Salta al contenuto
Parere

Parere n. 44/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal sig. Giovanni Casamento contro il Comune di Lipari, in persona del Sindaco pro tempore, per l’annullamento dell’ordinanza prot. n. 563 del 5 gennaio 2023, spedita l’8 gennaio 2024; nonché avverso tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi incluso, ove occorra, dello stesso parere reso dalla Soprintendenza prot. n. 9087 del 17 maggio 2023, laddove ritenuto atto presupposto al disposto rigetto dell’istanza di condono.

Giustizia amministrativa202500204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento dell’ordinanza comunale di rigetto dell’istanza di condono edilizio relativa all’ampliamento abusivo di un fabbricato, nonché del presupposto parere negativo della Soprintendenza.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di Lipari che ha rigettato l’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 326/2003 per opere di ampliamento di un fabbricato residenziale sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Sono stati dedotti: difetto di motivazione e di istruttoria, mancata comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, violazione delle garanzie partecipative e del preavviso di rigetto, tardività dell’azione repressiva e maturazione di un affidamento per il decorso del tempo, nonché erronea applicazione della disciplina del terzo condono e della normativa siciliana, sostenendo che il vincolo sarebbe relativo, che le opere sarebbero sanabili e che si sarebbe formato il silenzio-assenso sul parere paesaggistico. Il ricorrente ha inoltre contestato il parere negativo della Soprintendenza, già impugnato con ricorso gerarchico rimasto senza decisione.

Il parere

Il parere ritiene il ricorso in parte irricevibile e per il resto infondato. Sono dichiarate irricevibili le censure rivolte contro il parere della Soprintendenza e contro il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico, poiché il ricorso gerarchico, presentato il 15 giugno 2023, si è tacitamente rigettato dopo novanta giorni e il successivo ricorso straordinario è stato proposto tardivamente rispetto a tali atti. Il parere della Soprintendenza costituisce infatti atto autonomo, presupposto, vincolante e immediatamente lesivo, non impugnabile tardivamente mediante l’impugnazione dell’atto comunale consequenziale. Quanto all’ordinanza comunale, il primo, quarto e quinto motivo sono infondati: il richiamo al parere negativo della Soprintendenza è sufficiente a motivare il diniego, non occorre una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato per la repressione dell’abuso edilizio e il decorso del tempo non genera affidamento tutelabile né sana l’illecito permanente. Il secondo e il terzo motivo sono infondati perché, trattandosi di attività vincolata e dovuta, non erano necessarie né la comunicazione di avvio né il preavviso di rigetto; il Comune non avrebbe potuto adottare una decisione diversa dopo il diniego del nulla osta paesaggistico. Il sesto motivo è infondato perché l’ampliamento di 64,43 mq, realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico risalente al 1966, costituisce opera di nuova superficie e volumetria, non riconducibile alle opere di minore rilevanza sanabili ai sensi dell’art. 32, commi 26 e 27, del d.l. n. 269/2003. Il diniego della Soprintendenza impediva comunque il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.

Osservazioni

Parere della Soprintendenza e silenzio-rigetto del ricorso gerarchico

Le censure contro il parere della Soprintendenza prot. n. 9087 del 17 maggio 2023 e contro il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico sono irricevibili. Il parere, autonomo, presupposto, vincolante e immediatamente lesivo, avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente; non è possibile contestarlo tardivamente attraverso l’impugnazione dell’ordinanza comunale consequenziale.

Motivazione, interesse pubblico e decorso del tempo

Il richiamo dell’ordinanza comunale al parere negativo della Soprintendenza è sufficiente, poiché il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo è condizione necessaria per il rilascio della sanatoria. La repressione dell’abuso edilizio è attività vincolata e non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato. L’illecito edilizio è permanente e il decorso del tempo non sana l’abuso né genera un affidamento tutelabile alla sua conservazione.

Comunicazione di avvio e preavviso di rigetto

Sono infondate le censure relative alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e al mancato preavviso di rigetto. La natura vincolata dell’attività amministrativa in materia di abusi edilizi e di sanatoria esclude la necessità di tali adempimenti quando, a seguito del diniego paesaggistico, l’amministrazione non avrebbe potuto adottare una decisione diversa.

Disciplina del terzo condono e sanabilità delle opere

Le opere di ampliamento di un fabbricato residenziale, consistenti nella costruzione di camere e di un bagno per una superficie utile di 64,43 mq, hanno determinato nuova superficie e nuova volumetria. Non sono quindi qualificabili come restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria e non rientrano tra le opere di minore rilevanza sanabili in area vincolata. Il parere negativo della Soprintendenza impedisce comunque il rilascio della sanatoria.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è stato ritenuto tempestivo rispetto all’ordinanza comunale, notificata il 12 gennaio 2024, ma tardivo rispetto al parere della Soprintendenza e al silenzio-rigetto del ricorso gerarchico.

