Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1737/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della statuizione di confisca della vettura Nissan targata E3399AA. Il ricorrente deduceva violazione di norme procedurali e di merito: la confisca sarebbe stata illegittima perché adottata sulla base del presupposto della definitività dell'accertamento della responsabilità penale al momento della prescrizione, mentre l'odierno ricorrente aveva specificamente contestato in appello la responsabilità; inoltre la confisca sarebbe stata disposta senza previo contraddittorio e non poteva essere adottata se il mezzo non era di esclusiva proprietà dell'imputato. Il motivo invocava la violazione di artt. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e) c.p.p. in relazione alla confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio, limitatamente alla statuizione di confisca dell'autoveicolo targato E.3399AA, la decisione della Corte d'appello. La Cassazione ha richiamato il principio per cui la confisca del veicolo, anche se prevista come sanzione amministrativa accessoria, può essere disposta solo quando l'accertamento del fatto-reato sia divenuto irrevocabile; nel caso di specie la responsabilità era stata espressamente contestata in appello e la prescrizione è maturata in pendenza del giudizio d'appello, perciò non risultava l'irrevocabilità dell'accertamento necessaria per applicare la confisca. Per tali ragioni la confisca è stata eliminata. Il resto della sentenza impugnata è stato lasciato impregiudicato.

Norme richiamate

  • D.lgs. 30/04/1992 n.285, art.186, comma 2, lett.c) e comma 2-bis

    citato nel provvedimento impugnato come norma del reato contestato (guida in stato di ebbrezza)

    La norma incriminatrice è il presupposto materiale del procedimento; la confisca era stata disposta in relazione al reato previsto da tale articolo ma la Corte di Cassazione ha osservato che l'applicabilità della confisca richiede l'irrevocabilità dell'accertamento del fatto-reato

  • Codice penale, art.131-bis

    richiamato nella sentenza di merito in relazione alla causa di non punibilità

    La Corte d'appello ha ritenuto assorbite le censure inerenti alla mancata applicazione di questa causa di non punibilità; la Cassazione non ha ritenuto necessario approfondire ulteriormente tale profilo nel dispositivo

  • Codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. b), c), d) ed e)

    articoli richiamati dal ricorrente come vizio di motivazione e violazione di norme procedurali

    Sono i motivi di cassazione richiamati per dedurre errori di diritto e di istruzione: la Cassazione ha accertato l'errore riguardo alla possibilità di disporre la confisca nonostante la contestazione della responsabilità in appello e la maturazione della prescrizione

  • Codice di procedura penale, art.591, comma 2 e art.648

    richiamati nella motivazione sulla temporalità della definitività della decisione

    La Cassazione ha utilizzato tali norme per spiegare che la definitività della pronuncia si colloca al momento in cui la decisione relativa all'impugnazione diventa definitiva (es. pronuncia di inammissibilità e sua definitiva), e quindi la prescrizione maturata in appello non produce irrevocabilità dell'accertamento quando la responsabilità è stata impugnata

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    richiamata in motivazione attraverso riferimento giurisprudenziale

    Richiamata per il principio secondo cui nella confisca rileva l'accertamento del fatto-reato; la Cassazione evidenzia la necessità di rispettare i principi sostanziali e processuali anche alla luce della giurisprudenza CEDU

Massime di principio

  • La confisca di un veicolo come sanzione amministrativa accessoria può essere disposta solo se l'accertamento del fatto-reato è divenuto irrevocabile: se il punto relativo alla responsabilità è stato impugnato e la prescrizione matura in pendenza del giudizio d'appello, non sussiste l'irrevocabilità necessaria per la confisca.
  • La mera dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non autorizza automaticamente la confisca se l'imputato ha effettivamente contestato la responsabilità in appello; va verificato se la decisione sull'impugnazione è divenuta definitiva.
  • L'adozione di provvedimenti ablativi richiede il rispetto del contraddittorio: un'ordinanza correttiva pronunciata senza previo contraddittorio può essere nulla e non può legittimare una successiva adozione "ex novo" della confisca se mancano i presupposti sostanziali.
  • La titolarità esclusiva del bene è elemento rilevante: se il veicolo non è di esclusiva proprietà dell'imputato, la confisca può essere illegittima o richiedere accertamenti ulteriori.
  • In operazioni simili è opportuno valutare separatamente la natura definitiva dell'accertamento del fatto e la regolarità procedurale (es. contraddittorio), prima di disporre misure ablative; in caso di dubbio, la misura cautelativa o ablativa dovrebbe essere sospesa fino alla definitiva chiarificazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.