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Parere

Parere n. 41/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, contro l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, in persona dell’Assessore pro tempore, e nei confronti dei controinteressati: Rete d’imprese per la Filiera del Pistacchio Verde di Bronte DOP, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Fratelli Caprino s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Dipartimento regionale dell’agricoltura; del d.R.S. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e dei suoi allegati; del d.R.S. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e dei suoi allegati; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202300176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’esclusione di una domanda di sostegno dal Bando 2021 per i Progetti Integrati di Filiera del comparto frutta a guscio, nonché del rigetto del ricorso gerarchico

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha contestato l’esclusione della propria domanda di sostegno dalla graduatoria dei Progetti Integrati di Filiera, sostenendo che la capacità finanziaria costituisse soltanto un criterio di selezione, rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio, e non una condizione di ammissibilità. Ha dedotto violazione e falsa applicazione del Bando 2021 e degli artt. 7.1 e 8.2.1, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e irragionevolezza. In particolare, ha sostenuto che il disconoscimento da parte del Banco BPM dell’attestazione riconducibile a FondgestBPM avrebbe dovuto comportare al più la perdita del relativo punteggio, eventualmente mediante soccorso istruttorio, e non l’esclusione. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni. Il Collegio ha dovuto esaminare preliminarmente la ricevibilità delle impugnazioni e, nel merito, la rilevanza della capacità finanziaria, l’efficacia del soccorso istruttorio e la legittimità dell’esclusione fondata sul disconoscimento della documentazione bancaria.

Il parere

Il Collegio ha ritenuto il ricorso ricevibile soltanto con riguardo al provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, essendo invece irricevibile relativamente ai due decreti regionali e ai relativi allegati, impugnati oltre il termine di centoventi giorni. Nel merito, ha respinto le censure. L’art. 8.2.1 del bando imponeva di attestare, insieme alle condizioni di accesso e ai criteri di selezione, la sostenibilità finanziaria degli investimenti mediante attestazione di capacità finanziaria; l’art. 3.3 prevedeva la non ammissibilità del PIF in caso di mancato rispetto anche di una sola condizione normativa. La documentazione prodotta dalla ricorrente era stata formalmente e ripetutamente disconosciuta dal Banco BPM, che aveva escluso ogni rapporto con FondgestBPM e negato l’autenticità del documento, della numerazione, del contenuto e della sottoscrizione. La ricorrente non aveva dimostrato di possedere, al momento della domanda, il requisito sostanziale di sostenibilità finanziaria. Il soccorso istruttorio si era regolarmente svolto, ma non poteva sanare una carenza sostanziale né consentire la produzione postuma di un requisito non dimostrato al termine previsto dal bando. L’esclusione era inoltre necessaria per preservare la par condicio dei concorrenti. Sono state ritenute infondate anche le censure di difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, illogicità e irragionevolezza. La domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile perché estranea al petitum proponibile con il ricorso straordinario, limitato alle azioni di annullamento.

Osservazioni

Ricevibilità delle impugnazioni

Il ricorso è ricevibile con riguardo al provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, notificato entro il termine di centoventi giorni, ma è irricevibile relativamente ai due d.R.S. e ai relativi allegati, impugnati tardivamente.

Capacità finanziaria e ammissibilità della domanda

La capacità finanziaria, pur inserita tra i criteri di selezione, era richiesta dall’art. 8.2.1 del bando quale elemento della documentazione attestante le condizioni di accesso e la sostenibilità finanziaria del PIF. La sua mancata dimostrazione incideva quindi sull’ammissibilità sostanziale della domanda.

Disconoscimento della documentazione bancaria

Il Banco BPM ha disconosciuto formalmente il documento prodotto dalla ricorrente, negandone emissione, contenuto, forma, sottoscrizione e qualsiasi rapporto con FondgestBPM. La ricorrente non ha fornito prova della veridicità della documentazione né del possesso del requisito finanziario al momento della presentazione della domanda.

Soccorso istruttorio

Il soccorso istruttorio è stato regolarmente attivato dall’Amministrazione, ma non può sanare carenze sostanziali dei requisiti di partecipazione né consentire l’acquisizione postuma di un requisito non dimostrato entro il termine previsto dal bando. Sono sanabili soltanto irregolarità formali.

