Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27373/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un contratto tra il gestore di un impianto di distribuzione carburanti e la società fornitrice, in base al quale il gestore si obbligava ad approvvigionarsi in via esclusiva dalla fornitrice ed esponeva i relativi marchi. Nel contratto era previsto un patto di prelazione: prima di vendere la struttura o stipulare un nuovo convenzionamento, il gestore avrebbe dovuto fare denuntiatio alla fornitrice, che avrebbe avuto diritto di preferenza, nonché una clausola penale per l’ipotesi di risoluzione anticipata. La fornitrice riceveva una comunicazione di vendita a un terzo al prezzo di 400.000 euro e rinunciava alla prelazione ritenendo eccessivo il prezzo; tuttavia la struttura veniva poi venduta a un diverso soggetto per 120.000 euro. La fornitrice citava in giudizio sia il contraente originario sia l’acquirente, assumendo la violazione del diritto di prelazione e il concorso del terzo nell’inadempimento. Il Tribunale condannava il contraente originario al risarcimento e alla penale, ma escludeva la responsabilità dell’acquirente. La Corte d’appello, invece, riteneva anche l’acquirente consapevole della prelazione e corresponsabile in solido. Il ricorso per cassazione proponeva quattro censure: 1) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., 1218 c.c. e 100 c.p.c., sostenendo che la lettera di denuntiatio conteneva anche una disdetta/risoluzione anticipata del contratto e che, se interpretata correttamente, avrebbe escluso la violazione della prelazione; 2) violazione degli artt. 2043, 1218, 2055 e 2697 c.c., contestando la responsabilità solidale del terzo per mancanza di prova del suo coinvolgimento; 3) violazione degli artt. 1224, 1226, 1453, 1382 e 2697 c.c., contestando sia il danno da violazione della prelazione sia l’uso della penale per quantificarlo; 4) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., 2558 e 1209 c.c., sostenendo che per i beni da restituire era stata fatta offerta di consegna rifiutata dalla controparte e dunque non vi era inadempimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la censura si risolveva nella mera contrapposizione di una lettura del documento a quella dei giudici di merito, senza indicare un criterio ermeneutico violato, e perché il documento era stato comunque esaminato dalla corte territoriale. Ha rigettato il secondo motivo rilevando che la corte d’appello aveva motivato l’accertamento del concorso del terzo nell’inadempimento sulla base di elementi presuntivi, in particolare la conoscenza della prelazione e la controdichiarazione sulla simulazione del prezzo. Ha rigettato il terzo motivo osservando che la corte di merito aveva ritenuto la violazione della prelazione idonea a determinare anche la risoluzione anticipata del rapporto, con conseguente applicazione della clausola penale, e aveva stimato il danno anche sulla base di una consulenza di parte non contestata. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché fondato su una ricostruzione fattuale incompatibile con quella accertata in appello: la mera offerta non formale non era liberatoria e non risultava prova dell’effettiva consegna secondo le forme dovute. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    La censura interpretativa è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura del documento a quella accolta dal giudice di merito, senza indicare il criterio ermeneutico violato.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    L'interpretazione del contenuto negoziale è rimessa al giudice di merito e non può essere censurata in cassazione mediante una mera rilettura del testo contrattuale o della comunicazione esaminata.

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato sia per contestare la responsabilità da inadempimento sia per ribadire che l'accertamento della responsabilità del terzo può fondarsi sul concorso nell'inadempimento.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato a sostegno della contestazione della responsabilità del terzo, ma la Corte conferma l'accertamento di responsabilità sulla base degli elementi valorizzati in fatto.

  • art. 2055 c.c.

    Viene richiamato in relazione alla responsabilità solidale per il concorso nell'illecito o nell'inadempimento.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'assenza di prova è respinta perché la corte di merito aveva individuato elementi presuntivi idonei a sorreggere l'accertamento.

  • art. 100 c.p.c.

    È invocato nel primo motivo, ma la Corte non ravvisa alcuna decisività della censura sul punto.

  • art. 1224 c.c.

    È richiamato nel motivo sul danno, ma non incide sulla decisione che conferma la liquidazione operata in appello.

  • art. 1226 c.c.

    La Corte avalla la liquidazione equitativa/stimativa del danno effettuata dai giudici di merito sulla base degli elementi disponibili.

  • art. 1453 c.c.

    È richiamato per sostenere che la violazione della prelazione avrebbe comportato risoluzione anticipata del rapporto; la Corte condivide tale impostazione della merito.

  • art. 1382 c.c.

    La clausola penale è ritenuta applicabile in conseguenza della risoluzione anticipata del rapporto accertata dai giudici di merito.

  • art. 2558 c.c.

    È invocato nel quarto motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile perché incompatibile con l'accertamento di fatto compiuto in appello.

  • art. 1209 c.c.

    È richiamato per sostenere la liberatorietà dell'offerta di consegna, ma la Corte afferma che una mera offerta non formale non è liberatoria.

  • art. 1208 c.c.

    La Corte afferma che, per essere liberatoria, l'offerta deve essere effettuata nelle forme previste dalla disciplina dell'offerta reale e della mora del creditore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione dei criteri ermeneutici non è ammissibile se si limita a proporre una lettura alternativa del documento o della clausola, senza indicare in modo specifico quale canone interpretativo sia stato violato dal giudice di merito.
  • L’accertamento della partecipazione di un terzo all’inadempimento può essere fondato anche su elementi presuntivi, purché il giudice di merito ne dia conto in motivazione; in cassazione non è sufficiente negare in modo apodittico l’esistenza della prova.
  • La violazione di un patto di prelazione può essere apprezzata dal giudice di merito come fonte non solo di responsabilità risarcitoria, ma anche di risoluzione anticipata del rapporto se ciò emerge dalla struttura del regolamento contrattuale e dalle conseguenze del comportamento tenuto.
  • La liquidazione del danno può essere sostenuta da una consulenza tecnica di parte non contestata e da ulteriori elementi istruttori, potendo il giudice procedere a una stima equitativa quando la quantificazione puntuale non sia agevole.
  • L’offerta di consegna è liberatoria solo se effettuata nelle forme previste dalla disciplina dell’offerta reale; una mera offerta informale o non provata non esclude l’inadempimento dell’obbligo di restituzione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.