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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14708/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un automobilista sosteneva che la propria vettura, parcheggiata su strada pubblica, fosse stata danneggiata nella notte da atti vandalici compiuti da ignoti e chiedeva alla propria compagnia assicuratrice il pagamento dell'indennizzo previsto da una polizza specifica. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello la decisione era stata riformata sul rilievo che l'attore non aveva provato in modo sufficiente che i danni derivassero da atti vandalici, non essendo bastate la denuncia ai Carabinieri e la consulenza tecnica. Con il ricorso per cassazione il danneggiato ha denunciato violazione degli artt. 115, 167 e 319 c.p.c. e degli artt. 1362, 1366, 1370 e 2697 c.c., sostenendo che la compagnia avesse contestato solo la natura vandalica del fatto e non l'effettivo verificarsi del danneggiamento, che la polizza attribuisse valore probatorio alla denuncia-querela e che comunque prova fosse stata fornita con denuncia, fotografie e CTU.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nell'assicurazione contro i danni, grava sull'assicurato l'onere di provare che il sinistro rientri nel rischio coperto dalla polizza; nel caso concreto spettava dunque all'attore dimostrare che i danni fossero causalmente riconducibili ad atti vandalici, essendo questa la circostanza costitutiva del diritto all'indennizzo. La censura sul principio di non contestazione è stata respinta perché la compagnia non era tenuta a contestare fatti non noti e comunque la contestazione sulla natura vandalica costituiva mera difesa. La doglianza sull'interpretazione del contratto è stata dichiarata inammissibile per mancata riproduzione delle clausole asseritamente mal interpretate e per genericità. La censura sull'art. 2697 c.c. è stata ritenuta una richiesta di nuovo esame delle prove, non consentito in cassazione. La dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. è stata considerata inconferente perché non risultava l'uso di prove inesistenti o non introdotte dalle parti. Sono state poste a carico del ricorrente le spese di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove inesistenti, mai acquisite o non introdotte dalle parti fuori dai poteri officiosi; nel caso concreto la censura era inconferente.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato come norma violata in tema di contestazioni del convenuto, ma la doglianza è stata respinta perché il fatto non era tra quelli soggetti a non contestazione da parte dell'assicuratore.

  • art. 319 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza che la Corte ne abbia ravvisato una concreta incidenza sulla decisione.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione del contratto assicurativo; il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancata trascrizione delle clausole.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione secondo buona fede del contratto; la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 1370 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione contra stipulatorem; la Corte non è entrata nel merito per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il verificarsi del rischio assicurato incombe sull'assicurato che chiede l'indennizzo; non è consentito in cassazione chiedere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per censurare violazione di legge; le doglianze sono state respinte o dichiarate inammissibili.

  • art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.

    Richiamato per il sindacato sulle anomalie motivazionali, che però non erano state neppure prospettate dal ricorrente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale in Cassazione, richiamata per la riserva di deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale base per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'assicurazione contro i danni, l'assicurato che agisce per l'indennizzo deve provare non solo il verificarsi del danno, ma anche che esso derivi da un rischio effettivamente coperto dalla polizza.
  • La contestazione del convenuto integra una mera difesa quando investe proprio il fatto costitutivo della pretesa; in tale ipotesi non opera il meccanismo della non contestazione come fatto pacifico.
  • L'onere di contestazione presuppone che il fatto sia noto alla parte: non può pretendersi la contestazione specifica di circostanze estranee alla sua diretta conoscibilità.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una rivalutazione del merito delle prove, riservata al giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando la decisione si fondi su prove non introdotte nel processo o su prove inesistenti, non quando si contesti la valutazione delle prove regolarmente acquisite.
  • Le doglianze sull'interpretazione del contratto devono essere specifiche e devono riportare il contenuto delle clausole asseritamente mal interpretate; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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