del 1958 e la volontà delle parti desumibile dalla clausola "tutto in asse", escludendo la rilevanza decisiva della planimetria invocata dal ricorrente. Ha poi giudicato il secondo motivo manifestamente infondato e in parte inammissibile: da un lato ha osservato che l'usucapione non poteva essere maturata in favore della dante causa del ricorrente prima della divisione, poiché il tempo di possesso indicato era insufficiente; dall'altro ha rilevato che le doglianze sulle testimonianze miravano in realtà a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, precluso in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    Richiamato in relazione all'azione di rivendicazione e alla determinazione dei confini, ma la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del titolo operata dal giudice di merito.

  • art. 950 c.c.

    Per il regolamento di confini il giudice deve partire dall'esame dei titoli di acquisto; gli altri mezzi di prova sono ammissibili solo in via sussidiaria secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 1158 c.c.

    Per l'usucapione occorre un possesso utile per il tempo prescritto; nel caso concreto il termine non risultava maturato in capo alla dante causa del ricorrente.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le censure miravano a sollecitare una diversa valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione логica.

  • art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Invocato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e vizio motivazionale; la Corte ha però escluso la fondatezza delle censure.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per ritenere ammissibile la memoria depositata dagli intimati.

  • art. 381 bis.1 c.p.c.

    Citato in relazione al deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dichiarare la sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel regolamento di confini tra fondi o porzioni di un fabbricato originariamente unitario, il criterio primario di accertamento è costituito dai titoli di acquisto e, in particolare, dall'atto di divisione, se esso consente di individuare con precisione la linea di separazione.
  • Quando il titolo negoziale esprime la volontà delle parti in termini idonei a individuare il confine, le ulteriori risultanze planimetriche o tecniche hanno rilievo soltanto sussidiario e non possono prevalere su un'interpretazione coerente del titolo.
  • L'usucapione della quota o di una porzione comune da parte di un coerede richiede un possesso esclusivo, inequivocamente incompatibile con il godimento altrui; la mera inerzia degli altri partecipanti non è sufficiente.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove testimoniali o documentali: la censura può investire solo la mancata considerazione di un fatto decisivo o un vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il giudice di merito, ove indichi le ragioni del proprio convincimento e scelga tra fonti probatorie contrastanti quelle ritenute più attendibili, non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva né ogni singolo elemento incompatibile con la decisione adottata.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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