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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03931/2026 del 22/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia riguarda l'azione revocatoria fallimentare promossa dal fallimento contro il pagamento effettuato in favore di un professionista per attività di assistenza tecnica prodromica a una proposta di concordato preventivo mai depositata. In appello era stata confermata la revocabilità del pagamento, escludendo l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), l.fall. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 3, lett. g), l.fall., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confuso la disciplina dell'esenzione dalla revocatoria con quella della prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall., e che la ratio comune di favorire l'accesso al concordato avrebbe imposto di ricomprendere anche il pagamento delle attività preliminari; 2) conseguente omesso esame delle risultanze testimoniali, ritenute rilevanti ai fini dell'esenzione; 3) violazione delle norme sulle spese, assumendo che, dato il contrasto giurisprudenziale esistente al momento dell'appello, le spese avrebbero dovuto essere compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che l'esenzione dall'azione revocatoria prevista dall'art. 67, comma 3, lett. g), l.fall. opera solo in presenza di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere servizi effettivamente strumentali all'accesso a una procedura concorsuale concretamente attivata; la mera attività prodromica a una proposta concordataria mai depositata non integra tale presupposto, mancando una relazione strumentale necessaria con una procedura effettivamente instaurata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e il mancato esercizio di tale potere non è censurabile in cassazione. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 3, lett. g), l.fall.

    i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di concordato preventivo

    L'esenzione dalla revocatoria richiede non solo il pagamento di un debito liquido ed esigibile alla scadenza, ma anche che il servizio sia effettivamente strumentale all'accesso a una procedura concorsuale concretamente attivata; non basta una mera attività preparatoria di una proposta mai depositata.

  • art. 111, comma 2, l.fall.

    La prededuzione dei crediti del professionista che assiste il debitore nell'accesso al concordato opera in una logica diversa e più ampia rispetto all'esenzione da revocatoria, pur condividendo la ratio di favorire il ricorso alla procedura concorsuale.

  • art. 163 l.fall.

    L'ammissione alla procedura consente istituzionalmente ai creditori di esprimersi sulla proposta; la mancanza di tale ammissione impedisce di configurare la strumentalità rilevante ai fini dell'esenzione.

  • art. 91 c.p.c.

    La regola della soccombenza comporta la condanna alle spese della parte soccombente.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero

    La compensazione delle spese è facoltativa e discrezionale; il suo mancato esercizio non è sindacabile in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per la violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • L. n. 53 del 1994

    È richiamata nel contesto della notificazione telematica del ricorso.

  • D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 18

    Disciplina le notificazioni telematiche eseguite dagli avvocati e i formati consentiti per i documenti informatici allegati.

  • provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, art. 19-bis

    Qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF

    La Corte richiama la disciplina tecnica ma esclude l'inammissibilità, valorizzando l'equivalenza delle firme digitali CAdES e PAdES.

  • Regolamento UE n. 910 del 2014

    Richiamato per affermare l'equivalenza delle firme digitali CAdES e PAdES nel processo telematico.

  • decisione di esecuzione n. 1506 del 2015

    Richiamata nel medesimo contesto sull'equivalenza delle firme digitali.

Massime di principio

  • L'esenzione dalla revocatoria fallimentare prevista per i pagamenti effettuati per ottenere servizi strumentali all'accesso al concordato preventivo si applica solo quando la prestazione sia effettivamente collegata a una procedura concorsuale concretamente e validamente avviata; se la proposta non viene mai depositata, il pagamento resta revocabile.
  • La nozione di "scadenza" nell'art. 67, comma 3, lett. g), l.fall. rafforza il requisito della liquidità ed esigibilità del credito e delimita l'esenzione ai pagamenti eseguiti in funzione della procedura, non a quelli che remunerano attività preliminari prive di accesso alla procedura stessa.
  • La disciplina dell'esenzione da revocatoria e quella della prededuzione hanno ratio affine ma non coincidono: la prima è più restrittiva e richiede una relazione strumentale già attualizzata con la procedura concorsuale; la seconda può coprire anche prestazioni parziali o anticipate.
  • La compensazione delle spese di lite è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito; il mancato esercizio del potere di compensare non integra di per sé vizio denunciabile in cassazione.
  • Nel processo telematico, le irregolarità formali della notificazione non determinano automaticamente l'inammissibilità del ricorso quando la disciplina tecnica consente modalità equivalenti di sottoscrizione digitale e non risulti compromessa la funzione dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaSpese di liteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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