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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26957/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da due decreti ingiuntivi ottenuti da una banca contro una società poi in liquidazione e contro i garanti personali, tra cui i ricorrenti. Nei giudizi di merito erano state riunite le opposizioni ai decreti ingiuntivi. Il tribunale aveva rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, dichiarato improcedibile la domanda nei confronti del fallimento e, per il resto, aveva respinto l'opposizione, pur revocando i decreti ingiuntivi per la nullità di alcune pattuizioni bancarie relative a commissione di massimo scoperto, interessi anatocistici e tassi applicati. In appello erano stati rigettati sia l'appello principale dei garanti sia quello incidentale della banca, salvo la spese. In cassazione i ricorrenti deducevano tre censure: 1) violazione dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 2 l. n. 287/1990 per avere la corte territoriale escluso che la clausola di deroga di competenza contenuta nelle lettere di garanzia attribuisse carattere esclusivo ai fori indicati, con conseguente competenza del tribunale adito; 2) violazione dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 2 l. n. 287/1990 per non avere ravvisato la nullità dell'intera fideiussione, composta da clausole conformi allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale, e non già delle sole singole clausole; 3) violazione dell'art. 1284 c.c. e degli artt. 117 e 120 TUB per avere ritenuto valida la pattuizione sugli interessi del conto corrente nonostante gli spazi relativi alla misura degli interessi fossero rimasti in bianco, con conseguente pretesa nullità del contratto o quantomeno della clausola sugli interessi e limitazione del debito al solo capitale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la lettura della clausola di foro convenzionale come mera aggiunta di fori alternativi e non come deroga esclusiva, poiché per attribuire esclusività a un foro convenzionale è necessaria una volontà univoca in tal senso, non bastando l'assenza di formule sacramentali ma occorrendo un'espressa indicazione della esclusività. Sul secondo motivo ha ribadito che la nullità dell'intesa anticoncorrenziale a monte non travolge automaticamente i contratti a valle, come le fideiussioni, che restano validi salvo la possibile nullità delle singole clausole e l'eventuale azione risarcitoria, ove ne siano provati i presupposti; inoltre, nel caso concreto la banca non si era neppure avvalsa delle clausole contestate. Sul terzo motivo ha confermato che la mancanza di specifica pattuizione sulla misura degli interessi non comporta la nullità dell'intero contratto di conto corrente, ma determina la sostituzione legale del tasso mediante il criterio previsto dall'art. 117, comma 7, TUB. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna al pagamento anche dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    è richiamato per escludere che la presenza di clausole invalide o anticoncorrenziali comporti, di regola, la nullità dell'intero contratto; al più può colpire le singole clausole

  • art. 2, L. n. 287 del 1990

    la nullità riguarda l'intesa restrittiva della concorrenza a monte; i contratti a valle non sono automaticamente travolti, potendo residuare tutela risarcitoria

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 1957 c.c.

    menzionato come clausola di rinuncia ai termini all'interno della fideiussione contestata

  • art. 2043 c.c.

    richiamato nel principio secondo cui la violazione di interessi rilevanti può integrare danno ingiusto risarcibile

  • art. 33, L. n. 287 del 1990

    indicata come base dell'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno davanti alla corte d'appello competente

  • art. 1284 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di tassi di interesse, ma la Corte ha valorizzato la disciplina speciale del TUB

  • art. 117 TUB

    comma 4 e comma 7, lett. a

    la mancata specifica indicazione contrattuale del tasso non comporta nullità dell'intero rapporto, ma l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla norma

  • art. 120 TUB

    richiamato dai ricorrenti in tema di interessi bancari

  • art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La clausola di competenza territoriale può derogare ai criteri ordinari solo se dal testo e dal contesto emerge in modo univoco la volontà delle parti di attribuire al foro prescelto carattere esclusivo; non è indispensabile una formula sacramentale, ma è necessaria un'espressione chiara dell'esclusività.
  • La nullità di un'intesa anticoncorrenziale accertata ai sensi della legge antitrust non determina automaticamente la nullità dei singoli contratti stipulati a valle in applicazione dell'intesa; tali contratti restano validi, salva la possibile nullità delle singole clausole illecite e l'eventuale risarcimento del danno se allegato e provato.
  • Nel contratto di fideiussione, la presenza di clausole conformi a uno schema predisposto e ritenuto anticoncorrenziale non basta, di per sé, a travolgere l'intero negozio quando la clausola non sia stata concretamente utilizzata o quando manchi un nesso di incidenza invalidante sull'intero assetto contrattuale.
  • La mancata specificazione contrattuale del tasso di interesse nei rapporti bancari non comporta necessariamente la nullità del contratto o della disciplina degli interessi, se la legge prevede un meccanismo sostitutivo del tasso non validamente pattuito.
  • Ai fini del ricorso per cassazione per violazione di legge, la censura è infondata quando la sentenza impugnata applica correttamente il criterio normativo pertinente e la doglianza mira solo a una rivalutazione del significato della clausola o degli effetti dell'invalidità dedotta.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneConto correnteImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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