Cassazione Civile, Ordinanza n. 30129/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiati)
La controversia
La controversia nasce da un incidente stradale occorso su una strada provinciale nel quale due persone persero la vita. I congiunti di una delle vittime agirono per ottenere il risarcimento dei danni contro il proprietario del veicolo e il suo assicuratore, sostenendo che il sinistro fosse dipeso dalla condotta dell'altro conducente/occupante e, in via subordinata, anche dalla mancata manutenzione della strada da parte dell'ente proprietario. Nel corso del giudizio furono chiamati in causa anche altri congiunti delle persone decedute, che formularono a loro volta domande risarcitorie. In appello, dopo una transazione intervenuta solo con la compagnia assicuratrice, la Corte territoriale dichiarò cessata la materia del contendere limitatamente a tale rapporto e respinse per il resto gli appelli. Nel ricorso per cassazione i congiunti del conducente deceduto censurarono la sentenza per violazione dell'art. 2051 c.c. e per omesso esame di fatti decisivi relativi alla dinamica del sinistro e alla consulenza tecnica cinematica. Il libero consorzio comunale propose ricorso incidentale lamentando violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la Corte d'appello si era pronunciata nel merito sulla domanda risarcitoria contro l'ente pur essendo mancata la condizione processuale che ne avrebbe consentito l'esame, trattandosi di domanda formulata solo in via subordinata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale dell'ente proprietario della strada, ritenendo che la Corte d'appello avesse deciso su una domanda risarcitoria proposta contro di esso solo in via subordinata, senza che si fosse verificata la condizione necessaria per esaminarla, poiché la domanda principale era stata respinta e la materia del contendere era stata dichiarata cessata per effetto della transazione con l'assicurazione. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese. Il ricorso principale è rimasto assorbito.
Norme richiamate
Richiamato sia in relazione alla responsabilità da cose in custodia sia per il tema del caso fortuito; la Corte d'appello era stata censurata per avere ritenuto interrotto il nesso causale per la condotta del danneggiato, ma la Cassazione non ha deciso nel merito di tale profilo perché il ricorso principale è stato assorbito.
Richiamato nei gradi di merito come ulteriore fondamento della responsabilità dell'ente proprietario della strada per omessa manutenzione.
Invocato dai ricorrenti principali tra le norme asseritamente violate in appello.
La Corte ha ritenuto fondata la censura di ultrapetizione/decisone su domanda non esaminabile, perché il giudice d'appello si era pronunciato nel merito su una domanda proposta solo in via subordinata senza che si fosse verificata la condizione per la sua trattazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro per i motivi di violazione di legge proposti sia nel ricorso principale sia in quello incidentale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per il dedotto omesso esame di fatto decisivo relativo alla consulenza tecnica e alla dinamica del sinistro.
Richiamato dai ricorrenti principali in relazione alla valutazione del materiale probatorio e della consulenza tecnica.
Richiamato dai ricorrenti principali in relazione alla valutazione delle prove e della consulenza tecnica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte ha escluso, per la soluzione adottata, i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può pronunciarsi nel merito su una domanda proposta solo in via subordinata se non si è verificata la condizione espressamente posta dalla parte per la sua trattazione; in tal caso la decisione è viziata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Quando una domanda principale viene respinta e la domanda subordinata non diviene attuale, il relativo capo di sentenza va cassato, con rinvio al giudice di merito per il riesame complessivo della controversia alla luce dell'errore processuale accertato.
- Nei giudizi di responsabilità da custodia stradale, i motivi di ricorso che investono la ricostruzione del caso fortuito e la valutazione della consulenza tecnica attengono al merito della causa; tuttavia, se il giudice di legittimità accoglie un motivo processuale assorbente, tali censure restano prive di esame.
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