Par condicio dei concorrenti

L’ammissione della domanda nonostante la documentazione disconosciuta avrebbe alterato la parità di trattamento tra i concorrenti e la regolarità della procedura selettiva.

Motivazione e istruttoria

Il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico ricostruisce adeguatamente l’iter amministrativo e le verifiche svolte; non sussistono difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, illogicità manifesta o irragionevolezza.

Domanda risarcitoria

La domanda di risarcimento del danno è inammissibile nel ricorso straordinario, non potendo tale rimedio essere utilizzato per esercitare azioni diverse da quella di annullamento.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è stato trattato quale rimedio impugnatorio volto all’annullamento degli atti, con esclusione della domanda risarcitoria.

  • Bando 2021 - Progetti Integrati di Filiera, art. 3.1.1

    Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti da ciascun soggetto beneficiario al momento della presentazione della singola domanda di sostegno.

    I requisiti sostanziali devono sussistere al momento della presentazione della domanda; non è ammessa la loro dimostrazione postuma.

  • Bando 2021 - Progetti Integrati di Filiera, art. 3.3

    Qualora non sia soddisfatta anche una sola delle condizioni di cui sopra, il progetto sarà considerato non ammissibile.

    Il mancato rispetto di una condizione rilevante per la coerenza progettuale e normativa determina la non ammissibilità del PIF.

  • Bando 2021 - Progetti Integrati di Filiera, art. 7.1

    Livello di sostenibilità finanziaria del PIF valutato sulla base della copertura degli investimenti previsti al netto del contributo pubblico e al lordo dell’iva.

    La sostenibilità finanziaria costituisce criterio di selezione e deve essere documentata; la sua rilevanza è valutata nel quadro complessivo delle condizioni di ammissibilità del PIF.

  • Bando 2021 - Progetti Integrati di Filiera, art. 7.2

    La copertura degli investimenti previsti nel PIF ... dovrà essere dimostrata mediante presentazione di delibere emesse da istituti di credito ... [o] capitali propri.

    La copertura finanziaria deve essere comprovata mediante documentazione idonea e veritiera.

  • Bando 2021 - Progetti Integrati di Filiera, art. 8.2.1

    La domanda di partecipazione al PIF deve attestare il possesso delle condizioni di accesso e di quelle relative ai criteri di selezione, tra cui ... la dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti mediante attestazione di capacità finanziaria.

    La documentazione sulla sostenibilità finanziaria rientra tra gli elementi che la domanda deve attestare e non può essere sostituita da una documentazione non autentica o disconosciuta.

  • Bando 2021 - Progetti Integrati di Filiera, art. 8.3.2

    La Commissione si riserva la facoltà di richiedere formalmente ... documentazione integrativa o chiarimenti.

    Il bando consente il soccorso istruttorio per verificare la ricevibilità, senza permettere la sanatoria di carenze sostanziali o la maturazione postuma dei requisiti.

  • Bando 2021 - Progetti Integrati di Filiera, art. 8.3.4

    La formazione della graduatoria presuppone la verifica dell’ammissibilità dei PIF e della loro sostenibilità nel quadro delle risorse disponibili.

  • Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali, versione 2014-2022, art. 7.4

    Sono sanabili le sole carenze “formali” ... ma non anche le carenze “sostanziali” dei requisiti di partecipazione.

    Il soccorso istruttorio opera per lacune formali, rettifiche e chiarimenti, ma non consente di sanare l’assenza del requisito sostanziale al termine di presentazione della domanda.

  • art. 6 l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento generale del potere del responsabile del procedimento di richiedere integrazioni e chiarimenti.

  • art. 2697 c.c.

