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Parere

Parere n. 43/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Girolamo Rubino, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, della deliberazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Consiglio comunale del Comune di Lipari, che approva le modifiche e integrazioni al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Giustizia amministrativa202500137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione del Consiglio comunale di Lipari recante modifiche e integrazioni al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, persona costretta a muoversi in sedia a rotelle, ha impugnato la deliberazione consiliare che ha modificato il regolamento comunale sull’occupazione del suolo pubblico. Ha contestato, in particolare, la riduzione da 1,50 metri a 1 metro dello spazio minimo per il passaggio pedonale nelle strade prive di marciapiede e l’abrogazione della previsione relativa all’acquisizione del parere della Soprintendenza. Ha dedotto la violazione dell’art. 46 del regolamento di contabilità comunale e dell’art. 239, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 267/2000, sostenendo che l’approvazione del nuovo regolamento avrebbe dovuto essere preceduta dal parere del collegio dei revisori. L’Ufficio legislativo e legale ha prospettato il difetto di interesse a ricorrere, poiché le disposizioni regolamentari non avrebbero prodotto una lesione attuale, concreta e immediata. Il Collegio ha dovuto quindi verificare la natura delle disposizioni regolamentari e la sussistenza delle condizioni dell’azione.

Il parere

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire. Ha qualificato le disposizioni contestate come norme regolamentari di volizione-preliminare, non immediatamente lesive, la cui eventuale lesività può concretizzarsi soltanto con l’adozione dei successivi provvedimenti concessori di occupazione del suolo pubblico. Il ricorrente non ha dimostrato che, al momento della proposizione del ricorso, si fosse verificata una concreta e attuale riduzione degli spazi di movimento per le persone con disabilità. La riduzione della soglia minima da 1,50 a 1 metro, riferita alle strade prive di marciapiede, non impone automaticamente di utilizzare lo spazio minimo, ma fissa una soglia inderogabile che non esclude la necessità di garantire, nei singoli casi, uno spazio maggiore. Inoltre, l’art. 52 del regolamento vieta di intralciare il passaggio pedonale e i dispositivi per le persone con disabilità e impone la garanzia di una zona adeguata per la circolazione delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Tali obblighi costituiscono attuazione dell’art. 20 del codice della strada. Spetta pertanto al Comune effettuare, in sede di rilascio dei singoli titoli concessori, una valutazione puntuale e concreta affinché lo spazio residuo consenta effettivamente il transito dei pedoni e delle persone in sedia a rotelle.

Osservazioni

Interesse a ricorrere e natura delle norme regolamentari

Le disposizioni regolamentari di carattere generale e astratto che necessitano di un successivo atto applicativo non producono, di regola, una lesione attuale e immediata. Devono essere impugnate insieme al provvedimento che ne fa concreta applicazione, salvo l’eventuale facoltà di impugnazione immediata delle disposizioni direttamente lesive.

Prova della lesione concreta e attuale

Il ricorrente non ha fornito elementi di prova circa l’effettiva e concreta riduzione degli spazi di movimento per le persone con disabilità. La mera prospettazione di un pregiudizio eventuale o futuro non è sufficiente a integrare l’interesse ad agire.

Art. 52 del regolamento comunale - spazio per la circolazione

La riduzione della larghezza minima da 1,50 a 1 metro, prevista per le strade prive di marciapiede, stabilisce una soglia minima inderogabile, ma non impone automaticamente di limitare lo spazio a tale misura. Deve essere garantito uno spazio maggiore quando ciò sia necessario per la concreta fruibilità del percorso pedonale.

Art. 52 del regolamento comunale e art. 20 del codice della strada - accessibilità

Il divieto di recare intralcio al passaggio pedonale e ai dispositivi per le persone con disabilità, nonché l’obbligo di garantire una zona adeguata per la circolazione delle persone con limitata o impedita capacità motoria, costituiscono limiti insuperabili all’occupazione del suolo pubblico.

Valutazione dei singoli titoli concessori

Il Comune deve svolgere una valutazione puntuale e concreta in sede di rilascio dei titoli abilitativi, verificando che lo spazio residuo consenta effettivamente il transito dei pedoni e, in particolare, delle persone che si muovono in sedia a rotelle.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Prevede la trasmissione del ricorso straordinario e della documentazione da parte dell’amministrazione, inclusa la relazione sull’affare.

  • art. 20 d.lgs. 285/1992 (codice della strada)

    Nei centri abitati ... rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.; ... è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

    L’occupazione del suolo pubblico è soggetta al limite insuperabile della garanzia di uno spazio adeguato per la circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

  • art. 239, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 267/2000

    Norme richiamate dal ricorrente per sostenere la necessità del parere del collegio dei revisori sull’approvazione del regolamento; il Collegio non esamina nel merito tale censura, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 46 del regolamento di contabilità del Comune di Lipari

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla necessità del parere del collegio dei revisori; la relativa censura non viene esaminata nel merito.

  • art. 52 del regolamento COSAP del Comune di Lipari

    rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 1,20; almeno 1,00 mt.; sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria

    La disposizione non consente un’applicazione automatica della soglia minima, vieta gli intralci al passaggio pedonale e impone una valutazione concreta dello spazio necessario all’accessibilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento dei dati personali nella diffusione del parere.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base per l’oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.