  • art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    La disciplina del terzo condono non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli, salvo il concorso delle condizioni individuate dal parere, tra cui la preesistenza dell’opera al vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità alle opere di minore rilevanza e il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

  • art. 24 l.r. Sicilia n. 15/2004

    «dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni»

    La disposizione rende applicabile al territorio siciliano la disciplina del terzo condono prevista dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è soddisfatto mediante il richiamo al parere negativo della Soprintendenza, quando tale parere costituisce presupposto vincolante per il diniego della sanatoria.

  • artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990 e artt. 7 e seguenti l.r. Sicilia n. 10/1991

    Nelle determinazioni vincolate relative alla repressione dell’abuso edilizio e al diniego della sanatoria non è necessario acquisire previamente la partecipazione del privato quando l’amministrazione non avrebbe potuto adottare un esito diverso.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il Collegio ha escluso che il decorso del tempo determini una decadenza dall’azione repressiva dell’abuso edilizio.

  • art. 17, comma 6, l.r. Sicilia n. 4/2003

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere la sanabilità delle opere in presenza di vincolo relativo, ma il Collegio ha ritenuto non applicabile la sanatoria alle opere di ampliamento con nuova superficie e volumetria.

  • sentenza Corte costituzionale n. 252 del 19 dicembre 2022

    La pronuncia è richiamata quale elemento del quadro normativo applicabile al terzo condono in Sicilia, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. Sicilia n. 19/2021.

  • artt. 23, 32 e 33 l.r. Sicilia n. 37/1985

    Le disposizioni sono richiamate nel motivo concernente la disciplina siciliana del condono, ma il Collegio ha concluso per l’insanabilità delle opere oggetto dell’istanza.

Massime di principio

  • Il parere paesaggistico negativo dell’autorità preposta al vincolo, quando è presupposto necessario e vincolante per la definizione della domanda di sanatoria edilizia, costituisce atto autonomo e immediatamente lesivo, da impugnare tempestivamente; la sua illegittimità non può essere fatta valere tardivamente attraverso l’impugnazione dell’atto comunale consequenziale.
  • La repressione dell’abuso edilizio e la decisione sulla sanatoria, quando dipendono dall’accertamento dei presupposti legali e dal diniego dell’autorità paesaggistica, costituiscono attività vincolate e non richiedono una comparazione discrezionale tra interesse pubblico e interesse privato.
  • Il decorso del tempo e l’inerzia dell’amministrazione non sanano l’illecito edilizio permanente e non fanno sorgere un legittimo affidamento alla conservazione dell’opera abusiva.
  • Quando, a seguito del diniego del nulla osta paesaggistico, l’amministrazione non dispone di margini per adottare una decisione diversa, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e il mancato preavviso di rigetto non determinano l’illegittimità del diniego di sanatoria.
  • Nel regime del terzo condono, le opere realizzate in area vincolata sono sanabili solo al ricorrere congiunto delle condizioni previste dalla legge, compresa la riconducibilità alle opere di minore rilevanza e l’acquisizione del parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo; gli ampliamenti che comportano nuova superficie e nuova volumetria non rientrano in tale categoria.

Ricorso straordinario contro il diniego di condono edilizio

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato il ricorso straordinario proposto dal proprietario di un immobile residenziale contro il Comune di Lipari. L’impugnazione riguardava l’ordinanza comunale di rigetto dell’istanza di condono presentata ai sensi della l. n. 326/2003 per opere di ampliamento eseguite in località Ponte, sull’isola di Lipari, nonché il parere negativo della Soprintendenza di Messina.

Fatti e atti impugnati

L’istanza di condono, registrata il 7 dicembre 2004, concerneva la costruzione di camere e di un bagno in aderenza a un fabbricato residenziale, per una superficie utile di 64,43 mq. L’immobile ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico risalente al 1966.

La Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina aveva espresso parere negativo il 17 maggio 2023, richiamando la sottoposizione dell’area a notevole vincolo paesaggistico. Il Comune di Lipari aveva quindi rigettato l’istanza di condono con ordinanza prot. n. 563, facendo riferimento al diniego della Soprintendenza.

Il ricorrente aveva inoltre presentato, il 15 giugno 2023, ricorso gerarchico contro il parere soprintendentizio. In assenza di decisione entro novanta giorni, si era formato il silenzio-rigetto.

