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Parere

Parere n. 42/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, contro il Comune di Isola delle Femmine – Settore 3 – Ufficio tecnico – urbanistica – edilizia privata, in persona del Sindaco pro tempore, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202400123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell'ordinanza dirigenziale di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, immissione in possesso e irrogazione di una sanzione pecuniaria di 20.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale adottata ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, con la quale era stata accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione relativo a un ampliamento abusivo realizzato mediante la copertura di un terrazzo e la creazione di un vano destinato a cucina. L'ordinanza disponeva l'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale, l'immissione in possesso, la trascrizione e l'irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro. La ricorrente ha dedotto: la violazione della disciplina edilizia e la carenza di istruttoria circa la natura e la consistenza dell'opera; l'intervenuto ripristino dello stato dei luoghi, asseritamente incompatibile con l'acquisizione; la mancata imputabilità dell'inottemperanza, in quanto avrebbe acquistato l'immobile nello stato accertato; la propria non imputabilità soggettiva, derivante dall'età avanzata e da gravi patologie invalidanti che le impedivano di comprendere pienamente gli atti e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita; l'illegittimità della sanzione pecuniaria dopo la demolizione spontanea; nonché un'istanza cautelare. Nel corso dell'istruttoria è emerso che la ricorrente aveva effettivamente demolito il manufatto e ripristinato lo stato dei luoghi, sebbene tardivamente. Il Comune aveva preso atto della demolizione sulla base della documentazione fotografica, senza effettuare un ulteriore sopralluogo e senza dare seguito alle conseguenti attività della procedura acquisitiva, tra cui la trascrizione.

Il parere

Il Consiglio ha ritenuto il ricorso ricevibile e fondato, decidendolo sulla base della ragione più liquida e accogliendo il quarto motivo, relativo alla non imputabilità dell'inottemperanza. Richiamando il principio affermato dall'Adunanza plenaria nel 2023, il Collegio ha ribadito che l'acquisizione gratuita prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 ha natura afflittiva e presuppone l'imputabilità dell'omessa ottemperanza all'ordine di demolizione. L'acquisizione non può quindi essere disposta quando la mancata demolizione sia non imputabile al destinatario per una malattia completamente invalidante, salvo gli obblighi dell'eventuale rappresentante legale. Nel caso concreto, la documentazione sanitaria, inclusi il referto neurologico e la certificazione INPS, dimostrava che la ricorrente non era in grado di deambulare senza assistenza e di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. Tali condizioni avevano inciso sulla sua capacità di adempiere tempestivamente e configuravano la non imputabilità dell'inottemperanza. Il Collegio ha inoltre valorizzato il fatto che la demolizione spontanea, benché tardiva, aveva ripristinato l'ordine urbanistico, paesaggistico e ambientale, esonerando il Comune dai costi dell'esecuzione d'ufficio. Ha rilevato che l'Amministrazione aveva preso atto del ripristino, senza poi procedere alla trascrizione dell'acquisizione né alle ulteriori determinazioni della procedura. Quanto alla sanzione pecuniaria di 20.000 euro, il Collegio ha condiviso il rilievo dell'Ufficio legislativo e legale secondo cui la demolizione integrale del manufatto eliminava il presupposto attuale della misura sanzionatoria. L'irrogazione della sanzione per un abuso già rimosso sarebbe risultata contraria ai principi di proporzionalità, ragionevolezza ed economicità. È stato pertanto espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso, senza necessità di esaminare gli ulteriori motivi, ritenuti non decisivi.

Osservazioni

Motivo 1 - Natura e consistenza dell'opera abusiva

La censura relativa alla qualificazione dell'intervento, alla carenza di istruttoria e alla possibile sanabilità dell'opera non è stata esaminata nel merito, poiché il ricorso è stato accolto sulla base della ragione più liquida.

Motivo 2 - Ripristino tardivo dello stato dei luoghi

La demolizione spontanea e tardiva è stata accertata sulla base della documentazione prodotta e valorizzata quale elemento idoneo a ripristinare l'ordine urbanistico violato e a escludere l'utilità dell'acquisizione e della sanzione pecuniaria.

Motivo 3 - Mancata imputabilità soggettiva dell'abuso

La censura non è stata esaminata autonomamente, essendo stata assorbita dalla decisione fondata sulla non imputabilità dell'inottemperanza per le gravi condizioni di salute della ricorrente.