Massime di principio

  • Le disposizioni regolamentari generali e astratte che necessitano di un successivo provvedimento applicativo sono norme di volizione-preliminare e, non essendo di regola immediatamente lesive, devono essere impugnate insieme all’atto che ne fa concreta applicazione.
  • L’interesse a ricorrere richiede una lesione concreta, attuale e direttamente riferibile alla sfera giuridica del ricorrente; la mera prospettazione di un pregiudizio eventuale o futuro non integra una condizione dell’azione.
  • La previsione regolamentare di una larghezza minima per il passaggio pedonale costituisce una soglia inderogabile, ma non autorizza l’amministrazione a garantire automaticamente soltanto tale misura quando le caratteristiche concrete dei luoghi richiedano uno spazio maggiore.
  • L’occupazione del suolo pubblico deve comunque garantire, nei singoli casi, uno spazio adeguato e concretamente fruibile per il transito delle persone con limitata o impedita capacità motoria; il Comune deve verificare tale requisito in sede di rilascio del titolo concessorio.

Impugnazione del regolamento comunale sull’occupazione del suolo pubblico

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una persona residente a Lipari e costretta a muoversi in sedia a rotelle contro la deliberazione del Consiglio comunale che aveva modificato e integrato il regolamento sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e sul canone mercatale.

Premesse e contenuto del ricorso

Il ricorrente ha contestato, in particolare, la modifica dell’art. 52 del regolamento, che per le strade prive di marciapiede aveva ridotto da 1,50 metri a 1 metro la larghezza minima del passaggio pedonale. Ha inoltre lamentato l’abrogazione dell’art. 50-bis del previgente regolamento, relativo all’acquisizione del parere della Soprintendenza dei beni culturali ai fini del rilascio della concessione.

Secondo il ricorrente, tali modifiche avrebbero ampliato le superfici concretamente occupabili e avrebbero compromesso la mobilità delle persone con disabilità, fino a rendere difficoltosa o impossibile la fruizione del centro storico di Lipari. L’unico motivo dedotto riguardava la violazione dell’art. 46 del regolamento di contabilità comunale e dell’art. 239, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 267/2000, per mancata acquisizione del parere del collegio dei revisori.

Domanda cautelare

Il ricorrente aveva chiesto anche la sospensione cautelare degli atti impugnati, sostenendo che l’occupazione massiva del suolo pubblico avrebbe determinato un danno grave e irreparabile alla libertà di movimento, all’autonomia personale e alla partecipazione alla vita sociale.

La domanda cautelare era stata già respinta dal Consiglio di giustizia amministrativa con precedente parere, poiché l’art. 52 del regolamento garantiva comunque una zona libera per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria, di larghezza non inferiore a 1,20 metri, ferma restando la necessità di una valutazione concreta.

Ricevibilità e interesse a ricorrere

Il ricorso è stato ritenuto tempestivo, essendo stato proposto entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della deliberazione all’albo pretorio.

Il Collegio ha tuttavia esaminato prioritariamente la questione dell’interesse ad agire, rilevando che la tutela amministrativa non è diretta ad assicurare in astratto la generale legittimità dell’operato pubblico, ma richiede una lesione concreta e attuale di una situazione giuridica riferibile al ricorrente.

Regolamenti volizione-preliminare e volizione-azione

Richiamando la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa n. 209 del 13 marzo 2021, fondata anche sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2927 del 2016, nonché l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 4 maggio 2012, il Collegio ha distinto tra:

  • regolamenti di volizione-preliminare, che contengono norme generali e astratte e necessitano di un successivo atto applicativo;
  • regolamenti di volizione-azione, le cui disposizioni sono immediatamente lesive e devono essere impugnate tempestivamente.

Le disposizioni contestate sono state qualificate come norme di volizione-preliminare. Esse non producono, da sole, una lesione immediata della posizione del ricorrente, poiché l’eventuale pregiudizio può concretizzarsi soltanto attraverso il rilascio di uno specifico titolo concessorio per l’occupazione del suolo pubblico.

Accessibilità e applicazione dell’art. 52 del regolamento

Il Collegio ha osservato che il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell’effettiva riduzione degli spazi di movimento per le persone con disabilità.

La riduzione della larghezza minima da 1,50 a 1 metro, prevista esclusivamente per le strade prive di marciapiede, non comporta che l’amministrazione debba sempre e automaticamente lasciare soltanto 1 metro libero. La disposizione individua una soglia minima, senza escludere che le condizioni concrete dei luoghi impongano uno spazio maggiore.

Lo stesso art. 52 vieta di recare intralcio al passaggio pedonale e ai dispositivi per le persone con disabilità e impone che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

Rilevanza dell’art. 20 del codice della strada

Il Collegio ha ricondotto tali previsioni al principio generale contenuto nell’art. 20 del d.lgs. n. 285/1992. La norma consente l’occupazione dei marciapiedi e delle sedi stradali entro determinati limiti, imponendo comunque, nelle zone di rilevanza storico-ambientale o caratterizzate da particolari condizioni geometriche, la garanzia di una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Questo limite opera anche quando il regolamento comunale individui una misura minima: l’amministrazione deve verificare in concreto che lo spazio residuo sia realmente utilizzabile e accessibile.

Esito

Poiché al momento della proposizione del ricorso non era stata dimostrata una lesione concreta e attuale e poiché le disposizioni regolamentari avrebbero potuto produrre effetti lesivi soltanto attraverso successivi provvedimenti concessori, il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto insussistente l’interesse a ricorrere.

Il parere conclusivo è stato quindi nel senso di dichiarare il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito la censura relativa alla mancata acquisizione del parere del collegio dei revisori. Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone citate nel parere.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaCircolazione stradale e viabilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativoTrasporti e circolazione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzoProporzionalità e ragionevolezza

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