Cassazione Penale, Sentenza n. 00817/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto di competenza relativo all'istanza di Alessandro Storti per la sostituzione dell'ente incaricato dell'esecuzione dei lavori di pubblica utilità disposti ai sensi dell'art. 186, comma 9, cod. strada, a seguito di sentenza del 24/06/2018 divenuta definitiva il 17/09/2019. Il contrasto verteva sul giudice dell'esecuzione: il Tribunale di Teramo si era dichiarato incompetente ritenendo che, in presenza di più provvedimenti, si debba fare riferimento al titolo esecutivo divenuto definitivo per ultimo; il Gip di Spoleto invece sosteneva la competenza del Tribunale di Teramo in qualità di giudice che aveva applicato i lavori, richiamando analogie con l'art. 64 della legge n. 689/1981 e la disciplina dei lavori sostitutivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato sussistente il conflitto e ha risolto affermando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto quale giudice dell'esecuzione ex art. 665, comma 4, c.p.p. La motivazione evidenzia che non risultano distinti e successivi titoli esecutivi definitivi a carico dell'istante; inoltre i lavori di pubblica utilità sono qualificati come pena sostitutiva (natura penale), e l'esecuzione nel caso concreto segue le ordinarie regole previgenti alla Riforma Cartabia. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Spoleto - ufficio GIP.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada (comma 9 e 9-bis)
«Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze».
La Corte interpreta l'art. 186 (compresi i richiami al 9-bis) nel senso che il lavoro di pubblica utilità costituisce una sanzione di natura penale/pena sostitutiva, con conseguenze sulla competenza per l'esecuzione e sulle regole di prescrizione/estinzione.
art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
Individua il giudice dell'esecuzione competente quando sono presenti più titoli esecutivi: la Corte lo applica per stabilire la competenza nel caso in cui non vi siano distinti e successivi titoli esecutivi definitivi, affermando la competenza del Gip di Spoleto.
Richiamato dall'ordinanza resistente per sostenere la competenza del giudice che ha applicato i lavori; la Corte ritiene tuttavia che tale richiamo non sia applicabile al regime previgente rispetto alla Riforma Cartabia nel caso in esame.
art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Definisce il lavoro di pubblica utilità; la Corte lo utilizza per confermare la natura penale della misura.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 20-bis cod. pen.)
La normativa della cd. Riforma Cartabia ha introdotto modifiche attribuendo natura generale e sistematica ai lavori di pubblica utilità sostitutivi; la Corte osserva tuttavia che tale disciplina non si applica al caso giudicato che riguarda provvedimenti emessi nel regime previgente.
art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Nel nuovo regime, l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità sostitutivi spetta al giudice che li ha applicati; la Corte rileva questa regola per distinguere i casi successivi alla riforma da quello concreto.
Norme richiamate in ordine alla determinazione della residua pena da eseguire, che spettano al giudice dell'esecuzione; la Corte ricorda la giurisprudenza che affida tali determinazioni al giudice dell'esecuzione.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle modalità di modifica delle prescrizioni del giudice che ha applicato i lavori di pubblica utilità nel testo novellato dalla Riforma Cartabia; la Corte distingue la disciplina post-riforma da quella previgente.
Massime di principio
- Il lavoro di pubblica utilità applicato come sanzione sostitutiva va generalmente qualificato come pena, con riflessi sulla competenza e sulla prescrizione/estinzione.
- Per i provvedimenti anteriori alla Riforma Cartabia la competenza per l'esecuzione si determina secondo le regole ordinarie: se più titoli esecutivi sono presenti, la competenza spetta al giudice che ha emesso il titolo divenuto definitivo per ultimo (ex art. 665, comma 4, c.p.p.).
- Dopo la Riforma Cartabia, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo può spettare al giudice che ha applicato la pena (art. 661, comma 1-bis); occorre sempre verificare il regime temporale applicabile.
- In presenza di più provvedimenti o titoli, prima di sollevare o decidere un conflitto, verificare il certificato penale per individuare l'eventuale titolo esecutivo definitivo più recente.
- Se non esistono distinti e successivi titoli esecutivi definitivi, l'istanza va trattata dal giudice individuato ex art. 665, comma 4, c.p.p.; se c'è contrasto tra giudici occorre procedere ai rimedi di conflitto previsti (artt. 28 e 30 c.p.p.).
- Nelle questioni di competenza legate ai lavori sostitutivi, distinguere sempre tra regime previgente e disciplina post-riforma per applicare correttamente le norme di competenza ed esecuzione.
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