Cassazione Civile, Ordinanza n. 26201/2023 del 08/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2004 emesso nei confronti di un contribuente. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello, invece, la Commissione tributaria regionale del Lazio, su impugnazione dell'Agenzia delle entrate, aveva rigettato l'originario ricorso ritenendo decisivo il comportamento non collaborativo del contribuente in fase amministrativa, consistente nel non avere prodotto la documentazione e nel non essersi presentato agli inviti dell'Ufficio, nonché applicando la preclusione di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della notifica dell'appello perché eseguita presso la residenza anziché presso il domicilio eletto; 2) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR valorizzato una questione asseritamente nuova dedotta dall'Agenzia in appello, relativa all'inutilizzabilità della documentazione prodotta solo in giudizio; 3) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 24 Cost., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che non gli era stato dato espresso avvertimento delle conseguenze della mancata esibizione dei documenti in fase amministrativa e che quindi la preclusione non poteva operare.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che la notifica dell'appello, pur viziata perché effettuata presso la residenza e non presso il domicilio eletto, fosse affetta da nullità sanata dalla costituzione del contribuente, e che la preclusione processuale per omessa esibizione documentale possa essere rilevata d'ufficio. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l'inutilizzabilità dei documenti non prodotti in sede amministrativa opera solo se l'Ufficio abbia formulato un invito specifico e puntuale corredato dall'avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza; poiché dagli atti richiamati nel ricorso non risultava tale avvertimento, la sentenza impugnata è stata cassata sul punto. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La preclusione all'utilizzo in giudizio dei documenti non esibiti in sede amministrativa opera solo se vi sia stato uno specifico invito dell'Ufficio accompagnato dall'avvertimento delle conseguenze della mancata ottemperanza; in assenza di tale avvertimento, la preclusione non può essere applicata.
La Corte esclude la fondatezza della doglianza di novità della questione, valorizzando che la preclusione documentale può essere rilevata d'ufficio come questione processuale.
Richiamato dal ricorrente per contestare la notifica dell'appello presso il domicilio non eletto; la censura è respinta perché il vizio è considerato nullità sanata.
Richiamato ai fini della dedotta invalidità della notificazione dell'impugnazione; la Corte ritiene che la notifica errata integri nullità e non inesistenza.
Richiamato per il luogo di notificazione dell'impugnazione; la Corte afferma che la notifica alla parte personalmente anziché al procuratore al domicilio eletto determina nullità sanabile.
In caso di nullità della notificazione dell'impugnazione, deve disporsi la rinnovazione, salvo sanatoria per costituzione della parte intimata.
La costituzione della parte intimata sana ex tunc la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.
art. 24 Cost.
L'interpretazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 deve essere conforme al diritto di difesa del contribuente; la preclusione non può operare senza adeguato avvertimento.
art. 53 Cost.
L'art. 32 d.P.R. 600/1973 va letto in coerenza con il principio di capacità contributiva.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma di ricorso per cassazione richiamata per le censure di violazione di legge e nullità processuale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la dedotta violazione processuale relativa alla novità della questione e alla notifica dell'appello.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato per le censure di violazione di legge in relazione alla preclusione documentale e alla notifica.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, dedotto in relazione all'avvertimento mancante.
Massime di principio
- La notificazione dell'impugnazione eseguita alla parte personalmente invece che al difensore presso il domicilio eletto integra, di regola, una nullità e non una inesistenza; la nullità è sanata dalla costituzione dell'intimato, senza necessità di ulteriori conseguenze processuali.
- Nel processo tributario la preclusione all'utilizzo dei documenti non esibiti in sede amministrativa è rilevabile anche d'ufficio, ma presuppone che l'Amministrazione abbia formulato un invito specifico e puntuale all'esibizione accompagnato dall'espresso avvertimento delle conseguenze della mancata produzione.
- L'art. 32 d.P.R. 600/1973 deve essere interpretato in modo compatibile con il diritto di difesa e con la capacità contributiva: la sanzione processuale dell'inutilizzabilità non può operare automaticamente in assenza di un corretto contraddittorio preventivo.
- Ai fini della preclusione documentale incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova dell'esistenza dell'invito specifico e dell'avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza.
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