Motivo 4 - Non imputabilità dell'inottemperanza

Il motivo è stato accolto. L'età avanzata e le patologie invalidanti, comprovate dalla documentazione sanitaria, impedivano alla ricorrente di adempiere tempestivamente all'ordine demolitorio e dimostravano la non imputabilità dell'omessa ottemperanza. In applicazione del principio dell'Adunanza plenaria del 2023, l'acquisizione gratuita non poteva essere disposta.

Motivo 5 - Sanzione pecuniaria di 20.000 euro

La sanzione è stata ritenuta priva di utilità dopo la demolizione integrale del manufatto. La sua applicazione a un abuso già rimosso sarebbe risultata contraria ai principi di proporzionalità, ragionevolezza ed economicità.

Norme richiamate

  • art. 31, commi 3, 4, 4-bis e 4-ter, d.P.R. n. 380/2001

    acquisizione gratuita al patrimonio comunale, trascrizione, sanzione pecuniaria e conseguenze dell'inottemperanza all'ordine di demolizione

    L'acquisizione gratuita ha natura afflittiva e richiede l'imputabilità dell'omessa ottemperanza; la demolizione spontanea, anche se tardiva, può eliminare il presupposto attuale dell'acquisizione e della sanzione pecuniaria.

  • art. 20 l.r. n. 4/2003

    sanabilità dell'opera secondo la disciplina regionale richiamata dalla ricorrente

    La questione relativa alla possibile applicazione della disposizione non è stata esaminata, perché assorbita dall'accoglimento del ricorso per altra ragione.

  • art. 64 c.p.a.

    valutazione processuale dell'omessa produzione o collaborazione istruttoria dell'Amministrazione

    L'Ufficio legislativo e legale aveva avvertito il Comune che la mancata risposta alle richieste istruttorie avrebbe potuto essere valutata secondo le regole processuali amministrative.

  • art. 55 c.p.a.

    La sospensione cautelare dell'ordinanza era stata già accolta con precedente decreto presidenziale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    oscuramento dei dati personali nelle decisioni diffuse

    La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    trattamento di categorie particolari di dati personali relativi alla salute

    Il richiamo sostiene l'oscuramento dei dati sanitari della ricorrente in caso di diffusione del parere.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    garanzie per il trattamento dei dati relativi alla salute

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, per imporre l'oscuramento delle informazioni sanitarie.

  • Adunanza plenaria, sentenza n. 16/2023

    l'acquisizione gratuita non può essere emessa quando la mancata ottemperanza sia non imputabile per una malattia completamente invalidante

    Il principio richiede l'imputabilità dell'illecito omissivo e pone sul destinatario dell'ordine, o sul rappresentante legale, l'onere di dedurre e comprovare la non imputabilità, secondo il principio di vicinanza alla fonte della prova.

Massime di principio

  • L'acquisizione gratuita delle opere abusive al patrimonio comunale, prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, ha natura afflittiva e presuppone che l'inottemperanza all'ordine di demolizione sia imputabile al destinatario.
  • L'acquisizione non può essere disposta quando la mancata ottemperanza sia non imputabile al destinatario per una malattia completamente invalidante, salvo gli obblighi eventualmente gravanti sul suo rappresentante legale.
  • La non imputabilità dell'inottemperanza deve essere dedotta e comprovata dal destinatario dell'ordine di demolizione o dal suo rappresentante legale, in applicazione del principio di vicinanza alla fonte della prova.
  • La demolizione spontanea e tardiva dell'abuso può ripristinare l'ordine urbanistico violato e rendere priva di utilità l'acquisizione al patrimonio comunale, soprattutto quando l'Amministrazione abbia preso atto del ripristino e non abbia proceduto alle attività acquisitive conseguenti.
  • La sanzione pecuniaria collegata all'inottemperanza non può essere utilmente applicata quando la demolizione integrale abbia eliminato il presupposto attuale della misura, in contrasto con i principi di proporzionalità, ragionevolezza ed economicità.

Impugnazione dell'acquisizione di un immobile abusivo al patrimonio comunale

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una proprietaria contro il Comune di Isola delle Femmine. Il ricorso riguardava un'ordinanza di accertamento dell'inottemperanza a un ordine di demolizione, acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale, immissione in possesso e irrogazione di una sanzione pecuniaria di 20.000 euro.

