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Sentenza

Sentenza del 13/04/2016 n. 7260 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento n. (XXXXX) per IVA, IRPEG e IRAP relative al 1999, emesso nei confronti di Autochrono S.r.l. La CTR della Toscana, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, aveva accolto l’appello dell’Ufficio e confermato la legittimità dell’accertamento, ritenendo plausibile che l’impresa applicasse ricarichi idonei a coprire i costi aziendali e rilevando che l’Ufficio aveva tenuto conto della situazione della singola società nel confronto con i dati medi. La Curatela ha impugnato la decisione con tre motivi: violazione delle regole sulla motivazione della sentenza per mancata indicazione delle richieste delle parti e dei motivi di fatto e di diritto; omessa motivazione sul fondamento concreto dell’accertamento, sulle percentuali di ricarico e sulla possibilità di vendite sottocosto; omessa pronuncia sulla dedotta regolare tenuta delle scritture contabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: il primo motivo è infondato, perché l’obbligo di motivazione è violato solo in caso di motivazione radicalmente mancante o incapace di rendere riconoscibile la ratio decidendi; inoltre, nel giudizio di rinvio le parti non possono modificare le conclusioni né i termini della controversia già definiti dalla cassazione. Il secondo motivo è infondato: la CTR ha descritto, seppure sinteticamente, il percorso logico seguito e la Curatela non ha individuato specifici errori nella valutazione dei fatti o nella loro sussunzione giuridica. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo precisati contesto, tempestività e rilevanza della domanda sulla contabilità; la richiesta, per come esposta, sembra inoltre una domanda autonoma di accertamento, estranea al giudizio tributario, che deve essere introdotto impugnando specifici atti. È quindi rimasto fermo l’esito della CTR favorevole all’Agenzia delle Entrate. La Curatela è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, nn. 3 e 4 (indicato nel testo come D.Lgs. n. 36)

    l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduce in mancanza della motivazione stessa, e cioè nei casi di radicale carenza di essa o nel suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi

    La carenza di indicazione delle richieste e delle ragioni della decisione assume rilievo processuale in cassazione solo quando la motivazione manchi radicalmente o non consenta di comprendere la ragione della pronuncia; non basta una motivazione sintetica.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge, ma la censura relativa all’obbligo di motivazione non è accolta perché la decisione impugnata espone una ratio riconoscibile.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura motivazionale non può limitarsi a contestare in modo generico la sintesi o la persuasività dell’argomentazione: occorre individuare il fatto decisivo e il concreto vizio della motivazione rilevante secondo il parametro applicabile.

  • Art. 2729 c.c.

    non risulta denunciato errore giuridico di sussunzione di fatti concreti nei tre parametri dell'art. 2729 cc

    Nel contestare una valutazione fondata su presunzioni, la parte deve indicare uno specifico errore nell’applicazione dei parametri legali delle presunzioni, non limitarsi a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti.

  • Art. 382, comma 3, c.p.c.

    questa Corte ha affermato che la sua improponibilità è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 382 c.p.c. , comma 3

    L’improponibilità della domanda autonoma di accertamento, estranea al modulo del giudizio tributario, può essere rilevata d’ufficio anche in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito è libero di riesaminare la controversia entro i limiti tracciati dalla cassazione, ma le parti non possono introdurre conclusioni nuove né alterare i termini oggettivi della causa.
  • Una sentenza non è priva di motivazione solo perché concisa: il vizio rileva quando la motivazione è radicalmente assente o non permette di ricostruire la ratio decidendi.
  • Le doglianze motivazionali devono individuare con precisione il fatto decisivo e il difetto concreto del ragionamento; contestazioni generiche o la mera proposta di una diversa lettura dei fatti non sono sufficienti.
  • Chi denuncia l’omessa pronuncia deve riportare gli elementi necessari a verificare nel ricorso dove, quando e in quali termini la domanda sia stata formulata, oltre alla sua rilevanza; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Nel contenzioso tributario non è normalmente proponibile una domanda autonoma volta a ottenere un accertamento astratto sulla regolarità della contabilità: la tutela va richiesta impugnando uno specifico atto tributario.

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