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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34622/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento per il compenso relativo alla redazione di due relazioni di attestazione rese in una procedura concordataria, ma il giudice delegato e poi il Tribunale avevano escluso il credito ritenendo che le attestazioni fossero del tutto inidonee alla funzione informativa richiesta, carenti e, secondo il tribunale, persino decettive rispetto alle principali fonti di soddisfacimento dei creditori chirografari. Nel ricorso per cassazione il professionista deduceva cinque motivi: 1) nullità del decreto per extrapetizione e violazione del contraddittorio, sostenendo che il tribunale aveva fondato il rigetto su rilievi non contestati dalla curatela e introdotti d'ufficio; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c., 1176 e 1218 c.c., assumendo che il tribunale avesse travisato le risultanze documentali e male apprezzato la diligenza professionale; 3) omesso esame di fatti decisivi e, in parte, nullità della decisione, per non avere considerato circostanze emergenti dagli atti della procedura concordataria, che a dire del ricorrente avrebbero dimostrato la correttezza dell'operato dell'attestatore; 4) violazione dell'art. 111 l. fall. per il mancato riconoscimento della prededuzione del credito; 5) richiesta conseguenziale di cassazione del decreto anche quanto alle spese di lite.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il tribunale, accertando l'inidoneità della prestazione professionale, si era limitato a valutare se il professionista avesse assolto il proprio onere di provare l'esatto adempimento; non vi era quindi extrapetizione né violazione del contraddittorio, poiché una volta contestato l'inadempimento il giudice non doveva segnalare d'ufficio l'insufficienza della prova. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo: il secondo perché in realtà mirava solo a una diversa valutazione delle prove, non consentita in cassazione; il terzo perché il ricorrente non aveva indicato specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risultava, il momento e le modalità della sua discussione, limitandosi a chiedere una rivalutazione del merito. Di conseguenza è stato ritenuto inammissibile anche il quarto motivo, essendo stata previamente affermata l'inesistenza del credito per totale inadempimento, e il quinto perché privo di autonoma censura. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e, ravvisando colpa grave nella proposizione del ricorso, lo ha condannato d'ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 3, l. fall.

    richiamato come base dell'incarico di attestazione reso dal professionista in sede concordataria.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per la censura di nullità del decreto per extrapetizione e violazione del contraddittorio.

  • artt. 101 e 112 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per lamentare lesione del contraddittorio e ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché il giudice si è mosso entro l'alveo delle contestazioni e dell'onere probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per dedurre la violazione di norme sulla valutazione della prova e sulla diligenza/inadempimento.

  • art. 116 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la sua violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello legale o disapplica la regola di valutazione; non quando si contesta il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • artt. 1176 e 1218 c.c.

    richiamati per sostenere la correttezza o meno della diligenza professionale e dell'inadempimento; la Corte dà rilievo all'onere del creditore di provare l'esatto adempimento a fronte dell'eccezione di inadempimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte richiama il vizio come omesso esame di un fatto storico decisivo, escludendo che possa essere usato per ottenere una diversa lettura delle prove o del merito.

  • art. 111, comma 2, l. fall.

    invocato per la prededuzione del credito; il motivo è ritenuto inammissibile perché, una volta negata l'esistenza del credito, manca interesse a discuterne la natura prededucibile.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato d'ufficio per sanzionare la proposizione del ricorso con colpa grave.

  • art. 2049 c.c.

    richiamato in relazione alla responsabilità del cliente per l'operato del proprio difensore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    menzionato nel dispositivo in relazione al contributo unificato, ma il testo fornito è tronco e non consente ulteriori dettagli.

Massime di principio

  • Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'eccezione di inadempimento opera come fatto impeditivo della pretesa di pagamento: il debitore può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore che agisce per il pagamento deve provare il proprio esatto adempimento.
  • Il giudice non incorre in extrapetizione quando, a fronte dell'eccezione di inadempimento, valuta se il creditore abbia effettivamente assolto il proprio onere probatorio; tale verifica attiene ai fatti costitutivi del diritto azionato.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legalmente previsto o abbia disatteso una specifica regola di valutazione; non è consentita la censura che miri soltanto a una diversa ponderazione delle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione puntuale del fatto storico decisivo asseritamente omesso, del dato da cui risulta, del modo e del momento in cui è stato discusso, e non può essere trasformato in un mezzo per ottenere una rivalutazione del merito.
  • Se il giudice esclude in radice l'esistenza del credito, il creditore non ha interesse a dolersi del mancato riconoscimento della prededuzione di quel medesimo credito.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile può integrare colpa grave e giustificare la condanna d'ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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