    La parte interessata all’ammissione deve dimostrare l’esistenza del requisito e la natura meramente documentale dell’irregolarità, secondo il principio di vicinanza della prova.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della parte privata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessata.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive per l’accesso a contributi pubblici, un requisito può operare sia come criterio di selezione sia come elemento sostanziale di ammissibilità quando il bando ne impone la documentazione quale condizione di accesso o di coerenza del progetto.
  • Il soccorso istruttorio consente di sanare soltanto carenze formali, incompletezze documentali o irregolarità dichiarative; non può supplire alla mancanza sostanziale del requisito né consentire la sua dimostrazione per la prima volta dopo il termine di presentazione della domanda.
  • Quando un documento decisivo prodotto dal partecipante viene formalmente disconosciuto dall’ente apparentemente emittente, grava sul partecipante l’onere di dimostrare l’autenticità del documento e l’effettivo possesso del requisito al momento della domanda.
  • L’ammissione di un concorrente sulla base di documentazione non autentica o non verificata compromette la par condicio e legittima l’esclusione, anche quando il requisito documentato incida formalmente sull’attribuzione del punteggio.
  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana non è proponibile una domanda autonoma di risarcimento del danno conseguente all’illegittimità degli atti, essendo il rimedio limitato all’azione di annullamento.

Esclusione da un bando per Progetti Integrati di Filiera

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una società privata, capofila di un Progetto Integrato di Filiera, contro gli atti con cui l’Assessorato regionale dell’agricoltura aveva escluso la domanda di sostegno dal Bando 2021 relativo al comparto “frutta a guscio” del PSR Sicilia 2014-2022.

Premesse e atti impugnati

La ricorrente aveva presentato una domanda di partecipazione quale capofila di un PIF. La domanda era stata inserita tra quelle non ammissibili perché parte della documentazione prodotta per comprovare i requisiti di attribuzione del punteggio era stata ritenuta irregolare.

In seguito, l’Amministrazione aveva accertato che l’attestazione della capacità finanziaria, apparentemente riconducibile a FondgestBPM e recante i sigilli del Banco BPM, era stata formalmente disconosciuta dall’istituto di credito. Il Banco BPM aveva negato di avere emesso il documento, disconoscendone numerazione, contenuto, forma e sottoscrizione, e aveva inoltre escluso l’esistenza di qualsiasi rapporto con FondgestBPM.

La ricorrente aveva impugnato sia i decreti regionali recanti la graduatoria e la conferma della non ammissibilità, sia il successivo provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico.

Ricevibilità del ricorso

Il Collegio ha ritenuto il ricorso ricevibile soltanto con riferimento al provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, in quanto impugnato entro il termine di centoventi giorni.

Sono state invece dichiarate irricevibili le impugnazioni dei due d.R.S. e dei relativi allegati, poiché proposte oltre il termine previsto per il ricorso straordinario.

Disciplina del bando

Il Collegio ha richiamato le principali disposizioni del Bando 2021:

  • l’art. 3.1.1 imponeva che tutti i requisiti richiesti fossero posseduti al momento della presentazione della domanda;
  • l’art. 3.3 prevedeva la non ammissibilità del PIF qualora non fosse soddisfatta anche una sola delle condizioni relative alla coerenza progettuale e al rispetto della normativa applicabile;
  • l’art. 7.1 inseriva tra i criteri di selezione il livello di sostenibilità finanziaria del PIF;
  • l’art. 7.2 indicava le modalità di dimostrazione della copertura degli investimenti;
  • l’art. 8.2.1 imponeva di documentare, insieme alle condizioni di accesso e ai criteri di selezione, la sostenibilità finanziaria degli investimenti mediante attestazione di capacità finanziaria;
  • l’art. 8.3.2 disciplinava la verifica della ricevibilità e consentiva alla Commissione di richiedere documentazione integrativa o chiarimenti;
  • l’art. 8.3.4 collegava la formazione della graduatoria alla verifica dell’ammissibilità dei PIF e alla disponibilità delle risorse.

Contestazione della ricorrente

La società sosteneva che la capacità finanziaria fosse soltanto un criterio di selezione, destinato a incidere sul punteggio, e non un requisito di ammissibilità. Secondo tale prospettazione, il disconoscimento della documentazione bancaria avrebbe dovuto determinare al più la perdita dei cinque punti relativi alla capacità finanziaria, senza escludere la domanda.

La ricorrente lamentava inoltre che l’Amministrazione non avesse consentito di sostituire l’attestazione con altra documentazione, quale una fideiussione bancaria o assicurativa, e denunciava difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, illogicità e irragionevolezza.

