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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09198/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (investitori)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, da parte di un investitore, di obbligazioni argentine collocate dall'intermediario. Dopo il default dei titoli, gli eredi dell'investitore hanno agito chiedendo il risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi da parte della banca. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo prescritta l'azione e comunque insussistente l'inadempimento. La Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo che la prescrizione decorresse solo dal dicembre 2001, che fosse stata interrotta da una lettera del 24 giugno 2010 con cui l'investitore aveva accettato un acconto e dichiarato di voler recuperare la differenza, e che la banca non avesse provato di avere fornito un'informazione specifica sulla rischiosità dell'operazione, non essendo sufficienti le formule generiche apposte sull'ordine di acquisto né la prova testimoniale. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità per violazione degli artt. 324 e 342 c.p.c., sostenendo che gli investitori non avessero impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo all'insussistenza di un particolare rischio e quindi dell'obbligo informativo; 2) nullità per violazione degli artt. 112, 324 e 342 c.p.c., assumendo che non fosse stato impugnato il capo relativo all'avvertimento scritto di inadeguatezza e all'ordine scritto di eseguire comunque l'acquisto, né fossero state indicate le informazioni omesse; 3) violazione degli artt. 1223, 1453 e 2033 c.c., sostenendo che la domanda subordinata andasse qualificata come ripetizione dell'indebito e non come risarcimento del danno, con conseguente erronea condanna al pagamento di interessi e rivalutazione; 4) violazione degli artt. 1219 e 2943 c.c., contestando l'efficacia interruttiva della lettera del 21 giugno 2010, perché priva di una vera richiesta di pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la lettura degli atti di appello, trascritti dalla stessa ricorrente, dimostrava che la questione dell'inadempimento agli obblighi informativi era stata effettivamente devoluta al giudice di appello; non vi era quindi alcuna pronuncia ultra petita. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure nella parte in cui miravano a rimettere in discussione gli accertamenti di merito sulla situazione di rischio del titolo e sull'adeguatezza delle informazioni fornite, trattandosi di valutazioni riservate al giudice di merito. Il terzo motivo è stato respinto perché la mancata prova di avere fornito adeguate informazioni integra una presunzione di danno in capo al cliente, essendo la violazione dei doveri informativi di per sé causa di disorientamento dell'investitore; il risarcimento è autonomo rispetto alla risoluzione del rapporto e può essere liquidato anche in misura pari all'importo investito, senza che ciò comporti applicazione della disciplina dell'indebito. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato nella parte in cui postulava un error in procedendo, poiché la questione della prescrizione era stata devoluta in appello; per il resto è stato dichiarato inammissibile perché richiedeva un riesame di fatto del contenuto della lettera interruttiva, estraneo al giudizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per escludere la dedotta omissione di impugnazione di capi della sentenza di primo grado, poiché la questione dell'inadempimento era stata comunque devoluta in appello

  • art. 342 c.p.c.

    usato per verificare la specificità dei motivi di appello; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero state ritualmente proposte

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per lamentare ultrapetizione; la Corte ha escluso la violazione

  • art. 1223 c.c.

    richiamato nel motivo sulla qualificazione del pregiudizio, ma ritenuto non ostativo alla liquidazione del danno risarcibile

  • art. 1453 c.c.

    evocato per sostenere che la pretesa dovesse essere trattata come conseguenza della risoluzione; la Corte ha escluso tale necessità

  • art. 2033 c.c.

    richiamato per negare la configurabilità di una ripetizione dell'indebito in assenza di domanda di risoluzione

  • art. 1219 c.c.

    menzionato nel motivo sull'interruzione della prescrizione, ritenuto infondato/inammissibile

  • art. 2943 c.c.

    invocato per contestare l'efficacia interruttiva della lettera del 21 giugno 2010; la Corte ha ritenuto la censura in parte infondata e in parte inammissibile

  • art. 21 TUB

    richiamato nel motivo relativo agli obblighi informativi dell'intermediario

  • art. 29 TUB

    richiamato nel motivo relativo agli obblighi informativi dell'intermediario

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato

  • Cass. S.U. n. 4315 del 20 febbraio 2020

    richiamata per la regolazione del contributo unificato aggiuntivo

  • Cass. Sez. 1, ord. n. 19891 del 20/06/2022

    citata a sostegno del principio per cui la valutazione di adeguatezza dell'operazione è ultronea rispetto alla violazione degli obblighi informativi

  • Cass. Sez. 1, ord. n. 12990 del 12/05/2023

    citata a sostegno del principio per cui la valutazione di adeguatezza dell'operazione è ultronea rispetto alla violazione degli obblighi informativi

  • Cass. Sez. 1, ord. n. 8333 del 04/04/2018

    citata per ribadire che la banca può rispondere della violazione degli obblighi informativi anche se il cliente ha elevata propensione al rischio

  • Cass. Sez. 3, ord. n. 7288 del 13/03/2023

    richiamata e ribadita quale precedente secondo cui la mancata prova di adeguate informazioni fa presumere un danno risarcibile in favore del cliente

Massime di principio

  • Nei giudizi in materia di intermediazione finanziaria, la devoluzione in appello della domanda di accertamento dell'inadempimento agli obblighi informativi può risultare da una lettura complessiva dei motivi di gravame, senza necessità di formule sacramentali; non vi è ultrapetizione se la questione è stata comunque impugnata.
  • La violazione degli obblighi informativi dell'intermediario può integrare di per sé un fatto fonte di danno risarcibile, perché l'omissione informativa disorienta l'investitore e condiziona le sue decisioni, indipendentemente dalla proposizione di una domanda di risoluzione dell'ordine di acquisto.
  • In presenza di accertata violazione degli obblighi informativi, la valutazione dell'adeguatezza dell'operazione è in linea di principio ultronea ai fini della responsabilità della banca, e la banca può rispondere anche quando il cliente abbia un'elevata propensione al rischio.
  • La carenza di prova dell'adempimento degli obblighi informativi può fondare una presunzione di esistenza di un danno risarcibile, con conseguente possibilità per il giudice di liquidarlo anche in misura corrispondente all'intero importo investito.
  • La qualificazione della domanda come risarcitoria esclude che il giudice debba trattarla come ripetizione dell'indebito: risarcimento del danno e restituzione conseguente alla risoluzione sono rimedi concettualmente distinti.
  • La censura in cassazione che solleciti una nuova valutazione del contenuto di una lettera o di altri elementi fattuali, senza dedurre un vizio motivazionale nei limiti consentiti o una violazione dei criteri ermeneutici, è inammissibile perché richiede un riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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