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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03360/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ASL)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di fatture emesse da una struttura sanitaria privata accreditata per prestazioni rese in un periodo anteriore al 2004, poi cedute a una società di factoring. L’azienda sanitaria locale oppose il decreto; in un separato giudizio la cessionaria domandò anche gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 sulla sorte capitale. Riunite le cause, il tribunale revocò il decreto ingiuntivo ma condannò comunque l’ASL al pagamento di una parte del credito. In appello, la società cessionaria impugnò la decisione e l’ASL propose appello incidentale. La Corte d’appello accolse il primo motivo incidentale dell’ASL, ritenendo che per i pagamenti dovuti dal 2004 in poi per prestazioni di ospedali classificati e IRCCS la legittimazione passiva spettasse alla Regione Lazio, quale ente pagatore, e non all’ASL, valorizzando il momento del pagamento o della richiesta di pagamento e non quello di esecuzione delle prestazioni. La cessionaria ricorse per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per aver ritenuto tardiva/inammissibile la questione del difetto di legittimazione passiva, sollevata dall’ASL solo nel giudizio riunito sugli interessi moratori, nonché per non aver considerato l’estensione automatica delle eccezioni alla causa riunita; 2) errata interpretazione della DGR Lazio n. 602/2004 e violazione delle regole di interpretazione degli atti amministrativi e del principio di irretroattività, sostenendo che la Regione, quale ente pagatore, non potesse rispondere per prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema di pagamenti centralizzati; 3) omesso esame di un fatto decisivo, indicato nella direttiva regionale esplicativa del 4 ottobre 2004, che avrebbe fatto decorrere l’operatività della DGR solo dalle fatture relative a prestazioni rese da aprile 2004.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la carenza di titolarità passiva del rapporto controverso non integra un’eccezione in senso stretto quando si risolva in una mera difesa o in una questione di diritto, ed è rilevabile d’ufficio se emerge dagli atti. Ha respinto il secondo motivo affermando che, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata, il D.L. n. 324/1993, art. 1, comma 10, regola la legittimazione passiva verso tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie convenzionate, individuando come debitore l’ente incaricato del pagamento, inteso come ente finanziatore delle aziende sanitarie; tale qualificazione discende da norme statali e non viene meno per il fatto che le prestazioni siano anteriori alla delibera regionale del 2004. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non era stato correttamente dedotto un omesso esame di fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ma solo una contestazione sull’interpretazione della direttiva amministrativa, senza l’indicazione puntuale del fatto omesso, del dato da cui risultava, del come e quando fosse stato discusso e della sua decisività. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 274 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per censurare l'interpretazione della DGR regionale, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per censurare l'interpretazione della DGR regionale, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza

  • art. 1366 c.c.

    richiamato per censurare l'interpretazione della DGR regionale, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza

  • d.lgs. n. 231/2002

    richiamato con riferimento alla domanda di interessi moratori sulla sorte capitale

  • D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv. con L. 27 ottobre 1993, n. 423

    “nei rapporti … con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”

    la norma individua, per le prestazioni sanitarie convenzionate, l'ente incaricato del pagamento quale debitore passivo, regola applicabile anche dopo la riforma delle USL in ASL e riferibile a tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie convenzionate, non solo alle strutture private

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il sindacato di legittimità per omesso esame è ammesso solo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; non basta una censura sull'interpretazione di un atto amministrativo

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la parte ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la parte ricorrente deve depositare e indicare gli atti e documenti rilevanti per il motivo di ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La carenza di titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, quando si risolva nella mera negazione dei fatti costitutivi o in una questione di diritto, non integra un'eccezione in senso stretto ed è rilevabile d'ufficio dal giudice se risulta dagli atti di causa.
  • Nei rapporti con le strutture sanitarie convenzionate, il soggetto passivo della pretesa di pagamento è l'ente incaricato del pagamento, inteso come ente finanziatore delle aziende sanitarie, secondo la disciplina statale richiamata dalla giurisprudenza consolidata.
  • L'individuazione del debitore nei sistemi di pagamento centralizzato delle prestazioni sanitarie dipende dalla funzione legale di ente pagatore, non dal momento in cui le prestazioni sono state materialmente eseguite, se la disciplina applicabile collega la legittimazione passiva al pagamento richiesto.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente il fatto storico, il dato testuale o extratestuale da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; non può essere usata per contestare soltanto l'interpretazione di un atto o documento.
  • Quando la doglianza investe l'interpretazione di una direttiva o di un atto amministrativo ma non dimostra un effettivo omesso esame di fatto storico, il motivo è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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