Sentenza del 13/04/2023 n. 9916 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
la societa' contestava l'addebito integrale della tassa sui rifiuti per gli anni di imposta dedotti, deducendo che il Comune non aveva svolto il servizio di raccolta all'interno dell'area privata dell'Interporto di Nola e chiedendo l'applicazione delle riduzioni obbligatorie previste dalla L. 31 dicembre 2013, n. 147 (commi 656 e 657). Denunciava altresi' errori del giudice di merito per mancata valutazione delle prove (contratti, dichiarazioni dei responsabili del servizio di vigilanza, sentenze passate in giudicato) e la non corrispondenza tra la disciplina contrattuale e la statuizione imposta dal Comune.
La decisione
la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania (in diversa composizione) perche' determini, con valutazione di merito, la misura della riduzione dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 657, della L. 31 dicembre 2013, n. 147. La Corte ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza consolidata che riconosce la riduzione (fino al 40%) quando il servizio e' istituito ma non concretamente svolto in una determinata zona, e ha precisato che accordi transattivi antecedenti valgono solo per le annualita' espressamente oggetto dell'accordo.
Norme richiamate
L. 31 dicembre 2013, n. 147, art. 1
comma 641: definisce il presupposto della TARI (possessione o detenzione di locali/aree suscettibili di produrre rifiuti). comma 656: prevede riduzione fino al 20% in caso di mancato o gravemente irregolare svolgimento del servizio. comma 657: prevede riduzione non superiore al 40% nelle zone in cui la raccolta non viene affatto effettuata, con graduazione in ragione della distanza dal punto di raccolta piu' vicino; tali riduzioni sono obbligatorie e non subordinate a domanda o a regolamenti comunali.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
stabilisce l'onere probatorio del contribuente per dimostrare il mancato svolgimento del servizio e consente l'accertamento specifico (periodo, zona, tipologia di rifiuti) necessario per ottenere la riduzione tariffaria; la Corte richiama questo principio come criterio per valutare la richiesta di diminuzione.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14
norma citata nella motivazione e nell'atto di gravame come riferimento normativo collegato alla materia tributaria ambientale; nel testo di sentenza non emerge una interpretazione operativa specifica della disposizione.
richiamato tra le norme menzionate in ricorso; dalla sentenza non emerge un utilizzo diretto e specifico per il principio decisorio sulla riduzione TARI, essendo la decisione fondata principalmente sulla L. n.147/2013 e sulla giurisprudenza di merito/ legittimita'.
Delibere e atti comunali (es. Giunta Comunale nn. 72/2014 e 75/2013; delibera commissariale n. 90/94 art.2; delibera consiliare n. 66/1998; determina dirigenziale Comune di Nola 18 maggio 2010)
atti amministrativi citati dalla parte resistente e dal ricorrente; la Corte osserva che, pur potendo avere rilievo interpretativo o contabile, le riduzioni di cui ai commi 656-657 sono obbligatorie per legge e non possono essere eluse da regolamenti o atti comunali; inoltre la transazione/determina del 2010 e' efficace solo per gli anni espressamente trattati (2006-2009) e non vincola annualita' successive.
Massime di principio
- La TARI e' dovuta in linea di principio una volta istituito e attivato il servizio; tuttavia, se il Comune non concretamente svolge la raccolta in una determinata zona, il contribuente puo' ottenere una riduzione obbligatoria della tariffa ai sensi dei commi 656 e 657 della L. n.147/2013.
- L'onere della prova circa il mancato svolgimento del servizio spetta al contribuente: la riduzione e' concessa dopo valutazione specifica su periodo, luogo, tipologia di rifiuti e distanza dal piu' vicino punto di raccolta.
- La riduzione prevista dal comma 657 (fino al 40%) si applica anche se la zona non e' pubblica ma privata, purché la raccolta, pur istituita nel perimetro comunale, non venga svolta all'interno della zona di riferimento; la misura va graduata in relazione al disservizio (es. distanza chilometrica).
- Le riduzioni di cui ai commi 656 e 657 sono riduzioni 'tecniche' e obbligatorie previste dalla legge e non dipendono dalle previsioni del regolamento comunale nè richiedono domanda preventiva del contribuente.
- Accordi transattivi o determinazioni amministrative che abbiano fissato riduzioni per specifiche annualita' non producono effetto vincolante per gli anni successivi diversi da quelli espressamente compresi nell'accordo.
- Nei contenziosi simili va considerata la giurisprudenza consolidata: se emergono elementi pacifici (es. precedenti decisioni passate in giudicato) che attestano la mancata prestazione del servizio nella zona, il giudice di merito deve riconoscere e quantificare la riduzione nei limiti di legge.
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