Cassazione Penale, Sentenza n. 15960/2026 del 04/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della custodia cautelare in carcere ritenendo carente e illogica la motivazione sul piano della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. I principali profili dedotti: a) per il capo 17) (confezionamento dello stupefacente trasportato il 26/10/2022) si contestava che le conversazioni ambientali (termine dialettale "incocolare") e le riprese non dimostrassero il collegamento con il pacco trasportato il 26/10/2022; la foto citata non ritrarrebbe il ricorrente; b) per il capo 35) si contestava l'identificazione del ricorrente nelle videoriprese e nelle immagini (assenza di disponibilità di una Fiat 500X, foto non identificative) e la fondatezza delle ricostruzioni; c) si contestava l'esistenza della partecipazione all'associazione ex art.74 DPR 309/1990, sostenendo un mero rapporto sinallagmatico venditore-acquirente e la brevità del periodo; d) si impugnava la sussistenza e adeguata motivazione del pericolo di recidiva, sostenendo che dopo l'arresto l'indagato sarebbe "scomparso dalla scena delle indagini".
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato soltanto con riferimento al capo 17) e lo ha annullato con rinvio per una nuova valutazione della gravità indiziaria riguardo al presunto confezionamento dello stupefacente trasportato il 26/10/2022. Per il resto (capo 35) e la partecipazione all'associazione di cui all'art.74 DPR 309/1990, il ricorso è stato rigettato: la gravità indiziaria e la partecipazione al sodalizio sono state ritenute adeguatamente motivate sulla base di videoriprese, conversazioni ambientali e altri elementi (tra cui compiti diversi svolti dal Reho, esecuzione di ordini del capo Vacca, partecipazione alla cessione e alla contabilità). Anche il pericolo di recidiva è stato ritenuto motivato, ancorato alla stabile inserzione dell'indagato nel contesto associativo e confermato anche da successivi riscontri (trovamento di cocaina posteriore). La Corte ha quindi annullato l'ordinanza limitatamente al capo 17) e ha disposto il rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio su quel punto; ha disposto inoltre l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
norma procedurale relativa all'istanza di riesame delle misure cautelari; citata come titolo dell'istanza avanzata dal ricorrente
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto configurata la partecipazione del ricorrente al sodalizio sulla base della pluralità di compiti e dell'esecuzione di ordini del capo
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
illecito di detenzione/cessione di stupefacenti: i capi 17 e 35 erano contestati ex art.73 e valutati attraverso videoriprese e conversazioni
concorso di persone nel reato, richiamato in relazione ai fatti di cessione e confezionamento
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
norme che regolano i motivi di impugnazione in cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge): il ricorrente deduceva violazioni e carenze di motivazione secondo tali lett. ma la Corte ha valutato la fondatezza solo parziale
disposizione sulla mancata indicazione di elementi probatori specifici: richiamata nel quadro delle contestazioni di illogicità/insufficienza della motivazione
richiesta di motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di recidiva); la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale sul pericolo di recidiva
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
presunzione relativa di attualità del pericolo quando la misura è applicata per reati connessi all'associazione di stupefacenti: la Corte ha ricordato che tale regime richiede allegazione di elementi concreti per superarlo, che qui non sono emersi
richiamato per confronto giurisprudenziale circa la diversa applicazione dei criteri di valutazione della stabilità associativa rispetto all'art.74 DPR 309/1990
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
norma procedurale sulla comunicazione delle decisioni al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto l'invio della copia del provvedimento
Massime di principio
- La valutazione della "gravità indiziaria" richiede collegamenti espliciti e coerenti tra singoli elementi probatori: conversazioni isolate o termini dialettali devono essere collegati temporalmente e fattualmente all'evento contestato per sostenere una contestazione specifica.
- Parole in dialetto o termini gergali registrati in captazioni ambientali possono essere interpretati come riferiti a condotte illecite se il contesto complessivo (tempi, incontri, azioni successive) rende l'interpretazione non manifestamente illogica.
- L'identificazione tramite videoriprese e videochiamate, se adeguatamente spiegata e contestualizzata, può costituire elemento grave di prova per la misura cautelare, anche in assenza della specifica disponibilità di un veicolo indicata dalla difesa.
- Per l'accertamento della partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non basta un rapporto occasionale di compravendita: rilevano la pluralità di compiti, l'esecuzione di ordini del capo, la partecipazione a fasi diverse (confezionamento, cessione, contabilità) e la stabilità del rapporto.
- Quanto alle esigenze cautelari, nel caso di associazioni di stupefacenti opera una presunzione relativa di persistenza del pericolo di recidiva; per superarla il difensore deve allegare elementi concreti che dimostrino il venir meno dell'inserzione nel gruppo.
- Se la motivazione del giudice di merito presenta una lacuna puntuale (es. mancato nesso temporale tra dichiarazioni e singolo episodio contestato), la Cassazione può annullare la parte dell'ordinanza relativa a quel punto e rinviare per nuova valutazione, lasciando in piedi le altre statuizioni adeguatamente motivate.
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