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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15253/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare del 25 giugno 2004 avente ad oggetto un immobile uso ufficio. Il promissario acquirente, dopo aver versato l'intero importo pattuito qualificato anche come caparra confirmatoria, conveniva in giudizio il promittente alienante chiedendo l'accertamento dell'inadempimento di quest'ultimo e la conseguente legittimità del recesso con condanna al pagamento del doppio della caparra residua. Il convenuto resisteva sostenendo che il bene era gravato da vicende pregresse e che il consenso alla stipula del preliminare era stato carpito con dolo, oppure comunque che il contratto dovesse ritenersi annullabile per errore/dolo. Il Tribunale respingeva le domande dell'attore e accoglieva la riconvenzionale, dichiarando l'annullamento del preliminare per dolo e condannando l'attore ex art. 96 c.p.c. La Corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato il contenuto integrale del preliminare e della diffida ad adempiere, la durata del termine per il definitivo, la cessione e la successiva risoluzione di altri preliminari connessi alla medesima vicenda, nonché la documentazione e la testimonianza ritenute decisive; in sostanza contestava la ricostruzione del dolo e chiedeva una diversa valutazione del materiale probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso sia la rilevanza di una precedente ordinanza richiamata dal ricorrente, riferita ad altra vicenda, sia l'ammissibilità della doglianza di omesso esame di fatti decisivi, osservando che i fatti indicati erano stati in realtà già presi in considerazione dai giudici di merito. Ha ritenuto che la censura mirasse soltanto a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Confermata quindi la decisione di merito che aveva ritenuto validamente annullabile il preliminare per dolo del promissario acquirente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame non consente di ottenere una rivalutazione del merito o delle prove già esaminate dal giudice di appello

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la dedotta violazione è stata collegata dal ricorrente a un asserito difetto di motivazione, ma la Corte ha ritenuto insussistente il vizio

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    la preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la doppia conforme non si applica ai giudizi di appello introdotti prima dell'11 settembre 2012

  • art. 54, secondo comma, d.l. n. 83/2012, conv. con modif. in L. n. 134/2012

    la disciplina sulla doppia conforme non opera per gli appelli introdotti anteriormente all'11 settembre 2012

  • art. 116 c.p.c.

    non è consentito censurare in cassazione il libero convincimento del giudice di merito mediante una diversa lettura delle prove

  • art. 2932 c.c.

    richiamato con riferimento alla domanda di esecuzione in forma specifica relativa ad altra vicenda contrattuale menzionata nel testo

  • art. 96 c.p.c.

    prevista la condanna equitativa per responsabilità aggravata, confermata in primo grado e menzionata nel ricorso

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto storico invocato risulti comunque considerato nella motivazione della sentenza impugnata, anche se valutato in senso sfavorevole alla parte ricorrente.
  • In cassazione non è consentito trasformare il vizio motivazionale in una richiesta di nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, poiché l'apprezzamento delle prove e la scelta delle fonti ritenute attendibili appartengono al giudice di merito.
  • Il dolo contrattuale può consistere anche nel silenzio serbato su circostanze essenziali, quando tale omissione abbia inciso in modo determinante sul consenso della controparte.
  • La censura di legittimità non può investire il convincimento del giudice di merito formato ai sensi dell'art. 116 c.p.c. se la decisione è sorretta da motivazione esistente e logicamente articolata.
  • La disciplina della doppia conforme non osta al ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei giudizi di appello introdotti prima dell'11 settembre 2012.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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