Cassazione Civile, Ordinanza n. 29186/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo di modesto valore ottenuto da due creditori nei confronti di più debitori. Uno dei destinatari del decreto e del successivo precetto ha proposto opposizione all'esecuzione, sostenendo che la somma intimata era stata già integralmente pagata, che l'obbligazione era solidale e che, comunque, la successiva revoca del decreto ingiuntivo rendeva insussistente il diritto di procedere esecutivamente. Il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione; il soccombente ha proposto appello, ma il Tribunale lo ha dichiarato inammissibile ritenendo che, essendo la causa di valore inferiore a 1.100 euro e decisa secondo equità necessaria, la sentenza fosse appellabile solo per violazione dei principi regolatori della materia, violazione che non risultava dedotta in modo ammissibile. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 339 c.p.c., sostenendo che l'appello aveva censurato proprio la mancata applicazione dei principi regolatori in tema di obbligazioni solidali, con riferimento agli artt. 1292 e 1306 c.c.; con il secondo ha dedotto omesso esame della revoca del decreto ingiuntivo da parte di altra sentenza del Giudice di pace.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la censura non era autosufficiente perché il ricorrente non aveva riportato in modo adeguato il contenuto dell'atto di appello, limitandosi a un rinvio generico a un brano dell'impugnazione, senza consentire di verificare la specifica deduzione dei principi regolatori della materia. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che il Tribunale aveva già considerato la revoca del decreto ingiuntivo, ritenendola però irrilevante nel giudizio di opposizione all'esecuzione; mancava inoltre la specificazione circa l'eventuale impugnazione o il passaggio in giudicato della sentenza di revoca. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità dell'intero ricorso, con compensazione integrale delle spese per l'elevato grado di conflittualità tra le parti e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità necessaria, per ragioni di valore, sono appellabili soltanto per i motivi limitati previsti dalla norma; in cassazione la censura deve dimostrare in modo specifico che l'appello investiva davvero la violazione dei principi regolatori della materia.
Richiamato dal ricorrente come norma regolatrice dell'obbligazione solidale, in contrapposizione all'art. 1306 c.c.; la Corte non entra nel merito della questione perché il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato dal ricorrente come norma ritenuta erroneamente applicabile in primo grado; la Corte non ne valuta l'esatta portata nel caso concreto per inammissibilità del motivo.
art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176
Indica la modalità camerale non partecipata con cui è stata trattata la causa in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che investe l'ammissibilità dell'appello contro una sentenza di equità necessaria del giudice di pace deve dimostrare in modo specifico che nell'atto di appello siano stati dedotti i soli motivi consentiti dall'art. 339, comma 3, c.p.c.; un generico rinvio al contenuto dell'appello non soddisfa l'onere di specificità.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il fatto risulta già esaminato dal giudice di merito, ancorché ritenuto irrilevante; per fondare il motivo occorre indicare anche in che modo quel fatto avrebbe avuto incidenza decisiva sulla decisione.
- In sede di legittimità, il ricorso deve essere autosufficiente: quando la censura si fonda sul contenuto di atti processuali, il loro tenore rilevante deve essere riportato o comunque reso integralmente conoscibile nei punti essenziali, senza limitarsi a un richiamo apodittico o parziale.
- Se il giudice di appello ha ritenuto irrilevante la revoca del titolo esecutivo, il ricorrente deve chiarire se tale revoca sia passata in giudicato o sia stata impugnata, perché la sola allegazione della revoca non basta a dimostrare il vizio denunciato.
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