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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22405/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il delitto di calunnia (segnalato anche come contestazione relativa a falsa perizia) deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. Sosteneva che i rilievi denunciati erano corrispondenti al vero (errori nelle misurazioni e mancata verifica empirica del transito) e che, ottuagenaria e avendo ricevuto indicazioni dal consulente di parte, non poteva avere la consapevolezza di accusare una persona che sapeva innocente.

La decisione

La Corte ha annullato la sentenza impugnata: per gli effetti penali la condanna è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione (prescrizione rilevata il 13/08/2021 tenuto conto delle sospensioni). La Corte ha ritenuto comunque non manifestamente infondato il ricorso, ragion per cui non è stata pronunciata un'assoluzione nel merito. Per gli effetti civili la sentenza è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi al Giudice civile competente per nuovo giudizio di merito e valutazione sull'eventuale risarcimento, rilevando carenze motivazionali della Corte d'appello circa le giustificazioni addotte dalla Messina e la sua consapevolezza in ordine al dolo. Inoltre è stata disposta la trasmissione degli atti al giudice civile ai sensi della disciplina processuale penale.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    citato come norma sul delitto di calunnia

    La calunnia richiede non solo la mendacità dell'accusa ma altresì il dolo della parte che denuncia sapendo l'innocenza dell'accusato; la Corte ha valutato che non si poteva escludere il ricorso nel merito e quindi ha proceduto per prescrizione anziché per assoluzione.

  • art. 373 cod. pen.

    citato nel testo come riferimento alla contestazione relativa alla falsa perizia

    Richiamata nella ricostruzione dei fatti come tipo di reato originariamente denunciato; la Corte ha valutato che eventuali errori tecnici erano inidonei, di per sé, a dimostrare il dolo necessario per integrare il reato contestato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    comma 1 e comma 2 richiamati nella decisione

    Comma 1: estinzione del reato per prescrizione con annullamento senza rinvio; comma 2: la pronuncia di proscioglimento nel merito prevale sulla prescrizione solo se emerge con chiarezza l'assenza assoluta della prova di colpevolezza o la prova positiva dell'innocenza. La Corte ha ritenuto che non sussistessero gli elementi per un'assoluzione di merito e quindi ha dichiarato l'estinzione per prescrizione.

  • art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con legge 24 aprile 2020, n. 27

    comma 2 richiamato per la sospensione dei termini per emergenza COVID-19

    Ha inciso sul calcolo dei termini di prescrizione, determinando una sospensione che la Corte ha computato nel termine complessivo fino alla data di estinzione.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    richiamato come criterio di coordinamento con la presenza della parte civile

    Imposta l'esame integrale del compendio probatorio e dei motivi di impugnazione quando è presente la parte civile; la Corte ha disposto la trasmissione al giudice civile per una valutazione completa degli aspetti risarcitori.

  • Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    richiamata in motivazione

    Giurisprudenza della Cassazione che chiarisce il criterio per preferire l'assoluzione alla declaratoria di prescrizione: l'assoluzione per insufficienza della prova è possibile solo se con mera attività ricognitiva emerge l'assenza assoluta della prova di colpevolezza o la prova dell'innocenza.

Massime di principio

  • La prescrizione estingue il reato anche se il ricorso non è manifestamente infondato; l'assoluzione nel merito richiede prova chiara e incontrovertibile dell'innocenza.
  • Per integrare la calunnia occorre sia la falsità dell'accusa sia il dolo specifico della persona che denuncia sapendo l'innocenza dell'imputato; la semplice inesattezza tecnica, se non collegata alla consapevolezza di falsità, può essere insufficiente a integrare il reato.
  • La vicinanza temporale tra un atto peritale e la proposizione di una querela può essere valutata come indizio di strumentalità, ma non esclude automaticamente le giustificazioni del denunciante; il giudice deve motivare adeguatamente la valutazione della consapevolezza dolosa.
  • Quando il procedimento penale si estingue per prescrizione, gli aspetti civili (risarcimento del danno) vanno comunque valutati dal giudice civile con pieno esame del compendio probatorio, specialmente se è presente una parte civile.
  • L'affidamento a un consulente di parte e l'età o condizione della persona che denuncia possono essere elementi rilevanti per escludere il dolo; il giudice deve considerare tali giustificazioni nella motivazione.
  • In ipotesi di contestazioni tecnico-scientifiche (perizie), l'errore materiale o discrepanze nelle misurazioni non implicano automaticamente responsabilità penale se non emergono prove della volontà dolosa di alterare il risultato.

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