Valutazione della capacità finanziaria

Il Collegio ha ritenuto che la capacità finanziaria non potesse essere considerata un elemento meramente opzionale o rilevante soltanto per il punteggio. L’art. 8.2.1 del bando imponeva infatti che la domanda attestasse la sostenibilità finanziaria degli investimenti, mentre l’art. 3.3 collegava la non ammissibilità al mancato rispetto anche di una sola delle condizioni normative e progettuali richieste.

La documentazione prodotta dalla ricorrente era stata disconosciuta in modo specifico e reiterato dal Banco BPM. L’istituto di credito aveva negato sia l’emissione del documento sia l’esistenza di rapporti con il soggetto denominato FondgestBPM, precisando inoltre che la PEC indicata nella documentazione non apparteneva e non era mai appartenuta alla banca.

Secondo il Collegio, la produzione di una documentazione non autentica o comunque non verificata aveva consentito alla ricorrente di ottenere un beneficio in termini di ammissibilità che, in assenza di una valida attestazione, non sarebbe stato conseguibile. L’ammissione avrebbe quindi inciso sulla par condicio degli altri partecipanti.

Soccorso istruttorio

Il Consiglio ha ritenuto che il soccorso istruttorio si fosse regolarmente svolto. La Commissione aveva chiesto chiarimenti e verifiche sia alla ricorrente sia al Banco BPM, ricevendo dal medesimo istituto il disconoscimento della documentazione.

Il soccorso istruttorio, secondo le disposizioni attuative richiamate nel parere, consente di colmare lacune formali, rettificare dichiarazioni o correggere errori documentali. Non consente invece di sanare la mancanza sostanziale di un requisito di partecipazione o di produrre, dopo la scadenza, una nuova prova destinata a dimostrare per la prima volta che il requisito esisteva.

La ricorrente non aveva dimostrato che la sostenibilità finanziaria sussistesse al momento della presentazione della domanda. Per tale ragione, non era possibile sostituire successivamente l’attestazione disconosciuta con una diversa garanzia bancaria o assicurativa.

Onere della prova

Il parere richiama l’art. 2697 c.c. e il principio di vicinanza della prova. Quando l’Amministrazione contesta la sussistenza di un requisito e individua una causa di esclusione, il partecipante che intenda sostenere la natura soltanto formale dell’irregolarità deve dimostrare sia l’effettiva esistenza del requisito sia la non sostanzialità del vizio documentale.

Nel caso esaminato, tale prova non è stata fornita, nonostante il tempo e le occasioni di chiarimento offerte durante il soccorso istruttorio.

Censure di istruttoria, motivazione e illogicità

Sono state respinte le censure relative al difetto di istruttoria. La Commissione aveva svolto verifiche presso l’istituto di credito e aveva richiesto ulteriori chiarimenti sulla provenienza e sulla veridicità della documentazione.

È stata ritenuta adeguata anche la motivazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, che ricostruiva l’iter procedimentale e teneva conto del disconoscimento bancario e dell’assenza di prova del requisito finanziario.

Il Collegio ha escluso altresì l’illogicità manifesta e l’irragionevolezza, ritenendo l’esclusione coerente con le regole del bando e proporzionata all’esigenza di tutelare la parità di trattamento tra i concorrenti.

Domanda di risarcimento

La richiesta di risarcimento dei danni è stata dichiarata inammissibile. Il Collegio ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui il ricorso straordinario non consente di esercitare azioni diverse da quella di annullamento, sicché non può contenere una domanda autonoma di risarcimento conseguente agli atti impugnati.

Esito

Il parere conclusivo è di inammissibilità parziale e di rigetto per il resto. Sono risultate tardive le impugnazioni dei due decreti regionali e dei relativi allegati; è stata respinta nel merito l’impugnazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico. L’esclusione della domanda è stata ritenuta legittima perché fondata sulla mancata dimostrazione di un requisito sostanziale di sostenibilità finanziaria e sulla produzione di una documentazione formalmente disconosciuta dall’istituto di credito indicato.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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