Cassazione Civile, Ordinanza n. 22143/2025 del 31/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Un gruppo di proprietari di fondi confinanti aveva agito in giudizio per ottenere l'accertamento della libertà del proprio fondo da servitù a favore dei fondi vicini e per il risarcimento dei danni da molestie. I convenuti avevano resistito e, in via riconvenzionale, chiesto la costituzione di una servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c., deducendo l'interclusione del proprio fondo, oltre alla rimozione di un palo asseritamente collocato illegittimamente e a una ulteriore domanda di negatoria servitutis. In primo grado le domande erano state rigettate; in appello, invece, era stata riconosciuta l'interclusione, costituita la servitù coattiva sui fondi coinvolti, liquidata un'indennità e ordinata la rimozione del palo. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 105 c.p.c., per asserita inammissibilità dell'intervento volontario dei proprietari di altri fondi, ritenuto strumentale a sanare la domanda riconvenzionale 'monca'; 2) violazione dell'art. 1051 c.c. e omesso esame della rinuncia del 2003 a una precedente servitù, sostenendo che l'interclusione fosse stata volontariamente procurata dai resistenti; 3) violazione degli artt. 1051 e 1054 c.c. e omesso esame del frazionamento del 1991, con tesi che l'eventuale interclusione derivasse dalla divisione e imponesse l'applicazione dell'art. 1054 c.c.; 4) omesso esame di un negozio di accertamento del 1988 relativo alla servitù e alla posizione del palo, che avrebbe legittimato il manufatto e reso ingiustificata la condanna alla rimozione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il litisconsorzio necessario è funzionale alla utilità della decisione e non a sanzionare la parte che non abbia inizialmente esteso il contraddittorio; ha valorizzato inoltre il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 1900/2025 sulla necessità di convenire tutti i proprietari dei fondi interessati dal passaggio, precisando che, una volta integrato il contraddittorio, il processo può proseguire e la sanatoria opera retroattivamente. Quanto ai motivi secondo, terzo e quarto, la Corte li ha considerati sostanzialmente diretti a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione delle prove: la Corte di merito aveva motivatamente individuato la causa dell'interclusione nell'acquisto del reliquato stradale da parte della ricorrente e aveva fondato la rimozione del palo sulle risultanze della c.t.u., ritenendo non decisivi i documenti invocati dai ricorrenti. Per soccombenza sono state poste a carico dei ricorrenti le spese, una somma ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Il litisconsorzio necessario serve a garantire l'utilità e l'efficacia della decisione, non a sanzionare la parte che abbia omesso inizialmente di evocare tutti i soggetti necessari; l'integrazione del contraddittorio o l'intervento volontario dei pretermessi consente la prosecuzione del giudizio nel merito.
La servitù coattiva di passaggio presuppone l'interclusione del fondo; la Corte di legittimità non rivede l'accertamento di fatto sulla causa dell'interclusione se sorretto da motivazione congrua.
La norma non si applica se la Corte di merito ha escluso che l'interclusione derivi da un atto di divisione o alienazione rilevante ai suoi fini, avendo invece accertato una diversa causa dell'interclusione.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove quando la decisione impugnata abbia comunque esaminato e motivato sulla questione centrale.
Richiamato per la regolazione delle spese in favore della parte vittoriosa secondo la disciplina applicabile.
Applicato per condannare la parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore a titolo di responsabilità aggravata.
Applicato per la liquidazione di un'ulteriore somma in favore della controparte, secondo la previsione richiamata dalla Corte.
art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1-bis art. 13 d.p.r. 115/2002
Costituisce il parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio, quando il passaggio ipotizzato coinvolga più fondi intermedi tra il fondo intercluso e la via pubblica, richiede la partecipazione di tutti i proprietari dei fondi interessati; tuttavia, la mancata originaria evocazione non comporta automaticamente il rigetto della domanda, potendo il vizio essere sanato dall'integrazione del contraddittorio o dall'intervento volontario dei soggetti pretermessi.
- Il litisconsorzio necessario è uno strumento volto a rendere utile e coerente la decisione, non un meccanismo sanzionatorio: se al momento della decisione sono presenti tutti i soggetti la cui sfera giuridica è incisa, il giudice può pronunciarsi nel merito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge o omesso esame di fatto in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie, quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione logica e coerente sull'accertamento decisivo.
- La scelta del percorso di passaggio e la verifica della causa dell'interclusione costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non illogica.
- L'omesso esame di documenti o fatti storici è deducibile solo se il fatto sia davvero decisivo e non sia stato sostanzialmente valutato dalla sentenza impugnata; non sussiste quando la corte abbia implicitamente ritenuto irrilevante il documento rispetto all'accertamento tecnico posto a base della decisione.
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