Fatti e provvedimento impugnato

Nel corso di un sopralluogo erano state accertate opere abusive consistenti nell'ampliamento di un appartamento mediante la copertura di un terrazzo e la realizzazione di un vano destinato a cucina, con aumento di volume e superficie residenziale. L'opera era stata ritenuta permanente e realizzata in assenza di permesso di costruire e di nulla osta della Soprintendenza.

A seguito dell'ordine di demolizione, il Comune aveva adottato l'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, disponendo l'acquisizione gratuita dell'immobile, l'immissione in possesso, la trascrizione e l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 4-bis.

Motivi del ricorso

La ricorrente aveva contestato la qualificazione dell'intervento, sostenendo che si trattasse della copertura di un terrazzo con struttura precaria e facilmente rimovibile. Aveva inoltre dedotto l'intervenuta demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi, la propria estraneità alla realizzazione dell'abuso, la non imputabilità dell'inottemperanza per età avanzata e gravi patologie invalidanti, nonché l'insussistenza dei presupposti per la sanzione pecuniaria dopo la demolizione.

L'istanza cautelare era stata accolta con precedente decreto presidenziale.

Istruttoria e ripristino dei luoghi

Dalla documentazione acquisita è emerso che la ricorrente aveva effettivamente demolito il manufatto e ripristinato lo stato dei luoghi, benché oltre il termine previsto per l'ottemperanza. Il Comune aveva dichiarato di avere visionato le fotografie del ripristino e di non avere effettuato un ulteriore sopralluogo per la carenza di personale.

L'Amministrazione aveva inoltre preso atto della demolizione senza procedere alle conseguenti determinazioni nella procedura di acquisizione e, in particolare, senza procedere alla trascrizione presso il servizio di pubblicità immobiliare.

Ragione più liquida e non imputabilità

Il Collegio ha applicato la regola della ragione più liquida, ritenendo sufficiente esaminare la questione immediatamente risolutiva e assorbendo gli ulteriori motivi.

È stato ritenuto decisivo il quarto motivo, relativo alla non imputabilità dell'inottemperanza. La documentazione sanitaria dimostrava che la ricorrente, anziana e affetta da gravi patologie invalidanti, non era in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e non poteva comprendere pienamente il contenuto degli atti amministrativi ricevuti.

Principio dell'Adunanza plenaria

Il Consiglio ha richiamato il principio affermato dall'Adunanza plenaria con sentenza n. 16/2023, secondo cui l'acquisizione gratuita prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 ha natura afflittiva, al pari della sanzione pecuniaria, e richiede l'imputabilità dell'illecito omissivo consistente nella mancata ottemperanza.

Ne consegue che l'acquisizione non può essere disposta quando la mancata demolizione sia non imputabile al destinatario per una malattia completamente invalidante, fatti salvi gli obblighi dell'eventuale rappresentante legale. Il destinatario deve dedurre e comprovare la non imputabilità, in ragione del principio di vicinanza alla fonte della prova.

Nel caso concreto, il referto neurologico e la certificazione INPS fornivano una prova sufficiente della non imputabilità della ricorrente.

Effetti della demolizione spontanea

Il Collegio ha valorizzato anche la demolizione spontanea, sebbene tardiva. Tale comportamento aveva ripristinato l'ordine urbanistico, paesaggistico e ambientale e aveva evitato al Comune di sostenere i costi della demolizione d'ufficio.

La demolizione aveva quindi soddisfatto le esigenze di buon governo del territorio, rendendo priva di utilità la prosecuzione della procedura acquisitiva, soprattutto in presenza della mancata trascrizione dell'acquisizione e della presa d'atto comunale dell'avvenuto ripristino.

Sanzione pecuniaria

Quanto alla sanzione di 20.000 euro, il Collegio ha condiviso il rilievo dell'Ufficio legislativo e legale secondo cui la demolizione integrale del manufatto poteva eliminare retroattivamente il presupposto della misura sanzionatoria.

L'applicazione della sanzione a un abuso già rimosso sarebbe stata contraria ai principi di proporzionalità, ragionevolezza ed economicità, poiché l'interesse al ripristino era già stato integralmente soddisfatto.

Conclusione

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto il ricorso ricevibile e fondato e ha espresso parere per il suo accoglimento. Il parere ha imposto, inoltre, l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivoPonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimazione e interesse a ricorrere

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