Sentenza del 16/11/2021 n. 34587 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del provvedimento di irrogazione di sanzioni per l'anno d'imposta 2007 (Euro 44.703,60) per omesso versamento, sanzionato ai sensi del D.Lgs. n.471/1997 art.13, derivante dall'indebita compensazione di credito IVA risultante dalla dichiarazione 2006 e riportato nel 2007. La ricorrente denunciava vizi di notifica e motivazione, mancata dimostrazione dell'inesistenza delle operazioni (fatture soggettivamente inesistenti), pregiudizialità/continenza rispetto a giudizi pendenti, duplicazione dell'azione accertatrice, violazione del divieto di doppia imposizione e illegittimità del procedimento sanzionatorio.
La decisione
Le decisioni di merito (CTP e CTR di Napoli/Campania) avevano respinto il ricorso e confermato la sanzione. In Cassazione il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la D. Srl ha aderito alla definizione agevolata della cartella consequenziale, manifestando la rinuncia all'interesse al ricorso; pur non essendo la rinuncia formalmente efficace per mancata notifica/comunicazione all'Avvocatura (quindi non estinguente del processo), ha determinato il sopravvenuto difetto di interesse e l'inammissibilità. Le spese di giudizio sono compensate e non è stato imposto il 'doppio contributo'.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
Norma richiamata quale base della sanzione per l'omesso versamento conseguente all'indebita compensazione del credito IVA.
D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (conv. L. n. 225/2016)
Disciplina della definizione agevolata delle cartelle; l'adesione del contribuente e la conseguente rinuncia ai giudizi pendenti costituiscono motivo che rende sopravvenuto il difetto di interesse al ricorso e giustificano la compensazione delle spese.
Richiamato in riferimento a una istanza di sospensione del giudizio: i giudici di merito hanno correttamente ritenuto infondata la richiesta di sospensione ai sensi di tale norma.
Norma processuale utilizzata dalla ricorrente per depositare memorie integrative in Cassazione; nel caso la ricorrente ha depositato memorie richiamando l'adesione alla definizione agevolata.
Utilizzata per il deposito di nuove memorie in vista dell'udienza pubblica; la ricorrente ha prodotto documentazione attestante la definizione agevolata e il pagamento.
La ricorrente aveva sostenuto che alla rinuncia non si applicava la disciplina di quest'articolo; la Corte ha ritenuto che la rinuncia non produce effetti estintivi in mancanza della notifica o del visto dell'Avvocatura, ma comunque rileva per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 390 c.p.c. (ultima comma, disciplina del visto)
Principio richiamato: l'atto di rinuncia in Cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse con apposizione del visto; in mancanza tale atto non estingue il processo, sebbene indichi la sopravvenuta mancanza di interesse.
Richiamata nella valutazione sulle spese: la rinuncia alla definizione agevolata costituisce eccezione alla regola generale e comporta la compensazione delle spese di lite, secondo la giurisprudenza citata.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente a una procedura di definizione agevolata relativa al carico contestato, con espressa rinuncia ai giudizi pendenti, determina in genere il venir meno dell'interesse alla decisione e può comportare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche se la rinuncia non è formalmente notificata alle controparti.
- Perché la rinuncia estingua formalmente il processo è necessaria la notifica dell'atto di rinuncia alle parti costituite o la comunicazione agli avvocati con il visto dell'Avvocatura dello Stato; in mancanza, l'atto non estingue il processo ma può comunque rendere il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
- In caso di adesione alla definizione agevolata prevista dal D.L. n.193/2016 (conv. L. n.225/2016) è prassi consolidata compensare le spese di lite, per non disincentivare l'adesione con oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.
- Se la causa di inammissibilità è sopravvenuta (es. per definizione o pagamento intervenuto), non si applicano normalmente sanzioni aggiuntive come il 'doppio contributo'.
- Prima di proporre impugnazioni, il contribuente dovrebbe assicurarsi che eventuali rinunce o adesioni a definizioni siano formalmente comunicate e documentate (notifiche/visati) per ottenere l'effetto estintivo desiderato; in alternativa, l'adesione produrrà comunque conseguenze pratiche (inammissibilità) ma potrebbe non estinguere il processo fino a regolare comunicazione.
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