Cassazione Civile, Ordinanza n. 17935/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un ingegnere aveva ottenuto in via monitoria il pagamento di somme a titolo di rimborso di spese legali e peritali relative a sei sinistri, in forza di una polizza di responsabilità civile professionale e tutela giudiziaria stipulata con una compagnia poi incorporata dall'attuale resistente. La compagnia aveva proposto opposizione eccependo, tra l'altro, prescrizione del diritto, difetto di certezza/liquidità/esigibilità del credito e mancato rispetto delle condizioni di polizza nella denuncia dei sinistri. Il tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, revocando il decreto e riconoscendo una somma ridotta; la corte d'appello, dopo una prima decisione poi revocata per errore di fatto, aveva rideterminato l'importo dovuto in misura ancora diversa. In cassazione il ricorrente ha articolato otto motivi, tutti centrati su interpretazione della polizza, decorrenza della prescrizione, allegazione e prova delle spese rimborsabili, ammissibilità e fondatezza delle eccezioni della compagnia, nonché decorrenza degli interessi moratori. La Corte ha ritenuto i motivi in gran parte inammissibili perché diretti a contestare accertamenti di merito, a introdurre questioni nuove o a non confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata; ha inoltre escluso errori di diritto nell'interpretazione del contratto e nella valutazione delle prove. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'assicurato. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati tutti gli otto motivi, osservando in sintesi che molte censure non colpivano le rationes decidendi della sentenza d'appello, riproponevano questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, introducevano allegazioni nuove o non rispettavano l'onere di specifica indicazione ex art. 366, n. 6, c.p.c. Quanto ai profili sostanziali, la Corte ha confermato che la decorrenza della prescrizione andava individuata in relazione al fatto costitutivo del diritto/rischio coperto e che l'interpretazione delle clausole di polizza e la valutazione della riferibilità delle singole spese alla copertura assicurativa spettavano al giudice di merito, se condotte secondo i canoni ermeneutici e sorrette da motivazione. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla compagnia le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per la revocazione della precedente sentenza d'appello in ragione di un asserito errore di fatto sulla data del decreto ingiuntivo
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
utilizzato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi
richiamati come canoni di interpretazione contrattuale delle clausole di polizza
richiamato in relazione alla prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennizzo/rimborso
richiamato sul riparto dell'onere della prova in ordine ai presupposti del credito e alle contestazioni sulla copertura assicurativa
invocato in tema di eccezioni e contestazioni della convenuta/opponente
richiamato impropriamente per contestare la valutazione delle prove e l'onere di contestazione; la Corte ne ribadisce l'ambito limitato alle allegazioni di fatto
richiamato per censurare la valutazione probatoria, ma la Corte rileva che la doglianza mira in realtà a una rivalutazione del merito
invocato nel primo motivo in rapporto alla prescrizione
art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c.
richiamato in tema di preclusioni istruttorie e allegatorie
richiamato per la decorrenza degli interessi moratori
art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
invocato insieme all'art. 1224 c.c. in tema di interessi
richiamato dalla sentenza d'appello per riconoscere gli interessi al tasso legale maggiorato dalla data stabilita dal giudice
richiamato per l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure devono confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se il motivo ignora una ragione autonoma della decisione, è inammissibile.
- La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali non può risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione della parte e quella accolta dal giudice di merito; occorre indicare puntualmente quali canoni siano stati violati e in che modo.
- L'interpretazione della portata della garanzia assicurativa e l'individuazione concreta del rischio coperto appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è logica e rispettosa dei criteri legali.
- Il dies a quo della prescrizione del diritto all'indennizzo/rimborso assicurativo va correlato al fatto costitutivo del diritto e al verificarsi dell'evento dannoso coperto dalla polizza, non a scelte arbitrarie della parte che agisce.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio; sono inammissibili i motivi che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano a ottenere una diversa lettura di documenti e fatti.
- L'omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto risulti comunque esaminato dal giudice di merito, né quando la censura miri solo a sollecitare una diversa ponderazione delle prove.
- Chi ricorre per cassazione deve rispettare l'onere di specifica indicazione dei documenti e degli atti processuali rilevanti, localizzandoli nel fascicolo e spiegando dove e come siano stati dedotti nei gradi di merito.
- L'onere di contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. riguarda le allegazioni in fatto della controparte e non sostituisce i diversi oneri di disconoscimento o di prova relativi ai documenti prodotti.
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