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Sentenza

Sentenza n. 229/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato l’amministrazione al pagamento di € 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00, relativamente all’anno scolastico 2022/2023, nonché era stato disposto il pagamento della medesima somma. La sentenza era stata notificata al Ministero il 12 dicembre 2024 presso il domicilio digitale dell’amministrazione. Il ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente inerzia ministeriale. Ha quindi chiesto l’attivazione della Carta elettronica, l’accredito dell’importo riconosciuto e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’ottemperanza perché: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato; il titolo era stato notificato al domicilio digitale dell’amministrazione; era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996; e l’amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il Collegio ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo di € 500,00. Ha inoltre nominato, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 339,00, oltre spese generali, accessori e legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione non vi si conformi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; decorso inutilmente tale termine, l’inerzia dell’amministrazione non impedisce l’attivazione dell’ottemperanza.

  • art. 479 c.p.c.

    A seguito delle modifiche richiamate in sentenza, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, purché il titolo sia notificato secondo le modalità previste.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    È richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 479 c.p.c., in relazione all’idoneità delle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali a costituire titolo esecutivo senza formula esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto nel giudicato da eseguire.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza costituisce elemento probatorio della definitività del titolo posto a fondamento dell’ottemperanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di facere o di pagamento, quando l’amministrazione non si conformi al giudicato.
  • Ai fini dell’esecuzione del giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 consentono di attivare la tutela esecutiva, ove risulti altresì provato il passaggio in giudicato e l’inadempimento dell’amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione integrale del giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, incluse quelle relative allo stanziamento, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento della spesa.
  • Quando il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato è un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non spetta un compenso aggiuntivo per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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