Motivi dedotti

Il ricorrente ha contestato:

  • il difetto di motivazione e di istruttoria dell’ordinanza comunale;
  • la mancata comparazione tra interesse pubblico al ripristino e interesse privato alla conservazione dell’opera;
  • la mancata comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto;
  • la decadenza dell’amministrazione dall’azione repressiva per il decorso del tempo;
  • l’erronea applicazione della disciplina del terzo condono e della normativa regionale siciliana;
  • la qualificazione del vincolo come relativo e la conseguente sanabilità delle opere;
  • la formazione del silenzio-assenso sul parere paesaggistico.

Irricevibilità delle censure contro il parere paesaggistico

Il Collegio ha distinto l’impugnazione dell’ordinanza comunale da quella del parere della Soprintendenza.

Il parere paesaggistico è stato qualificato come atto autonomo, presupposto, vincolante e immediatamente lesivo. In quanto tale, doveva essere impugnato tempestivamente. Il ricorso gerarchico presentato il 15 giugno 2023 si è tacitamente rigettato dopo novanta giorni; il successivo ricorso straordinario è stato proposto oltre il termine utile.

Non era quindi ammissibile contestare il parere della Soprintendenza attraverso l’impugnazione dell’ordinanza comunale consequenziale. Gli effetti del parere si erano consolidati e le relative censure sono state dichiarate irricevibili.

Motivazione e decorso del tempo

Il primo, il quarto e il quinto motivo sono stati ritenuti infondati.

Il Consiglio ha affermato che il richiamo dell’ordinanza comunale al diniego della Soprintendenza è sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione. Per gli immobili vincolati, il parere favorevole dell’autorità paesaggistica è condizione necessaria per il rilascio della sanatoria; in mancanza, il Comune è tenuto a rigettare l’istanza.

La repressione degli abusi edilizi costituisce attività vincolata. Non sono pertanto necessarie una specifica valutazione dell’interesse pubblico, una comparazione con l’interesse privato o una motivazione ulteriore sull’attualità dell’interesse alla demolizione.

L’abuso edilizio è un illecito permanente: il decorso del tempo non lo sana e l’inerzia dell’amministrazione non crea un legittimo affidamento alla conservazione dell’opera abusiva. Non sussiste quindi alcuna decadenza dell’amministrazione dall’esercizio del potere repressivo per il solo trascorrere degli anni.

Partecipazione procedimentale e preavviso di rigetto

Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti.

La natura vincolata delle determinazioni in materia di abuso edilizio e di sanatoria esclude, secondo il parere, l’obbligo di comunicazione di avvio e di preavviso di rigetto quando l’amministrazione non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso da quello concretamente assunto.

Dopo il parere negativo della Soprintendenza, il Comune non disponeva di margini decisionali per accogliere la domanda di condono. La mancata partecipazione procedimentale non ha quindi prodotto effetti invalidanti.

Disciplina del terzo condono

Il Collegio ha applicato l’art. 24 della l.r. Sicilia n. 15/2004 e l’art. 32, commi 26 e 27, del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 e della giurisprudenza richiamata.

Per le opere realizzate in aree sottoposte a vincoli, la sanatoria è possibile solo se ricorrono congiuntamente specifiche condizioni, tra cui:

  • la realizzazione dell’opera anteriormente all’imposizione del vincolo;
  • la conformità alle prescrizioni urbanistiche;
  • la riconducibilità dell’intervento alle opere di minore rilevanza, quali restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria;
  • il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

In ogni caso, non sono sanabili le opere che abbiano comportato nuova superficie o nuova volumetria in area sottoposta a vincolo, anche relativo, o comunque a inedificabilità.

Qualificazione delle opere

Le opere oggetto dell’istanza consistevano nell’ampliamento del fabbricato mediante la realizzazione di camere e di un bagno, per una superficie utile di 64,43 mq. Dalla documentazione e dalle fotografie risultava un significativo incremento della volumetria edilizia.

Il Consiglio ha quindi escluso che l’intervento potesse essere qualificato come opera di minore rilevanza. L’ampliamento non era riconducibile a restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria e non risultava sanabile ai sensi della disciplina del terzo condono.

A ciò si aggiungeva il diniego della Soprintendenza, che impediva comunque il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.

Conclusione

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato in parte irricevibile, limitatamente alle censure contro il parere della Soprintendenza e il silenzio-rigetto del ricorso gerarchico, e per il resto respinto perché infondato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleLegittimo affidamentoDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.